Legge federale di diritto processuale penale minorile

Disegno

(Procedura penale minorile, PPMin) Con le modifiche del 22 agosto 2007 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 22 agosto 20073, decreta:

Capitolo 1: Oggetto e principi Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto penale federale commessi da minori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile (DPMin), nonché l'esecuzione delle relative sanzioni.

Art. 2

Competenza

I Cantoni hanno la competenza esclusiva per il perseguimento e il giudizio dei reati, nonché per l'esecuzione delle relative sanzioni.

Art. 3

Applicabilità del Codice di procedura penale

In quanto la presente legge non contenga una regolamentazione specifica, sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura penale del ...5 (CPP).

1

2

1 2 3 4 5

Non sono applicabili le disposizioni del CPP concernenti: a.

le autorità penali delle contravvenzioni e la procedura penale in materia di contravvenzioni (art. 17 e 361­364);

b.

la giurisdizione federale (art. 23­29);

RS 101 FF 2006 989 FF 2008 2607 RS 311.1 RS...; FF 2006 1291

2008-0702

2645

Procedura penale minorile

c.

il foro (art. 29 e 30) e i fori speciali in caso di concorso di più persone (art. 31) e in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi (art. 32);

d.

Stralciare

e.

la procedura abbreviata (art. 365­369);

f.

la procedura in materia di cauzione preventiva (art. 379­381);

g.

la procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci (art. 382­383).

In quanto sia applicabile il CPP, le sue disposizioni vanno interpretate nel senso dei principi di cui all'articolo 4.

3

Art. 4

Principi

La presente legge s'impronta alla protezione e all'educazione del minore. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente.

1

2 In ogni fase del procedimento le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento. Fatte salve norme speciali di procedura, sentono il minore personalmente.

Esse provvedono affinché il procedimento penale non interferisca più del necessario nella vita privata del minore e nella sfera d'influenza dei suoi rappresentanti legali.

3

4

Qualora appaia opportuno, coinvolgono i rappresentanti legali e l'autorità civile.

Art. 5

Rinuncia al procedimento penale

L'autorità inquirente, il pubblico ministero minorile e l'autorità giudiziaria prescindono dal procedimento penale se:

1

a.

sussistono le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 21 DPMin6 e, inoltre, o non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti appropriati; oppure

b.

una conciliazione o una mediazione ha avuto successo.

2

Stralciare

3

Per il rimanente si applica l'articolo 8 capoversi 2 e 3 CPP7.

6 7

RS 311.1 RS ...; FF 2006 1291

2646

Procedura penale minorile

Capitolo 2: Autorità penali minorili Art. 6 1

Autorità di perseguimento penale

Sono autorità di perseguimento penale: a.

la polizia;

b.

l'autorità inquirente;

c.

il pubblico ministero minorile, se il diritto cantonale prevede una tale autorità.

1bis

I Cantoni designano come autorità inquirenti:

a.

uno o più giudici dei minorenni; oppure

b.

uno o più procuratori pubblici dei minorenni.

I giudici dei minorenni sono membri del tribunale dei minorenni. Per il rimanente, sono fatte salve le disposizioni sull'astensione (art. 10) e sulla ricusazione (art. 54­58 CPP8).

1ter

I procuratori pubblici dei minorenni sostengono l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni.

2

Art. 7 1

2

Autorità giudicanti

Fungono da autorità giudicanti nel procedimento penale minorile: a.

il giudice dei provvedimenti coercitivi;

b.

il tribunale dei minorenni;

c.

la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile;

d.

la giurisdizione d'appello in materia penale minorile.

Il tribunale dei minorenni è composto del presidente e di due giudici a latere.

I Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo alla giurisdizione d'appello.

3

Art. 8 Stralciare (vedi art. 7) Art. 9

Organizzazione

I Cantoni disciplinano la nomina, la composizione, l'organizzazione, la sorveglianza e le attribuzioni delle autorità penali minorili, per quanto non esaustivamente regolate dalla presente legge o da altre leggi federali.

1

2

I Cantoni possono prevedere autorità penali minorili competenti per più Cantoni.

