11.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto e l'Accordo tra la Svizzera e l'Egitto sul commercio di prodotti agricoli del 16 gennaio 2008

11.2.1.1

Compendio

L'Accordo con l'Egitto, sottoscritto a Davos il 27 gennaio 2007, estende la rete di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS costruiscono con i Paesi terzi sin dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso1. Con la politica perseguita nel quadro dell'AELS, la Svizzera vuole garantire ai suoi operatori economici, riguardo a importanti mercati esteri, condizioni d'accesso stabili, prevedibili, non ostacolanti e per quanto possibile non discriminatorie rispetto ai suoi principali concorrenti.

L'importanza specifica della conclusione di accordi di libero scambio con i Paesi del bacino mediterraneo dipende dal fatto che l'UE realizzerà entro il 2010, nel contesto della Dichiarazione di Barcellona del novembre 1995, una grande zona di libero scambio Europa-Mediterraneo. Gli Stati dell'AELS intendono anch'essi partecipare a questa zona di libero scambio, ciò che comporta la conclusione di accordi di libero scambio con i Paesi della regione interessata. L'AELS ha dunque già concluso accordi simili a quello con l'Egitto con altri sette Paesi del bacino del Mediterraneo, gli ultimi dei quali sottoscritti nel giugno 2004 con il Libano e nel dicembre 2004 con la Tunisia.

L'Accordo di libero scambio tra l'AELS e l'Egitto mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra gli Stati contraenti e ­ dal punto di vista della Svizzera ­ in particolare a eliminare nel modo più ampio possibile le discriminazioni esistenti sul mercato egiziano in virtù sia dell'Accordo di associazione UE-Egitto, la cui parte commerciale è in vigore dal gennaio 2004, sia di altri accordi preferenziali presenti o futuri conclusi dall'Egitto con altri Paesi. Attualmente l'Egitto intrattiene rapporti preferenziali di libero scambio con l'UE, con una serie di Stati africani nel quadro del COMESA (mercato comune dell'Africa australe e orientale), con i Paesi arabi viciniori e con la Turchia. Nel 2005 la Repubblica egiziana ha avviato con gli Stati Uniti colloqui esplorativi, che però non sono sinora sfociati in negoziati in vista di un accordo di libero scambio. In prospettiva di un progredire della liberalizzazione, l'Egitto sta ora rinegoziando con l'UE la parte agricola dell'Accordo di associazione e una graduale liberalizzazione della circolazione dei servizi.

1

Attualmente, gli Stati dell'AELS sono firmatari di 14 accordi di libero scambio comuni conclusi con partner esterni all'Unione europea (UE): Cile (RS 0.632.312.141), Corea del Sud (RS 0.632.312.811), Croazia (RS 0.632.312.911), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (FF 2007 957).

2007-2868

795

L'Accordo di libero scambio AELS-Egitto liberalizza il commercio di prodotti dell'industria e della pesca e mira a liberalizzare il commercio di prodotti agricoli trasformati. Inoltre, contiene disposizioni a protezione dei diritti della proprietà intellettuale e della concorrenza, definisce i principi applicabili alla cooperazione tecnica e finanziaria e contempla clausole evolutive per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Come negli altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS con Stati terzi, le concessioni nel settore dei prodotti agricoli di base sono disciplinate nell'ambito di trattati bilaterali negoziati con l'Egitto dai vari Stati dell'AELS individualmente, in parallelo all'Accordo di libero scambio (n. 11.2.1.5).

L'Accordo di libero scambio presenta in parte una struttura asimmetrica per tener conto delle differenze che intercorrono sul piano dello sviluppo economico tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, questi ultimi aboliranno integralmente i dazi prelevati sui prodotti dell'industria e della pesca, mentre l'Egitto sopprimerà, sin dall'entrata in vigore del medesimo, i dazi su circa la metà delle linee tariffali concernenti i prodotti industriali e della pesca. Per la soppressione dei dazi restanti nelle due categorie di prodotti in questione, l'Egitto può beneficiare di periodi transitori che variano da uno a dodici anni, a dipendenza del grado di sensibilità del singolo prodotto. I periodi transitori sono stabiliti in modo da consentire senza troppe dilazioni l'eliminazione delle discriminazioni risultanti dall'Accordo di associazione tra UE ed Egitto per i prodotti industriali originari degli Stati dell'AELS. Per i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS concedono all'Egitto, in una fase d'avvio della durata di cinque anni, condizioni di accesso al mercato analoghe a quelle concesse all'UE. In questa fase, l'Egitto continuerà ad applicare i dazi preferenziali per i prodotti in questione. Prima che termini questa fase si dovranno negoziare le preferenze tariffali di tutte le parti contraenti.

