Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 7 aprile 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 13 marzo 20061 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché fino al 31 dicembre 2008 per le aziende di carpenteria del Cantone dei Grigioni.

2

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006 e del 1° maggio 20072, sono dichiarate di obbligatorietà generale3: Art. 17

Adeguamenti salariali

Appendice 1

Salari minimi

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

1 2 3

FF 2006 2805­2806 FF 2006 2805­2806, 2007 3113 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-0845

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Contratto collettivo di lavoro per il mestieri del falegname. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

7 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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