Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco SPUTNIK POKER versione 1.c La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 27 giugno 2008: 1.

In accoglimento dell'istanza del 24 maggio 2008, l'apparecchio automatico da gioco SPUTNIK POKER versione 1.c è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco SPUTNIK POKER versione 1.c è autorizzata, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 13 900 franchi, sono imputate a Peter Schorno (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. La fattura corrispondente sarà inviata separatamente.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica a: Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

15 luglio 2008

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2008-1748