3

Possono istituire un pubblico ministero minorile superiore o generale.

8

RS ...; FF 2006 1291

2647

Procedura penale minorile

Capitolo 3: Norme procedurali generali Art. 10

Astensione

Entro 20 giorni dal ricevimento del decreto d'accusa (art. 32) o dell'atto d'accusa (art. 32a), il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono esigere che il giudice dei minorenni, se ha già condotto l'istruzione, si astenga dal procedimento principale. La richiesta di astensione non deve essere motivata.

1

2 Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale vengono resi attenti a questo diritto di esigere l'astensione.

Art. 11

Foro

Per il perseguimento penale è competente l'autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente al momento dell'apertura del procedimento.

1

2

Se il minore imputato non dimora abitualmente in Svizzera, è competente: a.

per i fatti commessi in Svizzera, l'autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso;

b.

per i fatti commessi all'estero, l'autorità del luogo d'origine oppure, se si tratta di un minore straniero, l'autorità del luogo in cui egli è stato fermato per la prima volta a causa del fatto contestatogli.

2bis Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Qualora, sulla scorta di determinati elementi, si riveli necessario ordinare o modificare misure protettive, il perseguimento penale deve essere rimesso all'autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente.

L'autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale su richiesta dell'autorità estera se:

3

a.

il minore dimora abitualmente in Svizzera o è cittadino svizzero;

b.

il minore ha commesso all'estero un fatto punibile anche secondo il diritto svizzero; e

c.

i presupposti per il perseguimento penale secondo gli articoli 4­7 del Codice penale9 (CP) non sono adempiuti.

Per il perseguimento penale conformemente al capoverso 3, nonché secondo gli articoli 4­7 CP, l'autorità competente applica esclusivamente il diritto svizzero.

4

Per l'esecuzione è competente l'autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati intercantonali.

5

6

9

I conflitti di competenza tra Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.

RS 311.0

2648

Procedura penale minorile

Art. 12 1

Disgiunzione dei procedimenti

I procedimenti contro adulti e minori sono svolti separatamente.

Si può eccezionalmente prescindere dalla disgiunzione dei procedimenti se l'istruzione ne risulterebbe notevolmente ostacolata.

2

Art. 13

Collaborazione del rappresentante legale

Il rappresentante legale e l'autorità civile devono collaborare al procedimento se l'autorità penale minorile lo dispone.

1

In caso d'inosservanza, l'autorità inquirente o il tribunale dei minorenni possono ammonire il rappresentante legale, denunciarlo all'autorità civile o infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi. La multa può essere impugnata mediante reclamo.

2

Art. 14

Persona di fiducia

Il minore imputato può far capo a una persona di fiducia in tutte le fasi del procedimento, sempre che ciò non contrasti con gli interessi dell'istruzione o con interessi privati preponderanti.

Art. 15

Porte chiuse

Il procedimento penale si svolge a porte chiuse. L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono informare adeguatamente l'opinione pubblica in merito allo stato e alla conclusione del procedimento.

1

Il tribunale dei minorenni e la giurisdizione d'appello possono disporre che il dibattimento sia pubblico se:

2

a.

il minore imputato capace di discernimento o il suo rappresentante legale lo richiede o l'interesse pubblico lo esige; e

b.

questo non contrasta con gli interessi del minore imputato.

Art. 16

Limitazione dell'esame degli atti

L'accesso a informazioni riguardanti la situazione personale del minore imputato può nel suo interesse venir limitato nei confronti:

1

a.

del minore stesso;

b.

del rappresentante legale;

c.

dell'accusatore privato;

d.

dell'autorità civile.

Il difensore e il pubblico ministero minorile possono esaminare la totalità degli atti, ma non possono rivelare il contenuto dei documenti il cui esame è limitato.

2

2649

Procedura penale minorile

Art. 17 1

2

Conciliazione e riparazione

L'autorità inquirente e il tribunale dei minorenni tentano di: a.

addivenire a una conciliazione tra il danneggiato e il minore imputato se i reati oggetto del procedimento sono perseguiti a querela di parte; oppure

b.

ottenere una riparazione se sussistono le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera c DPMin10.

