Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1); art. 10 e 11 Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11); art. 7

Il Museo nazionale svizzero Zurigo, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo delle istituzioni che danno in prestito i beni culturali: ­ Museo Civico di Lodi, Corso Umberto 63, 26900 Lodi, Italia, ­ Museo Archeologico Nazionale di Parma, Palazzo della Pilotta, 43100 Parma, Italia, ­ Sopraintendenza per i beni archeologici, Via Aosta 1, 38100 Trento, Italia;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 3 novembre 2008;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 31 marzo 2009;

F.

Durata dell'esposizione: dal 20 novembre 2008 al 22 marzo 2009;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 3 novembre 2008 al 31 marzo 2009.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

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La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste di rilascio di una garanzia di restituzione»), ed è ottenibile presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

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2008-2370

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione all'unità amministrativa.

30 settembre 2008

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

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