Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Golden Bell versione 130 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 25 agosto 2008: 1.

In accoglimento dell'istanza del 7 aprile 2008, l'apparecchio automatico da gioco Golden Bell versione 130 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Golden Bell versione 130 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 14 300 franchi, sono imputate a Proms Operating SA (art. 112 segg. OCG). L'importo di 6300 franchi rimanente dopo la deduzione dell'anticipo di 8000 franchi deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica: ­ Proms Operating SA, Casella postale 660, 1701 Friburgo

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

9 settembre 2008

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2008-2134

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