Le concessioni accordate nell'Accordo di libero scambio e nel trattato bilaterale sul commercio di prodotti agricoli consolidano ampiamente le preferenze tariffali concesse a suo tempo unilateralmente dalla Svizzera all'Egitto
nel quadro del SPG (Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo; legge sulle preferenze tariffali, RS 632.91). I nuovi accordi sostituiscono il SPG della Svizzera a favore dell'Egitto.

11.2.1.2

Situazione economica dell'Egitto, relazioni economiche tra la Svizzera e l'Egitto

Per lungo tempo dominata dal settore pubblico, negli ultimi anni l'economia egiziana ha vissuto un'importante trasformazione grazie alle riforme realizzate dal governo segnatamente in ambito doganale, fiscale e finanziario. Grazie a queste riforme e ai proventi del turismo e dell'esportazione di petrolio e metano, dal 2005 l'economia egiziana è entrata in una fase di intenso sviluppo (2005: +5 %, 2006: +6.8, previsioni per il 2007: +6,7 %). Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nel 2007 il prodotto interno lordo dovrebbe raggiungere 112 miliardi di dollari. Grazie alle agevolazioni doganali entrate in vigore nel 2004 in virtù dell'Accordo di associazione concluso con l'UE, l'Egitto vive una forte espansione del commercio estero, in particolare con gli Stati dell'UE. Inoltre, in Egitto si registra un costante aumento degli investimenti diretti esteri. Nonostante la graduale riduzione della sua influenza a livello di prodotto interno lordo, il settore agrario occupa ancora il 40 per cento dei lavoratori e conserva dunque un'importanza primaria per l'economia

796

egiziana. A dispetto del positivo sviluppo dell'economia, il tasso di disoccupazione rimane comunque alquanto elevato (circa l'11%).

Dopo il Sudafrica, l'Egitto è il secondo mercato d'esportazione della Svizzera per ordine d'importanza sul continente africano. Nel 2006 la Svizzera ha esportato in Egitto merci per 419 milioni di franchi (+7 %), composte soprattutto da prodotti farmaceutici (25 %), macchinari (23 %) e prodotti chimici (12 %). Nello stesso anno, ha importato dall'Egitto merci per 34 milioni di franchi (­8 % rispetto all'anno precedente); le importazioni consistevano principalmente in prodotti agricoli (39 %), strumenti di precisione, orologi, gioielli e capi d'abbigliamento. Alla fine del 2005, gli investimenti diretti della Svizzera in Egitto rappresentavano un volume di 495 milioni di franchi, importo che fa dell'Egitto, dopo il Sudafrica, la seconda meta per ordine d'importanza degli investimenti svizzeri in Africa. Le principali imprese svizzere operanti in Egitto concentrano le proprie attività segnatamente nel settore farmaceutico, in quello dei macchinari, nel settore agroalimentare e nell'edilizia.

11.2.1.3

Svolgimento dei negoziati

Nel dicembre 1998 gli Stati dell'AELS e l'Egitto hanno avviato, sulla base della Dichiarazione di cooperazione tra AELS ed Egitto dell'8 dicembre 1995, negoziati in materia di libero scambio. L'Accordo di libero scambio AELS-Egitto e i trattati bilaterali sul commercio di prodotti agricoli conclusi tra i singoli Stati dell'AELS e la Repubblica egiziana sono stati sottoscritti al Cairo il 31 ottobre 2006, al termine di una serie di dieci cicli negoziali e dopo svariati altri incontri di capi delegazione ed esperti. Si sono dovute affrontare particolari difficoltà nel quadro dei negoziati sul commercio di prodotti agricoli. Finalmente si sono potute trovare soluzioni che hanno permesso di conciliare gli interessi offensivi dell'Egitto nel settore con le limitate possibilità degli Stati dell'AELS, condizionate dalle rispettive politiche agrarie nazionali.

