Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20081, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Titolo Concerne soltanto il testo francese Ingresso, primo comma visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3; ...

Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» è sostituita con «DDPS».

Titolo prima dell'articolo 2

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 2 1

Svizzeri

Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

Il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali specifiche.

2

1 2 3

FF 2008 2685 RS 510.10 RS 101

2005-3372

2753

Legge militare

Art. 3 cpv. 2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all'obbligo di leva. Se al momento del reclutamento è dichiarata abile al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Art. 4 cpv. 2 e 3 Gli Svizzeri all'estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare.

Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all'obbligo di leva. Se al reclutamento sono dichiarati abili al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione loro assegnata, diventano soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Possono essere chiamati in servizio per il servizio di difesa nazionale (art. 76) anche gli altri Svizzeri all'estero.

3

Art. 6a (nuovo)

Attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.

1

2L'attestato

è aggiornato periodicamente.

Titolo prima dell'articolo 7

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo di prestare servizio militare Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento Art. 7

Obbligo di leva

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono soggette all'obbligo di leva dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.

1

Le persone soggette all'obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire in tale occasione i dati di cui all'articolo 27. L'obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di leva compiono 29 anni.

2

Art. 8

Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa

Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e, in tale occasione:

1

a.

consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;

b.

indicare, all'attenzione degli organi del reclutamento, il periodo in cui desiderano assolvere la scuola reclute.

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Legge militare

2 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42). Le Svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli Svizzeri all'estero possono partecipare alla manifestazione informativa.

Art. 9

Obbligo di partecipare al reclutamento

Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inabilità al servizio.

1

Il reclutamento deve essere assolto nel 19° anno di età. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone soggette all'obbligo di leva che desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute oppure che, per motivi personali, non possono assolvere il reclutamento nel 19° anno di età.

2

L'obbligo di partecipare al reclutamento si estingue alla fine dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di leva compiono 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento sia assolto più tardi. L'assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.

3

Art. 10

Contenuto del reclutamento

In occasione del reclutamento sono raccolti e trattati mediante esami, test e colloqui, i dati necessari per l'accertamento del profilo attitudinale, l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, nonché per l'attribuzione delle persone soggette all'obbligo di leva.

1

Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

2

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. a­c, nonché 2bis I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero d'assicurato dell'AVS delle persone soggette all'obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.

1

2

I Cantoni hanno i compiti seguenti: a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

organizzano la manifestazione informativa;

c.

consegnano durante la manifestazione informativa l'attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.

2bis Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.

2755

Legge militare

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio Art. 12

Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate abili al servizio militare devono prestare i seguenti servizi: a.

i servizi d'istruzione (art. 41­61);

b.

il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66);

c.

il servizio d'appoggio (art. 67­75);

d.

il servizio attivo (art. 76­91).

Art. 13 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1

Abrogato

2

L'obbligo di prestare servizio militare dura: ...

Art. 17 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 20 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

L'idoneità al servizio militare può essere riesaminata. Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame: a.

la persona da sottoporre all'apprezzamento;

b.

i medici dell'esercito e dell'amministrazione militare;

c.

i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;

d.

le autorità dell'amministrazione militare e l'assicurazione militare;

e.

le autorità militari di perseguimento penale;

f.

l'organo d'esecuzione del servizio civile, nel quadro del reclutamento anche verbalmente.

1bis

Le persone che in relazione ai loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inabili al servizio. Le autorità di protezione degli adulti comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di tutori o curatori di persone soggette all'obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito trasmette gli annunci agli organi del reclutamento e ai comandanti di circondario.

2756

Legge militare

Titolo prima dell'art. 21 (nuovo)

Sezione 3: Non reclutamento, esclusione dall'esercito, degradazione Art. 21

Non reclutamento in seguito a una sentenza di condanna

Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se sono divenute incompatibili con il servizio militare in seguito a una sentenza di condanna: 1

2

a.

a causa di un crimine o di un delitto; o

b.

che ordina una misura privativa della libertà.

