Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2009 del 9 ottobre 2009
Giusta l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.
Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2009, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2005. Il tasso d'adeguamento č del 4,5 per cento.
Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Al 1° gennaio 2009, le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno delle prima rendita
Ultimo adeguamento
Adeguamento seguente al 1° gennaio 2009
19852003 2004
1° gennaio 2007 1° gennaio 2008
3,7 per cento 2,9 per cento
9 ottobre 2008
2008-2492
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
7495