11.2.1.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio con l'Egitto corrisponde ampiamente agli analoghi accordi sinora sottoscritti dagli Stati dell'AELS con altri Paesi partner dell'area del Mediterraneo. Esso copre il commercio di prodotti industriali e di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di altri prodotti del mare. Contiene inoltre disposizioni a protezione dei diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di concorrenza, principi applicabili alla cooperazione tecnica e finanziaria e clausole di sviluppo per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Il commercio di prodotti agricoli di base è disciplinato da accordi bilaterali conclusi individualmente tra i singoli Stati dell'AELS e l'Egitto (n. 11.2.1.5).

797

11.2.1.4.1

Circolazione delle merci

Con la conclusione del presente Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto e dei trattati bilaterali sull'agricoltura viene istituita una zona di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV del GATT (art. 1 par. 1 e art. 4d). L'Accordo di libero scambio interessa i prodotti industriali, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e altri prodotti del mare (art. 4). L'Accordo presenta una struttura parzialmente asimmetrica per tener conto delle differenze esistenti tra le Parti contraenti sul piano dello sviluppo economico.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati dell'AELS sopprimeranno in sostanza tutti i dazi sui prodotti industriali (art. 6 par. 3). A sua volta, l'Egitto sopprimerà, con l'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi su circa la metà delle proprie linee tariffali per i prodotti industriali. Per l'eliminazione dei dazi rimanenti l'Egitto può beneficiare di periodi transitori che variano da uno a dodici anni, secondo il grado di sensibilità dei prodotti (art. 6 par. 2 e Allegato IV). Dalla soppressione dei dazi è stata esclusa una buona dozzina di linee tariffali rilevanti per la politica agraria degli Stati dell'AELS e dell'Egitto (Allegato I). Lo scadenzario previsto per la soppressione dei dazi sui prodotti industriali originari degli Stati dell'AELS (classificazione dei prodotti e durata dei periodi transitori) corrisponde a quello dell'Accordo di associazione AELS-Egitto. Benché nel 2007 l'Accordo di associazione UE-Egitto fosse già giunto al quarto anno di applicazione, i dazi a carico degli Stati dell'AELS saranno soppressi con una dilazione di un solo anno rispetto alla soppressione dei dazi concessa dall'Egitto all'Unione europea. Il dazio di base al quale si applicano le successive riduzioni disciplinate nel presente Accordo è il dazio consolidato OMC o, se inferiore, il dazio applicabile valido al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo (art. 7).

Quanto ai prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS concedono all'Egitto condizioni di accesso al mercato paragonabili a quelle che i medesimi concedono all'UE (Protocollo A) e in base alle quali gli Stati dell'AELS eliminano la componente industriale dei dazi e serbano il diritto di riscuotere tasse sull'importazione per compensare il prezzo più elevato delle materie prime all'interno del Paese. Le
concessioni accordate dagli Stati dell'AELS corrispondono a quelle di cui l'Egitto oggi beneficia già nel quadro del sistema di preferenze generali. Tali concessioni vengono accordate inizialmente per un periodo quinquennale, durante il quale l'Egitto continuerà ad applicare nei confronti degli Stati dell'AELS i dazi preferenziali. Ciò significa che durante questa prima fase l'attuale discriminazione dei prodotti agricoli trasformati originari degli Stati dell'AELS sul mercato egiziano, imputabile all'Accordo di associazione che l'Egitto ha concluso con l'UE, sussisterà ancora.

Poiché gli Stati dell'AELS hanno potuto accogliere soltanto in misura limitata la richiesta egiziana di liberalizzare il commercio di prodotti agricoli, l'Egitto non è stato disposto, da parte sua, a liberalizzare a breve scadenza il commercio di prodotti agricoli trasformati. Tuttavia, prima che scada il previsto periodo quinquennale, tutte le Parti contraenti dovranno negoziare concessioni nel settore dei prodotti agricoli trasformati, altrimenti anche gli Stati dell'AELS riprenderanno a prelevare i dazi preferenziali.