Su loro richiesta, possono essere ammesse al reclutamento se: a.

in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e

b.

sussiste una necessità per l'esercito.

L'ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

3

Art. 22

Esclusione dall'esercito in seguito a una sentenza di condanna

I militari sono esclusi dall'esercito se sono divenuti intollerabili per l'esercito in seguito a una sentenza di condanna:

1

2

a.

a causa di un crimine o di un delitto; o

b.

che ordina una misura privativa della libertà.

Su loro richiesta, possono essere riammessi nell'esercito se: a.

in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e

b.

sussiste una necessità per l'esercito.

La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

3

Art. 22a

Degradazione in seguito a una sentenza di condanna

I militari che si sono resi indegni del loro grado in seguito a una sentenza di condanna a causa di un crimine o di un delitto sono degradati.

1

Contemporaneamente alla degradazione occorre anche decidere se i militari degradati saranno nuovamente chiamati a prestare servizio.

2

Art. 23

Procedura

Per le decisioni di cui agli articoli 21 a 22a è competente lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

1

2757

Legge militare

2

Per la decisione, esso può: a.

chiedere rapporti di polizia e militari;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti concernenti procedimenti penali e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

3

Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è vincolato a tale decisione.

Art. 24 cpv. 1

Ai militari che si dimostrano incapaci di assumere la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione per la quale possiedono le capacità.

1

Titolo prima dell'art. 25 (nuovo)

Sezione 4: Obblighi fuori del servizio Art. 25, rubrica, nonché cpv. 1 Obblighi generali Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

1

a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

adempiere l'obbligo di notificazione (art. 27);

c.

concerne soltanto il testo francese;

d.

concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 26 Abrogato Art. 26 Abrogato Titolo prima dell'art. 27 Abrogato

2758

Legge militare

Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Obbligo di notificazione Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

1

a.

cognome, nomi, data di nascita;

b.

indirizzo di residenza e indirizzo postale;

c.

lingua materna, Comune e Cantone d'origine;

d.

professione appresa e attività professionale.

Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta dell'esercito i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti: 1bis

a.

le sentenze di condanna per un crimine o un delitto passate in giudicato, nonché le sentenze di condanna passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;

b.

i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.

Art. 41 cpv. 3, secondo e terzo periodo (nuovo) ... I servizi d'istruzione possono essere svolti integralmente o parzialmente all'estero. Tuttavia, i servizi d'istruzione nell'ambito di reparti di truppa possono essere svolti all'estero soltanto se l'obiettivo dell'istruzione non può essere raggiunto in Svizzera.

3

Art. 42 cpv. 2, frase introduttiva Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare da parte: ...

2

Art. 47 cpv. 1, secondo periodo, nonché cpv. 4 1

... Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e dell'impiego dell'esercito. Può anche essere obbligato a prestare all'estero servizi d'istruzione e impieghi nell'ambito del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio.

4

Art. 48a Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti:

1

a.

l'istruzione di truppe svizzere all'estero;

b.

l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;

2759

Legge militare

c.

l'istruzione di truppe straniere all'estero;

d.

le esercitazioni in comune con truppe straniere.

Può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale.

2

Art. 48b (nuovo) Istruzione e perfezionamento del personale medico militare L'istruzione e il perfezionamento del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.

1

La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofi, l'istruzione e il perfezionamento dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie.

2

A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi. Il centro di competenza è un'unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e perfezionamento.

3

Art. 54a cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3 Chi adempie senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (militare in ferma continuata), assolve la scuola reclute e immediatamente dopo presta il resto dei giorni di servizio senza interruzione.

2

2bis Il militare in ferma continuata idoneo per servizi all'estero che, dopo l'assolvimento della scuola reclute, si dichiara disposto a prestare tali servizi, è tenuto a prestare gli impieghi ordinati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli; esso può prevedere motivi per l'esenzione dall'obbligo di prestare servizi all'estero.

