Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 30 maggio 2008 e nella procedura per circolazione degli atti del 9 giugno 2008, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro (SAKK), Berna, concernente la domanda del 18 aprile 2008 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile per la ricerca da autorizzare nel Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro (SAKK) è il prof. dr. Richard Herrmann, presidente della SAKK.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente.

2. Durata dell'autorizzazione La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del responsabile per la ricerca da autorizzare (vedi punto 1),

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cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa della SAKK,

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modifica del regolamento di accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro (SAKK), Berna, nonché all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale.

L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), esaminare l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

29 luglio 2008

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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