L'entrata in vigore dell'Accordo comporterà contemporaneamente la soppressione dei dazi sul pesce e su altri prodotti del mare da parte degli Stati dell'AELS e da parte dell'Egitto la soppressione dei dazi su un certo numero di linee tariffali nonché la riduzione progressiva dei dazi su determinati contingenti per le rimanenti linee 798

tariffali (Allegato II). I contingenti sono ripartiti tra Islanda e Norvegia. Una clausola evolutiva prevede ulteriori future deregolamentazioni del commercio del pesce e di altri prodotti del mare, in vista della totale soppressione di dazi e contingenti al termine di un periodo transitorio di quattordici anni.

Le regole d'origine dell'Accordo (art. 5 e Protocollo B) corrispondono al modello EUROMED. Grazie a questa corrispondenza è possibile il cumulo diagonale tra le Parti che partecipano al sistema di cumulo euromediterraneo (UE, Stati dell'AELS e altri partner del sistema di cumulo paneuropeo, Stati del Mediterraneo). Alla fine del 2009 sarà introdotto il divieto del rimborso dei dazi prelevati sulle importazioni da Paesi terzi (cosiddetto «drawback»), che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza.

Come gli altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, il presente Accordo vieta anch'esso tanto le restrizioni quantitative sulle importazioni e le misure con effetto equivalente (art. 9) quanto le restrizioni quantitative e i dazi sulle esportazioni (art. 10), le misure o pratiche fiscali interne discriminatorie (art. 11), disciplina la libera circolazione dei pagamenti (art. 12), rimanda alle disposizioni dell'OMC per quanto riguarda i regolamenti tecnici (art. 13), le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 14), le imprese commerciali di Stato (art. 15), le sovvenzioni (art. 16) e le misure antidumping (art. 17). Per di più, l'Accordo contempla le usuali clausole di protezione e deroghe (art. 18, 20, 21 e 22), comprese quelle relative a eventuali difficoltà di adeguamento strutturali (art. 19).

11.2.1.4.2

Proprietà intellettuale

Le disposizioni dell'Accordo concernenti la protezione dei diritti della proprietà intellettuale (art. 23 e Allegato V) si basano, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, RS 0.632.20, Allegato 1C), sui principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita. Le Parti contraenti si impegnano ad accordare e a garantire una protezione efficace dei diritti della proprietà intellettuale. Esse devono segnatamente adottare misure contro le contraffazioni e il pirataggio.

Come in altri accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS, le Parti contraenti confermano gli obblighi cui soggiacciono in virtù di diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale da esse sottoscritti (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta il 14 luglio 1967, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta il 24 luglio 1971, RS 0.231.15). Le Parti contraenti si impegnano inoltre, se ancora non lo avessero fatto, ad aderire entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio ad altri accordi internazionali in materia: il Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4), il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (Trattato di Washington, riveduto nel 1979 ed emendato nel 1984, RS 0.232.141.1), il Trattato di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e di servizi ai fini della registrazione dei marchi (riveduto a Ginevra nel 1977, emendato nel 1999, RS 0.232.112.9), il Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti 799

RS 0.232.145.1), la Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (nella versione riveduta del 1978 o del 1991, RS 0.232.162) e la Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma, RS 0.231.171).

L'allegato sulla proprietà intellettuale contiene altre norme di protezione materiali, le quali rispecchiano determinate disposizioni della legislazione nazionale egiziana che vanno oltre gli standard minimi dell'Accordo TRIPS. Queste rientrano nel quadro di quanto stabilito in altri accordi di libero scambio dell'AELS. Per la protezione del design, ad esempio, è previsto un periodo minimo di protezione di quindici anni. A precisazione del corrispondente obbligo previsto dall'Accordo TRIPS, per i dati sperimentali è previsto un periodo di protezione di cinque anni a partire dal momento della loro presentazione alle competenti autorità egiziane, ciò che costituisce una precisazione dell'impegno contenuto nell'Accordo TRIPS dell'OMC. La registrazione dei marchi contenenti indicazioni geografiche relative a prodotti o servizi e la cui origine non corrisponde al territorio indicato o che tendono a ingannare il pubblico sulla vera origine dei prodotti o servizi è vietata.