La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 percento.

3

Art. 55 Gli allievi sergenti e tenenti assolvono un'istruzione per quadri adeguata al loro compito.

1

I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.

2

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento;

b.

quali servizi speciali gli ufficiali e i sottufficiali devono prestare;

c.

la durata massima dell'istruzione dei quadri e dei servizi d'istruzione.

Può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d'istruzione, quali la ripartizione, i partecipanti e le condizioni d'ammissione.

4

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Legge militare

Art. 56­58 Abrogati Art. 66b cpv. 3, 4 e 5 (nuovo) 3

Concerne soltanto il testo francese

Un impiego armato deve essere previamente approvato dall'Assemblea federale qualora siano impiegati oltre 30 militari oppure la sua durata sia superiore a sei mesi.

In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale in un secondo tempo, ma al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo l'inizio dell'impiego.

4

Nel decreto d'approvazione, l'Assemblea federale può delegare interamente o parzialmente al Consiglio federale le proprie competenze per la proroga dell'impiego approvato. Il Consiglio federale esercita le competenze che gli sono delegate previa consultazione delle commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.

5

Art. 70 cpv. 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo) Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'Assemblea federale deve previamente approvare l'impiego. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale in un secondo tempo, ma al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo l'inizio dell'impiego.

2

Nel decreto d'approvazione, l'Assemblea federale può delegare interamente o parzialmente al Consiglio federale le proprie competenze per la proroga dell'impiego approvato. Può inoltre delegargli interamente o parzialmente, mediante ordinanza, le proprie competenze per l'approvazione di impieghi periodici del medesimo genere. Il Consiglio federale esercita le competenze che gli sono delegate previa consultazione delle Commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.

3

Gli impieghi per la protezione di rappresentanze svizzere all'estero non necessitano dell'approvazione dell'Assemblea federale. Il Dipartimento competente per l'impiego consulta previamente la Delegazione delle Commissioni della gestione e la informa sull'avvio, gli obiettivi, lo svolgimento e la conclusione dell'impiego.

4

Art. 77 cpv. 3, primo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 80 cpv. 4, secondo periodo ... Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso dinnanzi all'Aggruppamento Difesa del DDPS.

4

2761

Legge militare

Art. 85 cpv. 3 3

Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.

Art. 102 1

Gradi

I gradi dell'esercito sono i seguenti: a.

truppa: recluta, soldato, appuntato, appuntato capo;

b.

sottufficiali: caporale, sergente, sergente capo;

c.

sottufficiali superiori: sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore, aiutante capo;

d.

ufficiali: 1. ufficiali subalterni: tenente, primo tenente, 2. capitano, 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello, 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo, 5. comandante in capo dell'esercito: generale.

Art. 103 cpv. 3 3

Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può: a.

chiedere rapporti di polizia e militari;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti concernenti procedimenti penali e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 109a (nuovo)

Messa fuori servizio

1

Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell'esercito.

2

Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Tutela i beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l'amministrazione di tali beni culturali.

3

Art. 109b (nuovo)

Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner

Nel quadro della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.

1

2762

Legge militare

2

Tali accordi possono segnatamente concernere i seguenti oggetti: a.

acquisto di armamenti;

b.

ricerca e sviluppo, garanzia della qualità e manutenzione nel campo della tecnica militare;

c.

scambio di informazioni e di dati;

d.

condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l'industria nel campo dell'armamento;

e.

identificazione di progetti comuni in tale campo.

Art. 113

Esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale

Per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può: a.

chiedere rapporti di polizia e militari ;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti concernenti procedimenti penali e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 122

Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confederazione, all'organizzazione della riconsegna dell'equipaggiamento personale.

Art. 123 cpv. 2 lett. a 2

Non prelevano imposte su: a.

stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d'armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;

Art. 125 cpv. 4 (nuovo) 4 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali che decidono in ultima istanza gli inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni.

