Decreto federale

Disegno

concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l'Accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione sul diritto del mare del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 20082, decreta: Art. 1 La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e l'Accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione sul diritto del mare sono approvati.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarli.

Art. 2 Con la ratifica, il Consiglio federale depositerā una dichiarazione secondo l'articolo 287 UNCLOS con la quale sceglie il Tribunale internazionale per il diritto del mare come unico organo competente per la soluzione delle controversie relative al diritto del mare.

Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

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RS 101 FF 2008 3487

2004-2575

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Convenzione sul diritto del mare. DF

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