Le Parti si impegnano a verificare regolarmente le disposizioni dell'Accordo che proteggono la proprietà intellettuale, allo scopo di garantire che siano efficacemente applicate e ulteriormente sviluppate. In caso di problemi in materia di diritti commerciali sulla proprietà intellettuale sono previste consultazioni volte alla ricerca di una soluzione accettabile per tutte le Parti.

11.2.1.4.3

Servizi, investimenti, traffico dei pagamenti, concorrenza, cooperazione tecnica e finanziaria

Nel settore dei servizi (art. 26) le Parti ribadiscono i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS, RS 0.632.20, Allegato 1B). Le disposizioni relative agli investimenti (art. 24 e 25) definiscono principi generali di protezione per la protezione e la promozione degli investimenti.

L'Accordo garantisce il libero trasferimento dei capitali (art. 29). I trasferimenti che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo continuano a essere disciplinati dalla Convenzione bilaterale sugli investimenti tra la Svizzera e l'Egitto del 1973 (RS 0.975.232.1). Rimangono salve le misure in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti (art. 30). Una clausola evolutiva prevede che entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo le Parti considereranno la possibilità di estendere il campo d'applicazione del medesimo al diritto di stabilimento delle imprese e alla liberalizzazione del reciproco accesso ai mercati dei servizi (art. 27). Inoltre, l'Accordo persegue una progressiva liberalizzazione del reciproco accesso agli appalti pubblici (art. 33). Le disposizioni sulla concorrenza (art. 31) menzionano le pratiche che provocano distorsioni della concorrenza e incompatibili con un buon funzionamento dell'Accordo.

Come in diversi altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS con Paesi partner dell'area del Mediterraneo, anche l'Accordo con l'Egitto contiene disposizioni sulla cooperazione economica e tecnica (art. 34, 35 e 36). Per l'attuazione di tali disposizioni, gli Stati dell'AELS si sono accordati con l'Egitto per l'adozione di una serie di dichiarazioni d'intenti bilaterali (Memorandum of Understanding). La Svizzera ha adottato un tale memorandum («Medium-Term Framework for strengthening deve800

lopment co-operation between the Arab Republic of Egypt and the Swiss Confederation») che prevede lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione economica in corso con l'Egitto negli ambiti del finanziamento dell'infrastruttura, della promozione degli investimenti, del commercio e del trasferimento di tecnologie ecologiche, dell'ambiente e della crescita sociale. La cooperazione è intesa a promuovere lo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e a migliorarne le capacità di trarre profitto dal commercio internazionale e dagli investimenti internazionali e in particolare delle nuove possibilità offerte nel quadro dell'Accordo di libero passaggio e dell'Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Per la Svizzera questi progetti sono sottoposti alla sorveglianza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e vengono realizzati nel quadro dei crediti disponibili per la cooperazione economica allo sviluppo. Questo sostegno concesso all'Egitto corrisponde alla somma solitamente devoluta agli Stati prioritari della SECO, ossia, in media, a un importo annuo compreso tra cinque e dieci milioni di franchi svizzeri. I pagamenti possono variare secondo lo stato di avanzamento dei progetti. Gli Stati dell'AELS intendono affidare la realizzazione di determinati progetti connessi all'Accordo di libero scambio al Segretariato dell'AELS in veste di committente.

11.2.1.4.4

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie

Come negli altri accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS, per garantire un'esecuzione ottimale dell'Accordo viene istituito un Comitato misto (art. 37), organo paritetico che in quanto tale decide consensualmente.

L'Accordo prevede una procedura di composizione delle controversie fondata sulla consultazione tra le Parti contraenti, eventualmente in seno al Comitato misto (art. 39). Se il Comitato misto non giunge a una soluzione mutuamente accettabile entro tre mesi, la Parte contraente interessata può adottare misure proporzionali di riequilibrio (art. 40). Scaduto questo termine, le parti alla controversia hanno inoltre la possibilità di avviare una procedura di arbitrato. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti in causa (art. 41).

