Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Indennità per il risanamento di impianti di tiro) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 27 ottobre 20081; visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20082, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 32e cpv. 3 lett. c e cpv. 4 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti: 3

c.

l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: 1. nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012; 2. nel caso di altri siti, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020;

Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

4

1 2 3

a.

forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;

b.

forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;

c.

al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.

FF 2008 7931 FF 2008 7941 RS 814.01

2008-2945

7939

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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