2763

Legge militare

Titolo prima dell'art. 130a (nuovo)

Sezione 5: Messa fuori servizio di immobili militari Art. 130a (nuovo) Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione che hanno servito per scopi militari.

1

2

Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Art. 132 lett. a I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a.

i locali e gli impianti per le manifestazioni informative;

Art. 140 cpv. 1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell'esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.

1

Art. 142 cpv. 4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4

Titolo prima del l'art. 148i

Capitolo 8: (nuovo) Attività commerciali Art. 148i Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

1

a.

sono in stretta relazione con i compiti principali dell'unità amministrativa;

b.

non richiedono mezzi materiali e risorse di personale supplementari significativi; e

c.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali.

Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni nel singolo caso, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.

2

2764

Legge militare

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2765

Legge militare

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 20004 sul personale federale Art. 24 cpv. 3 (nuovo) Esso può obbligare il personale civile dell'Aggruppamento Difesa in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a effettuare impieghi all'estero se la funzione esercitata è necessaria per sostenere:

3

a.

l'istruzione di truppe svizzere; o

b.

impieghi nell'ambito del servizio di promovimento della pace o del servizio d'appoggio.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19275 Art. 3 cpv. 1 n. 5 1

Sono sottoposti al diritto penale militare: 5.

le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;

Art. 35 Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

4. Pena accessoria: 1 degradazione

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare.

2

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

3

4 5

RS 172.220.1 RS 321.0

2766

Legge militare

3. Legge federale del 4 ottobre 20026 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 17, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Incorporazione dei militi D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.

2

3

Il Cantone di domicilio decide in merito all'incorporazione dei militi.

Art. 18 1

Personale di riserva

I Cantoni hanno la facoltà di incorporare militi nel personale di riserva.

I militi incorporati nel personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di prestare servizio di protezione civile.

2

Titolo prima dell'art. 66 (nuovo)

Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento Sezione 1: Pretese non pecuniarie Art. 66

Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile

Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria di reclutamento e delle altre commissioni per la visita sanitaria in merito all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra Commissione per la visita sanitaria. Essa decide definitivamente.

1

2

Hanno il diritto di ricorrere: a.

la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale;

b.

l'assicurazione militare;

c.

la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani;

d.

i medici del Servizio medico militare.

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

3

6 7

RS 520.1 RS 172.021

2767

Legge militare

Art. 66a (nuovo) Domande di differimento del servizio Contro le chiamate e le decisioni di differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all'organo che li ha convocati. Esso decide definitivamente.

Art. 66b (nuovo) Altri casi In tutte le altre controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Titolo prima dell'art. 67 (nuovo)

Sezione 2: Pretese pecuniarie Art. 67, rubrica, nonché cpv. 3 Rubrica abrogata 3

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 73a

Capitolo 3: (nuovo) Attività commerciali Art. 73a Il servizio della Confederazione competente per la protezione civile può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

1

a.

sono in stretta relazione con i compiti principali del servizio;

b.

non richiedono mezzi materiali e risorse di personale supplementari significativi; e

c.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali.

Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può prevedere eccezioni nel singolo caso, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.

2

2768

Legge militare

Titolo prima dell'art. 74

Capitolo 4: Disposizioni finali 4. Legge federale del 12 giugno 19598 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 3

Durata dell'assoggettamento

L'assoggettamento alla tassa comincia all'inizio dell'anno in cui gli uomini assoggettati agli obblighi militari compiono 20 anni.

1

2

Essa dura: a.

per gli uomini assoggettati agli obblighi militari non incorporati in una formazione dell'esercito e non soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni;

b.

per gli uomini assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione dell'esercito o soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, al più tardi fino alla fine dell'anno nel quale compiono 34 anni.

Art. 4 cpv. 1 lett. d 1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: d.

8

abrogata

RS 661

2769

Legge militare

2770