Stralciare

Art. 18

Mediazione

L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono sospendere in ogni momento il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona riconosciuta se:

1

2

a.

non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;

b.

non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMin11.

Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato.

Capitolo 4: Parti e difesa Sezione 1: Parti Art. 19

Definizione

Sono parti: a.

il minore imputato;

abis. il rappresentante legale del minore imputato; b.

l'accusatore privato;

c.

nel procedimento principale e ricorsuale, il procuratore pubblico dei minorenni o il pubblico ministero minorile.

Art. 20 1

Minore imputato

Il minore imputato agisce per il tramite del suo rappresentante legale.

1bis Il minore imputato capace di discernimento può esercitare autonomamente i propri diritti di parte.

In considerazione dell'età del minore e al fine di non turbarne lo sviluppo, l'autorità può limitare il diritto del minore imputato di partecipare a determinati atti procedurali. Tali limitazioni non si applicano al difensore.

2

10 11

RS 311.1 RS 311.1

2650

Procedura penale minorile

Art. 21

Accusatore privato

L'accusatore privato può partecipare all'istruzione se questo non contrasta con l'interesse del minore imputato.

1

L'accusatore privato non prende parte al dibattimento, salvo che circostanze particolari lo impongano.

2

Art. 22

Pubblico ministero minorile

Se l'istruzione è condotta da un giudice dei minorenni, il Cantone istituisce un pubblico ministero minorile. Il pubblico ministero minorile: a.

promuove l'accusa davanti al tribunale dei minorenni;

b.

può partecipare al dibattimento davanti al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione d'appello; è tenuto a parteciparvi nel caso in cui l'autorità giudicante lo ordini;

c.

può interporre appello contro le sentenze del tribunale dei minorenni;

d.

sostiene l'accusa davanti alla giurisdizione d'appello;

e.

adempie i compiti che il diritto cantonale gli affida.

Art. 22a

Pubblico ministero minorile superiore o generale

Se il diritto cantonale istituisce un pubblico ministero minorile superiore o generale, gli articoli 323, 358 capoverso 1 lettera d e 389 capoverso 2 CPP12 sono applicabili per analogia.

Sezione 2: Difesa Art. 23

Difensore di fiducia

Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono affidare la difesa a un avvocato.

1

2

Stralciare

Art. 24

Difesa obbligatoria

Il minore dev'essere difeso se:

12

a.

rischia una privazione della libertà di durata superiore a 14 giorni o il collocamento;

b.

non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi e il suo rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;

c.

la carcerazione preventiva o di sicurezza è durata più di 24 ore;

RS ...; FF 2006 1291

2651

Procedura penale minorile

d.

è stato collocato in un istituto in via cautelare;

e.

il procuratore pubblico dei minorenni rispettivamente il pubblico ministero minorile interviene personalmente al dibattimento.

Art. 25

Difesa d'ufficio

In caso di difesa obbligatoria, l'autorità competente assegna al minore un difensore d'ufficio se:

1

a.

nonostante ingiunzione, il minore imputato o il suo rappresentante legale non designa un difensore di fiducia;

b.

è stato revocato il mandato al difensore di fiducia, oppure questi lo rimette e il minore imputato o il suo rappresentante legale non designa un nuovo difensore di fiducia entro il termine impartito; oppure

c.

il minore imputato e il suo rappresentante legale sono sprovvisti dei mezzi necessari.

Il difensore d'ufficio è retribuito secondo l'articolo 133 CPP13. Il rimborso ai sensi dell'articolo 133 capoverso 4 CPP può essere imposto anche ai genitori entro i limiti del loro obbligo di mantenimento.

2

Capitolo 4a: Provvedimenti coercitivi, misure protettive e misure d'osservazione Art. 25a 1

Competenza

L'autorità inquirente è competente per ordinare: a.

i provvedimenti coercitivi che possono essere disposti dal pubblico ministero secondo le disposizioni del CPP14;

b.

la carcerazione preventiva;

c.

le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12­15 DPMin15;

d.

le misure d'osservazione ai sensi dell'articolo 9 DPMin.

