Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Rimessa in vigore e modifica del 30 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003 e del 18 agosto 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo sono rimessi in vigore.

II La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale2: Art. 4

Salario

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

30 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2003 4473­4474, 2006 6205­6206 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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2008-1607

Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

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