11.2.1.4.5

Preambolo, disposizioni introduttive e finali

Il preambolo e la norma sugli obiettivi dell'Accordo (art. 1) definiscono gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio. In particolare, le Parti ribadiscono l'intenzione di liberalizzare la circolazione delle merci, di creare un quadro favorevole allo sviluppo degli investimenti e dei servizi, di proteggere i diritti della proprietà intellettuale e di promuovere l'armonico sviluppo delle relazioni economiche bilaterali attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria. Esse ribadiscono i principi della Carta delle Nazioni Unite (RS 0.120) e della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Una clausola evolutiva orizzontale prevede che le Parti riesamineranno l'Accordo in funzione degli sviluppi economici internazionali, segnatamente nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, e studieranno insieme la possibilità di sviluppare e approfondire ulteriormente la cooperazione sancita dall'Accordo (art. 42).

801

Altre disposizioni disciplinano l'applicabilità dell'Accordo (art. 2 e art. 3), la relazione con altri accordi preferenziali (art. 45) e l'adesione di altre Parti (art. 46).

Ciascuna Parte può ritirarsi dall'Accordo mediante notificazione scritta alle altre Parti con sei mesi di preavviso (art. 47). Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario dell'Accordo per gli Stati dell'AELS (art. 50).

Come in altri accordi di libero scambio sottoscritti dagli Stati dell'AELS, anche l'Accordo con l'Egitto prevede che gli emendamenti vengono sottoposti alle Parti per ratifica (art. 44). Le modifiche di allegati e protocolli, invece, sono di competenza del Comitato misto (art. 43). In Svizzera, solitamente, l'approvazione di tali modifiche è di competenza del Consiglio federale sulla base di attribuzioni conferitegli per legge, come ad esempio dall'articolo 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a tali cambiamenti nell'ambito del rapporto annuale sui trattati internazionali da esso sottoscritti. Lo scopo di questa delega di competenze al Comitato misto, deliberante all'unanimità, consiste nel semplificare la procedura per gli adeguamenti tecnici agevolando così la gestione dell'Accordo.

Gli allegati e i protocolli degli accordi di libero scambio sottoscritti dagli Stati dell'AELS vengono regolarmente aggiornati onde tener conto segnatamente degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (ad es. dell'OMC, del Consiglio mondiale delle dogane o nell'ambito di altri accordi di libero scambio sottoscritti dagli Stati dell'AELS o dai loro partner). La delega di competenze si riferisce ai seguenti allegati e protocolli tecnici: Allegato I (prodotti esclusi dal capitolo sulla circolazione delle merci), Allegato II (pesce e altri prodotti del mare), Allegato III (Accordo bilaterale sull'agricoltura), Allegato IV (soppressione dei dazi sui prodotti industriali), Allegato V (disposizioni sulla protezione dei diritti della proprietà intellettuale), Allegato VI (convocazione e funzionamento del tribunale arbitrale), Protocollo A (prodotti agricoli trasformati), Protocollo B (regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa) e Protocollo C (campo d'applicazione territoriale).

11.2.1.5

Accordo tra la Svizzera e l'Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ciascuno Stato dell'AELS ha concluso con l'Egitto un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base.

Tali accordi sono giuridicamente connessi all'Accordo di libero scambio e non hanno alcuna validità autonoma (art. 4d, art. 48 e Allegato III dell'Accordo di libero scambio, art. 1 par. 1 nonché art. 7 e 8 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura).

L'Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli di base rimanda, per quanto concerne gli ostacoli non tariffali al commercio, i trasferimenti legati al commercio, le imprese commerciali statali e le eccezioni generali, alle pertinenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo istitutivo dell'OMC (art. 3, 4 e 5). Le regole d'origine sono disciplinate dagli Allegati V e VI dell'Accordo di libero scambio.

Le concessioni accordate dalla Svizzera consistono nella riduzione o soppressione dei dazi all'importazione ­ per quanto applicabili nel quadro dei contingenti doganali OMC o di contingenti bilaterali e di restrizioni stagionali ­ su determinati prodotti agricoli per i quali l'Egitto ha manifestato particolare interesse (verdura e frutta fresche, certi preparati di frutta e verdura, olio d'oliva, miele, marmellate). Fatta 802

eccezione dell'olio d'oliva in recipienti di vetro con capienza superiore a due litri (contingente bilaterale in franchigia di dazio), la Svizzera non ha fatto concessioni che non siano già state accordate ad altri partner di libero scambio o fatte autonomamente nel quadro del sistema di preferenze generali. L'Egitto ha ottenuto un contingente bilaterale in franchigia di dazio per le patate (2690 tonnellate). Questi accordi sostituiscono le agevolazioni doganali sinora concesse autonomamente all'Egitto nel quadro del sistema di preferenze generali. Le concessioni accordate all'Egitto nel quadro del presente Accordo sull'agricoltura non pregiudicano la politica agraria attualmente praticata dal nostro Paese.

