Termine di referendum: 6 novembre 2008

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale) Modifica del 21 dicembre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta: I La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 15a Procedura nel Cantone

La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

1

Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

2

Art. 15b Obbligo di motivazione

1

Protezione della sfera privata

1

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

2

Art. 15c

1 2 3

I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

FF 2005 6177 FF 2005 6331 RS 141.0

2005-2877

5355

Legge sulla cittadinanza

2

Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: a.

cittadinanza;

b.

durata di residenza;

c.

informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

3

Art. 50 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 51, titolo marginale

Ricorsi a livello federale

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale appena l'iniziativa popolare «Per naturalizzazioni democratiche» sarà stata ritirata o respinta.4

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 29 luglio 20085 Termine di referendum: 6 novembre 2008

4 5

L'iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 1° giugno 2008 (FF 2008 5365).

FF 2008 5355

5356