L'autorità giudicante presso la quale la causa è pendente è competente per ordinare la carcerazione di sicurezza.

2

Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per ordinare o approvare gli altri provvedimenti coercitivi.

3

13 14 15

RS ...; FF 2006 1291 RS ...; FF 2006 1291 RS 311.1

2652

Procedura penale minorile

Art. 25b

Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza

La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono disposte soltanto in casi eccezionali e unicamente dopo che sono state esaminate tutte le possibilità di misure sostitutive.

1

Se dopo sette giorni di carcerazione preventiva la stessa deve essere prorogata, l'autorità inquirente presenta una domanda di proroga al giudice dei provvedimenti coercitivi. Quest'ultimo decide senza indugio, ma in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento della domanda. La procedura è retta dagli articoli 224 e 225 CPP16.

2

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prorogare la carcerazione preventiva più volte, ma al massimo di un mese per volta. La procedura è retta dall'articolo 226 CPP.

3

Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono presentare in ogni momento domanda di scarcerazione all'autorità che ha ordinato la carcerazione. La procedura è retta dall'articolo 227 CPP.

4

L'impugnabilità delle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dall'articolo 221 CPP.

5

Art. 25c

Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza

La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono eseguite in un istituto riservato ai minori o in un reparto speciale di uno stabilimento carcerario, dove i minori sono separati dai detenuti adulti. Va garantita un'assistenza appropriata.

1

A sua richiesta il minore può svolgere un'occupazione, se questo non pregiudica il procedimento e la struttura dello stabilimento lo consente.

2

3

Per l'esecuzione è possibile far capo a istituti privati.

Art. 25d

Misure protettive cautelari e misure d'osservazione

Le misure protettive cautelari e le misure d'osservazione sono disposte per scritto e motivate.

1

L'osservazione in un istituto è considerata come carcerazione preventiva e deve essere dedotta in egual misura dalla pena da scontare. Gli articoli 25b e 25c sono applicabili per analogia.

2

16

RS ...; FF 2006 1291

2653

Procedura penale minorile

Capitolo 5: Procedura Sezione 1: Istruzione Art. 26

Polizia

Stralciare Art. 27

Autorità inquirente

L'autorità inquirente dirige il procedimento penale e procede a tutti gli atti istruttori necessari all'accertamento della verità.

1

Durante l'istruzione l'autorità inquirente ha i poteri e i compiti che in virtù del CPP17 spettano al pubblico ministero in questa fase del procedimento.

2

3

Stralciare (vedi art. 25a cpv. 1)

Art. 28

Collaborazione

Per accertare la situazione personale del minore imputato l'autorità inquirente collabora con tutte le autorità giudiziarie penali e civili, con le autorità amministrative, con enti pubblici e privati e con persone attive nel campo medico o sociale; chiede loro le informazioni di cui necessita.

1

Questi enti, autorità e persone sono tenuti a fornire le informazioni richieste; è fatto salvo il segreto professionale.

2

Art. 29

Misure protettive cautelari e misure d'osservazione

Stralciare (vedi art. 25d) Art. 30

Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza

Stralciare (vedi art. 25b) Art. 31

Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza

Stralciare (vedi art. 25c)

Sezione 1a: Procedura del decreto d'accusa Art. 32 Se il tribunale dei minorenni non è competente a giudicare il reato, l'autorità inquirente chiude l'istruzione ed emana un decreto d'accusa.

1

17

RS ...; FF 2006 1291

2654

Procedura penale minorile

Prima dell'emanazione del decreto d'accusa il minore imputato può essere interrogato.

2

Nel decreto d'accusa l'autorità inquirente può anche decidere in merito a pretese civili, purché esse possano essere giudicate senza svolgere un'istruzione particolare.

3

4

Il decreto d'accusa è notificato: a.

al minore imputato capace di discernimento e al suo rappresentante legale;

b.

all'accusatore privato e agli altri partecipanti al procedimento, sempre che le loro conclusioni vengano esaminate;

c.

al pubblico ministero minorile, se il diritto cantonale lo prevede.

