Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 20082, decreta: I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 139

Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

1

L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

2

Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

3

Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

4

5 L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

Art. 139a Abrogato

1 2 3

FF 2008 2421 FF 2008 2437 RS 101

2008-0641

2433

Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica. DF

Art. 139b cpv. 1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

1

Art. 140 cpv. 2 lett. abis e b 2

Sottostanno al voto del Popolo: abis. abrogata b.

le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;

Art. 156 cpv. 3 lett. b e c La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

3

b.

la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;

c.

la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

Art. 189 cpv. 1bis Abrogato II I decreti federali qui appresso sono modificati come segue: 1. Decreto federale del 4 ottobre 20024 concernente la revisione dei diritti popolari Cifra II cpv. 2, secondo periodo Abrogato

4

RU 2003 1949

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Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica. DF

2. Decreto fedearle del 19 giugno 20035 concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002 Cifra II Abrogata III Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

5

RU 2003 1953

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Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica. DF

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