Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro forestale del 13 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro forestale (Oml forestale) conformemente al regolamento del 16 luglio 20072.

Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché delle offerte di formazione curate dall'Oml forestale.

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Si tratta concretamente di: a.

riduzione del costo dei corsi interaziendali (CI) nella formazione di base;

b.

mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

riduzione del costo di moduli e corsi offerti dall'Oml forestale nell'ambito della formazione professionale continua;

d.

compiti nazionali per la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua, in particolare il reclutamento e promovimento di giovani leve.

Art. 3 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per i Cantoni Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino e Vaud.

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RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 239 del 9 dicembre 2008.

2008-2091

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro forestale. DCF

L'obbligatorietà generale si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'Oml forestale.

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Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

1

I contributi al Fondo si compongono di una quota per azienda o parte di azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

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Sono applicabili i seguenti importi: a.

quota per azienda o parte di azienda, compreso il titolare: Fr. 500.­ all'anno

b.

quota per collaboratore:

Fr. 200.­ all'anno

Per le persone occupate a tempo parziale deve essere versata l'intera quota se il grado d'occupazione minimo è del 51 per cento. Se, per contro, è del 50 per cento o inferiore, è dovuta la metà della quota.

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5

Per le persone in formazione non è dovuta alcuna quota.

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

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13 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 412.101

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