L'Egitto concede alla Svizzera, su base di reciprocità, una riduzione del 75 per cento delle aliquote di dazio su un contingente annuo di 200 tonnellate di formaggio a pasta dura e semidura e un accesso al mercato in franchigia di dazio per la pectina e i preparati per l'alimentazione dei bambini nonché un accesso migliorato al mercato per il latte in polvere e i pomodori trasformati.

L'Accordo contempla una clausola evolutiva (art. 6) secondo cui al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del medesimo le Parti considereranno la possibilità di liberalizzare ulteriormente il commercio tra l'Egitto e la Svizzera nel settore dell'agricoltura.

11.2.1.6

Entrata in vigore

L'articolo 49 dell'Accordo di libero scambio prevede che l'Accordo entra in vigore per gli Stati firmatari il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica, a condizione che l'Egitto abbia ratificato l'Accordo.

L'Egitto e gli altri Stati dell'AELS hanno ratificato l'Accordo nel mese di giugno 2007, mentre la Svizzera ha annunciato l'applicazione provvisoria. Di conseguenza, l'Accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2007 e da quella data la Svizzera lo applica a titolo provvisorio. In virtù dell'articolo 48 dell'Accordo di libero scambio e dell'articolo 7 dell'Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli di base, quest'ultimo è entrato in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio e da quel giorno viene anch'esso applicato a titolo provvisorio dalla Confederazione.

L'applicazione provvisoria degli accordi, contemplata nell'articolo 49 paragrafo 2 dell'Accordo di libero scambio consente all'economia svizzera di approfittare da subito dei conseguenti vantaggi. Nella legislazione interna, essa si basa sull'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201).

L'Assemblea federale viene informata in merito alle pertinenti modifiche di ordinanza, approvate dal Consiglio federale il 4 luglio 2007, nel rapporto sulle misure tariffali presentato nell'ambito del rapporto 2007 sull'economia esterna.

11.2.1.7

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale a livello federale, cantonale e comunale

Le ripercussioni finanziarie degli Accordi con l'Egitto consistono nella possibile perdita dei proventi della riscossione di dazi sull'importazione di merci originarie dell'Egitto. Nel 2006 la riscossione di dazi sulle importazioni dall'Egitto ha fruttato 0,65 milioni di franchi, di cui circa 0,5 milioni prelevati su prodotti agricoli. Le 803

importazioni dall'Egitto essendo in larga parte già esenti da dazio nel quadro del sistema di preferenze generali, i proventi doganali diminuiranno soltanto nella (limitata) misura in cui le concessioni dell'Accordo eccedono quelle del sistema di preferenze generali. Alle minori entrate doganali che ne derivano fanno da contrappeso le migliorate possibilità di smercio per le esportazioni svizzere sul mercato egiziano.

Le misure che rientrano nell'ambito della Dichiarazione di intenti (Memorandum of Understanding) relativa alla cooperazione economica e tecnica saranno finanziate con i crediti quadro stanziati in questo settore (cfr. n. 11.2.1.4.3).

Il moltiplicarsi del numero di accordi da negoziare, attuare e sviluppare potrebbe causare ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione. Il carico di lavoro supplementare verrà compensato internamente. Gli Accordi con l'Egitto non hanno alcuna ripercussione finanziaria per i Cantoni e i Comuni, né sui loro effettivi del personale.