Possono impugnare il decreto d'accusa entro 10 giorni con opposizione scritta all'autorità inquirente:

5

6

a.

il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale;

b.

l'accusatore privato sugli aspetti civili, nonché su spese e ripetibili;

c.

altri partecipanti al procedimento se il decreto tocca i loro interessi;

d.

il pubblico ministero minorile se il diritto cantonale lo prevede.

Per il rimanente, la procedura è retta dagli articoli 355­360 CPP18.

Sezione 1b: Promozione dell'accusa Art. 32a 1 L'autorità competente promuove l'accusa davanti al tribunale dei minorenni se ritiene che i fatti e la situazione personale del minore imputato siano stati sufficientemente accertati e se non è stato emanato un decreto d'accusa.

2

È competente a promuovere l'accusa: a. il pubblico ministero minorile se l'istruzione è stata condotta da un giudice dei minorenni; b. il procuratore pubblico dei minorenni se l'istruzione è stata condotta da un tale magistrato.

3

L'autorità competente notifica l'atto d'accusa: a. al minore imputato e al suo rappresentante legale; b. all'accusatore privato; c. al tribunale dei minorenni, unitamente al fascicolo e agli oggetti e beni confiscati.

18

RS ...; FF 2006 1291

2655

Procedura penale minorile

Sezione 2: Dibattimento Art. 33

Competenza

Il tribunale dei minorenni giudica come autorità di primo grado tutti i reati per i quali entra in considerazione:

1

a.

un collocamento;

b.

una multa superiore a 1000 franchi;

c.

una privazione della libertà di durata superiore ai tre mesi.

Esso giudica le accuse conseguenti alle opposizioni formate contro decreti d'accusa.

2

Se ritiene che un reato rientri nella competenza dell'autorità inquirente, il tribunale dei minorenni può giudicarlo esso stesso o rimettere il caso all'autorità inquirente ai fini dell'emanazione di un decreto d'accusa.

3

Se il caso è pendente presso di esso, il tribunale dei minorenni è competente ad adottare i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

4

Il tribunale dei minorenni può decidere anche in merito a pretese civili, purché esse possano essere giudicate senza svolgere un'istruzione particolare.

5

Art. 34

Comparizione personale ed esclusione

Il minore imputato e il suo rappresentante legale sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento dinanzi al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione d'appello, salvo che ne siano stati dispensati.

1

Se interessi privati o pubblici preponderanti lo giustificano, l'autorità giudicante può escludere il minore, il rappresentante legale e la persona di fiducia da una parte o dalla totalità del dibattimento.

2

Art. 35

Procedura contumaciale

La procedura contumaciale è possibile soltanto se: a.

il minore imputato non si è presentato al dibattimento dopo due citazioni infruttuose;

b.

il minore imputato è stato interrogato dall'autorità inquirente;

c.

la situazione probatoria permette la pronuncia di una sentenza anche in assenza del minore imputato; e

d.

entra in linea di conto unicamente una pena.

2656

Procedura penale minorile

Art. 36 1

Comunicazione e notificazione della sentenza

Per quanto possibile la sentenza è comunicata e motivata oralmente.

L'autorità giudicante consegna alle parti e agli altri partecipanti al procedimento il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.

2

3

4

5

La sentenza è motivata per scritto e notificata: a.

al minore imputato capace di discernimento e al suo rappresentante legale;

b.

al procuratore pubblico dei minorenni, rispettivamente al pubblico ministero minorile;

c.

all'accusatore privato e agli altri partecipanti al procedimento nella misura in cui vengono esaminate le loro conclusioni.

L'autorità giudicante può rinunciare a una motivazione scritta se: a.

motiva la sentenza oralmente; e

b.

non ha disposto né una privazione della libertà né una misura.

L'autorità giudicante notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se: a.

una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;

b.

una parte interpone ricorso.

Se solo l'accusatore privato interpone ricorso, l'autorità giudicante motiva la sentenza soltanto nella misura in cui essa concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso.

6

Capitolo 6: Mezzi di ricorso Art. 37 1

Legittimazione

Sono legittimati a ricorrere: a.

il minore capace di discernimento; e

b.

il suo rappresentante legale o, in sua assenza, l'autorità civile.

