Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Bubble La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 28 novembre 2008: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Bubble è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG.

2.

E vietato installare e gestire l'apparecchio automatico da gioco Bubble al di fuori delle case da gioco concessionarie.

3.

Le spese procedurali, pari a 14 000 franchi, sono imputate a Trimo AG (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

4.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

5.

Notifica: ­ Trimo AG, St. Gallen c/o RA Louis Fiabane, Neff Rechtsanwälte, Poststrasse 17, Casella postale 841, 9001 San Gallo

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

16 dicembre 2008

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2008-3086