11.2.1.8

Ripercussioni economiche

La soppressione dei dazi sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli nel commercio tra l'Egitto e la Svizzera migliora le reciproche possibilità di sbocco e l'offerta di prodotti industriali e agricoli in entrambi i Paesi, con conseguenze positive sulle economie nazionali elvetica ed egiziana. La maggior parte delle concessioni fatte dalla Svizzera nel settore dell'agricoltura è accordata nel quadro di contingenti OMC o di contingenti bilaterali e rientra entro i limiti di quanto già concesso nell'ambito del sistema di preferenze generali o ad altri Paesi partner nel contesto del libero scambio. Pertanto, esse non hanno alcun impatto sull'agricoltura svizzera e sulla produzione agraria nazionale.

11.2.1.9

Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli perseguono l'obiettivo 8 del Rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969), intitolato «Assumere le responsabilità internazionali/ concedere opportunità alle esportazioni svizzere».

11.2.1.10

Rapporto con l'OMC e con il diritto europeo

Tanto Svizzera e gli altri Stati dell'AELS quanto l'Egitto fanno parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Tutte le Parti contraenti ritengono che i presenti Accordi siano compatibili con gli obblighi sanciti dall'Accordo GATT/OMC. Gli accordi di libero scambio soggiacciono alla verifica dei competenti organi dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

La conclusione di accordi di libero scambio con Stati terzi non è contraria né agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale né agli obiettivi della politica d'integrazione europea. In particolare, i diritti e gli obblighi nei confronti dell'Unione europea non sono toccati. Inoltre, le disposizioni dell'Accordo di libero 804

scambio presentano una struttura analoga a quella delle corrispondenti disposizioni dell'Accordo di associazione sottoscritto tra l'UE e l'Egitto.

11.2.1.11

Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è uno Stato firmatario dell'Accordo di libero scambio con l'Egitto. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica le disposizioni in materia di circolazione delle merci previste nell'Accordo di libero scambio con l'Egitto anche per il Principato del Liechtenstein. In virtù del summenzionato Accordo, l'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Egitto relativo al commercio dei prodotti agricoli fa stato anche per il Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli).

11.2.1.12

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio constano di oltre 300 pagine, contenenti prevalentemente disposizioni di natura tecnica. In virtù degli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) nonché dell'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), è possibile pubblicare soltanto il titolo di questi testi, accompagnato dal riferimento o dalla fonte. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna2 e sono disponibili anche in internet sul sito del Segretariato dell'AELS3. Il Protocollo B sulle regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa è inoltre pubblicato in formato elettronico, tradotto nelle lingue ufficiali, dall'Amministrazione federale delle dogane4.

11.2.1.13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali si fonda sull'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi (art. 47 dell'Accordo di libero scambio). La disdetta comporta automaticamente la revoca dell'Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli (art. 48 dell'Accordo di libero scambio e art. 8 dell'Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli di base). Gli accordi in questione non 2 3 4

http:// www.bundespublikationen.admin.ch http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/EG/view http://www.ezv.admin.ch/

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comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale. Per l'attuazione degli accordi sono necessarie solamente modifiche d'ordinanza (modifica delle aliquote di dazio) e nessuna modifica di legge.

I presenti Accordi prevedono svariate disposizioni contenenti norme di diritto (concessioni doganali, principi di parità di trattamento ecc.). In merito all'importanza delle disposizioni riguardo all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche l'art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento, RS 171.10) va osservato quanto segue.

Anzitutto le disposizioni dell'Accordo sono attuabili nel quadro delle competenze regolamentari conferite al Consiglio federale in materia di concessioni doganali dalla legge sulla tariffa doganale (RS 632.10). Secondariamente, non sono da considerarsi norme importanti, in quanto non sostituiscono il diritto interno né contengono decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli obiettivi degli accordi rientrano nei limiti di accordi internazionali analoghi sottoscritti dalla Svizzera. Dal profilo del contenuto, presentano una struttura paragonabile a quella di altri accordi conclusi con Paesi terzi nel contesto dell'AELS e hanno un'analoga importanza giuridica, economica e politica. Le differenze esistenti rispetto al contenuto di altri accordi precedentemente conclusi non comportano importanti impegni supplementari per la Svizzera.

In occasione dell'esame della mozione 04.3203 presentata il 22 aprile 2004 dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e delle deliberazioni relative ai messaggi sugli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Tunisia, la Repubblica di Corea e i Paesi della SACU, entrambe le Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che corrispondono ai suddetti criteri non soggiacciono al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. per i trattati internazionali.

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