Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2, primo e quarto periodo I periti e le altre persone consultate dalle commissioni e dalle delegazioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse. ... La Delegazione amministrativa può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.
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II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.
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FF 2008 109 FF 2008 121 RS 171.211
2007-2856
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Legge sulle indennità parlamentari. O dell'Assemblea federale
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