L'autorità che ha sostenuto l'accusa davanti al tribunale dei minorenni ha diritto di interporre appello.

2 3

Per il rimanente è applicabile l'articolo 390 capoversi 1­3 CPP19.

Art. 38

Reclamo

L'ammissibilità del reclamo e i motivi di reclamo sono retti dall'articolo 401 CPP20.

1

19 20

RS ...; FF 2006 1291 RS ...; FF 2006 1291

2657

Procedura penale minorile

1bis

2

Il reclamo può inoltre essere interposto contro:

a.

la disposizione in via cautelare di misure protettive;

b.

la disposizione di misure d'osservazione;

c.

la decisione circa la limitazione della consultazione degli atti;

d.

altre decisioni ordinatorie procedurali, purché comportino un pregiudizio irreparabile.

La decisione sul reclamo spetta alla giurisdizione di reclamo.

Art. 39 1

Appello

La giurisdizione d'appello decide su: a.

gli appelli contro sentenze di primo grado del tribunale dei minorenni;

b.

la sospensione di una misura protettiva disposta in via cautelare.

La giurisdizione d'appello presso la quale il caso è pendente è competente per disporre i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

2

Art. 40

Revisione

Sulle domande di revisione decide il tribunale dei minorenni.

Capitolo 7: Esecuzione delle sanzioni Art. 41

Competenza

1

Per l'esecuzione delle pene e delle misure è competente l'autorità inquirente.

2

Per l'esecuzione si può far capo a enti privati e pubblici, nonché a privati.

Art. 42 1

2

Reclami

Sono impugnabili mediante reclamo: a.

la modifica della misura;

b.

il trasferimento in un altro istituto;

c.

il rifiuto o la revoca della liberazione condizionale;

d.

la disposizione della fine della misura.

Stralciare

2658

Procedura penale minorile

Capitolo 8: Spese Art. 43

Spese procedurali

Le spese procedurali sono a carico del Cantone nel quale la sentenza è stata pronunciata.

1

La totalità o parte delle spese procedurali può essere addossata al minore condannato o ai suoi genitori, se dispongono dei mezzi necessari.

2

3

Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 429 e seguenti CPP21.

Art. 44 1

Spese di esecuzione

Sono spese di esecuzione: a.

le spese di esecuzione delle misure protettive e delle pene;

b.

le spese derivanti da misure di osservazione o da un collocamento in via cautelare disposti nel corso del procedimento.

2 Le spese di esecuzione sono a carico del Cantone nel quale il minore è domiciliato al momento dell'apertura del procedimento, ad eccezione delle spese di esecuzione delle pene.

3

Il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza si assume: a.

tutte le spese di esecuzione per i minori non domiciliati in Svizzera;

b.

le spese di esecuzione delle pene.

Sono fatti salvi i disciplinamenti convenuti dai Cantoni in merito alla ripartizione delle spese.

4

I genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive e di osservazione nei limiti dell'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile.

5

Se dispone di un reddito lavorativo regolare o di un patrimonio, il minore può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese di esecuzione.

6

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto vigente Art. 45 1

Gli articoli 6­8, 21 capoverso 3 nonché 38­43 DPMin22 sono abrogati.

2

Il DPMin è modificato come segue:

21 22

RS ...; FF 2006 1291 RS 311.1

2659

Procedura penale minorile

1. Art. 16 cpv. 4 (nuovo): 4

Per l'esecuzione delle pene è possibile far capo a istituti privati.

2. Art. 27 cpv. 6 (nuovo): 6

Per l'esecuzione delle misure è possibile far capo a istituti privati.

3

La legge del 20 giugno 200323 sui profili del DNA è modificata come segue:

1. Art. 1 cpv. 1 e 3: 1

La presente legge disciplina: a.

l'utilizzazione di profili del DNA nel procedimento penale;

b.

il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione;

c.

l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute.

3 Abrogato 2. Art. 1a (nuovo) Campo d'applicazione Se il perseguimento o il giudizio di un reato è retto dal Codice di procedura penale del ...24, le disposizioni della sezione 2 della presente legge relative al procedimento penale non sono applicabili.

