Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 20061, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 151, rubrica Ricupero ordinario d'imposta Art. 153a

Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che: 1

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

2

3 Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

1 2

FF 2006 8079 RS 642.11

2005-1657

2005

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

4

Art. 175 cpv. 3 e 4 Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

3

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.

4

Art. 177 cpv. 3 Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.

3

Art. 178 cpv. 1 e 4 Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.

1

Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

4

a.

l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e

b.

la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 181, rubrica In generale Art. 181a

Autodenuncia

Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

1

2006

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

2

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche: a.

dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;

b.

dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53­68 della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;

c.

dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

3

Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

4

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

5

Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

6

Art. 186 cpv. 3 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.

3

Art. 187 cpv. 2 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d'imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.

2

3

RS 221.301

2007

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

Art. 220a

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008

Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto anteriore.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 53, rubrica Ricupero ordinario d'imposta Art. 53a

Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che: 1

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

2

3 Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

4

Art. 56 cpv. 1, 1bis , 1ter, 3bis , 4 e 5 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta,

1

chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all'imposta sottratta.

4

RS 642.14

2008

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

1bis Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis.

1ter

3bis Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.

Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, nonché chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

4

Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

5

a.

l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e

b.

la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 57a

Autodenuncia delle persone giuridiche

Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

1

2

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche: a.

dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;

2009

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

b.

dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53­68 della legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;

c.

dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

3

Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

4

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

5

6 Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica non è più possibile presentare autodenuncia.

Art. 59 cpv. 2bis e 2ter 2bis In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1bis o 57a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57a capoversi 3 e 4.

2ter In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57a capoversi 3 e 4.

Art. 72h6

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 marzo 2008

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capoversi 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 e 5, nonché degli articoli 57a e 59 capoversi 2bis e 2ter al momento della loro entrata in vigore.

1

Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

2

5 6

RS 221.301 Con l'entrata in vigore della legge del 23 marzo 2007 (FF 2007 2121) sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, l'art. 72h diviene 72i.

2010

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

Art. 78d

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008

Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto anteriore.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20087 Termine di referendum: 10 luglio 2008

7

FF 2008 2005

2011

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

2012