Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm del 28 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm (Oml AgriAliForm) conformemente al regolamento del 24 aprile 20082.

Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché della formazione professionale continua.

1

2

Si tratta concretamente di: a.

1 2

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti per l'adozione e l'attuazione di disposizioni, informazione, trasmissione di sapere e controllo. In particolare sono inclusi: 1. ordinanze sulla formazione professionale di base e regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore; 2. documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua; 3. procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute dall'Oml AgriAliForm, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità; 4. spese per procedure di qualificazione riconosciute;

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 224 del 18 novembre 2008.

2008-2429

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Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm. DCF

5.

6.

7.

promozione e garanzia delle offerte di posti di tirocinio; formazione e perfezionamento dei formatori aziendali e dei formatori di corsi interaziendali; copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo dell'Oml AgriAliForm e dei suoi membri: Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Associazione svizzera del commercio dei vini, Aviforum, BioSuisse, Federazione dei viticoltori svizzeri, Unione Svizzera dei contadini, Unione svizzera delle donne contadine e rurali, Associazione Svizzera Frutta e Unione svizzera produttori di verdura nonché delle loro organizzazioni associate. Vengono coperte le spese relative ai compiti riguardanti la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua;

b.

pianificazione, organizzazione e realizzazione dei corsi interaziendali;

c.

reclutamento e promozione delle giovani leve in tutti i settori della formazione professionale;

d.

promozione della formazione professionale superiore.

Art. 3 1

Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per tutta la Svizzera.

Essa si applica a tutte le aziende o parti di aziende che hanno rapporti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'Oml AgriAliForm.

In particolare si tratta di:

2

a.

aziende agricole;

b.

aziende agricole specializzate quali le aziende orticole, frutticole, viticole e di pollicoltura;

c.

aziende vinicole e di imbottigliamento.

Art. 4 Ogni azienda che ha rapporti di lavoro tipici del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

1

La base per il calcolo dei contributi è rappresentata dalla superficie dell'azienda o parte di azienda di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a e b.

2

Presso le aziende di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c, la riscossione dei contributi avviene per singola azienda.

3

4

I contributi devono essere versati annualmente.

5

I contributi massimi sono riscossi come segue: a.

per aziende di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a e b:

fr.

b.

per aziende di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c:

fr. 200.­/anno

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4.­/ettaro

Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm. DCF

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2008.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

28 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3

RS 412.101

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Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm. DCF

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