Legge federale sui brevetti d'invenzione

Disegno

(Legge sui brevetti, LBI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta: I La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue: Art. 8a cpv. 2, secondo periodo (nuovo) 2

... È fatto salvo l'articolo 9a capoverso 3.

Art. 8b, secondo periodo ... Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.

Art. 9a II. In particolare

Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, tale merce può essere utilizzata o rivenduta professionalmente.

1

Se ha immesso sul mercato nazionale un dispositivo che consente l'applicazione di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

2

Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, tale materiale può essere riprodotto nella misura necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a.

3

1 2

FF 2008 247 RS 232.14

2007-1156

293

Legge sui brevetti. LF

Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato estero una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato estero, tale merce può essere importata professionalmente, se la protezione brevettuale riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Si presume che la protezione brevettuale sia di importanza trascurabile, salvo se il titolare del brevetto rende verosimile il contrario. È fatto salvo l'articolo 14 capoverso 3 primo periodo della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

294

RS 812.21