3. Art. 5 lett. a e c Immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai fini dell'allestimento di un profilo del DNA si può prelevare un campione su persone: a.

che sono state condannate a una pena detentiva o a una privazione della libertà superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;

c.

nei cui confronti sono stati ordinati una misura terapeutica (art. 59­63 CP25), l'internamento (art. 64 CP) o un collocamento (art. 15 DPMin26).

4. Art. 16 cpv. 1 lett. e, f, g (nuova), h (nuova), i (nuova), j (nuova) e k (nuova) L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di persone allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

1

23 24 25 26

e.

cinque anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale della pena;

f.

cinque anni dopo il pagamento di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di pubblica utilità o dopo l'esecuzione di una corrispondente pena da commutazione;

RS 363 RS ...; FF 2006 1291 RS 311.0 RS 311.1

2660

Procedura penale minorile

g.

cinque anni dopo un'ammonizione, dopo il pagamento di una multa o dopo la fine di una prestazione personale ai sensi degli articoli 22­24 DPMin27;

h.

cinque anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 35 DPMin;

i.

cinque anni dopo l'esecuzione di una misura protettiva ai sensi degli articoli 12­14 DPMin;

j.

dieci anni dopo l'esecuzione di una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin;

k.

dieci anni dopo la fine dell'esecuzione di un collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin.

5. Art. 17 cpv. 1 Nei casi di cui all'articolo 16 capoversi 1, lettere e­k, e 4, l'Ufficio federale chiede il consenso dell'autorità giudiziaria competente. Questa può negare il consenso se sussiste il sospetto concreto di un crimine o delitto non caduto in prescrizione o si teme una recidiva.

1

L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

4

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 46

Diritto applicabile

I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità.

Art. 47

Competenza

I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo in materia penale minorile del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi sono decisi dal Tribunale penale federale. La decisione non è impugnabile a titolo indipendente.

2

27

RS 311.1

2661

Procedura penale minorile

Art. 48

Procedimento dibattimentale di primo grado

Se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il procedimento è pendente dinanzi a un tribunale minorile competente secondo il diritto anteriore, il giudice dei minorenni può partecipare al dibattimento soltanto dietro approvazione espressa del minore.

1

Se già aperto prima dell'entrata in vigore della presente legge dinanzi a un'autorità giudicante monocratica o collegiale, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dalla medesima autorità giudicante di primo grado.

2

Art. 49

Procedura contumaciale

Le procedure contumaciali avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono continuate secondo il diritto anteriore.

1

2 Se il diritto cantonale non prevede la procedura contumaciale, si applica il nuovo diritto.

Art. 50

Ricorsi

Le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere impugnate secondo il diritto anteriore. Esse vengono giudicate secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

1

Se non sono previste possibilità di ricorso contro una decisione, la sua impugnabilità è retta dalle disposizioni del nuovo diritto.

2

3

Per il rimanente si applica l'articolo 459 capoverso 2 CPP28.

Art. 51

Riserva dei principi procedurali del nuovo diritto

Nei casi in cui dopo l'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore le autorità tengono conto dei principi della presente legge; esse vegliano segnatamente al rispetto dei principi procedurali concernenti: a.

la rinuncia al procedimento penale (art. 5);

b.

l'astensione (art. 10);

c.

la collaborazione del rappresentante legale (art. 13);

d.

la qualità di parte (art. 19);

e.

la difesa del minore (art. 23­25);

f.

la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza (art 25b e 25c).

Art. 52

Esecuzione

L'esecuzione delle misure protettive che all'entrata in vigore della presente legge stanno per concludersi può essere portata a termine dall'autorità competente in virtù

1

28

RS ...; FF 2006 1291

2662

Procedura penale minorile

del diritto anteriore. Tuttavia quest'ultima esamina in ogni caso l'opportunità di rimetterla all'autorità competente in virtù della presente legge.

L'esecuzione delle misure di osservazione o di collocamento temporaneo in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è retta dal nuovo diritto.

2

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 53 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2663

Procedura penale minorile

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