Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica relativo all'adesione della Svizzera all'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione Concluso il 28 novembre 2007 Applicato provvisoriamente dal 28 novembre 20071 Entrato in vigore ...

Traduzione2 Janez Potocnik Comunità europea dell'energia atomica Bruxelles

Bruxelles, 28 novembre 2007 Signor Hanspeter Mock Incaricato d'affari Missione della Svizzera presso l'Unione Europea B-1050 Bruxelles

Egregio Signore, Mi pregio di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera del 5 novembre 2007 così redatta: «Il 18 luglio 2006 la Confederazione svizzera (Svizzera) ha comunicato alla Commissione il proprio interesse a partecipare all'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione.

Mi pregio informarla che le autorità svizzere hanno preso atto del contenuto della decisione del Consiglio 2007/198/Euratom del 27 marzo 2007 relativa all'istituzione dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (impresa comune) e in particolare della possibilità per i paesi terzi che hanno concluso con Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca e quelli di Euratom, di aderire all'impresa comune.

A nome della Svizzera e conformemente all'articolo 2 lettera c della summenzionata decisione del Consiglio, ho l'onore di dichiarare che la Svizzera desidera divenire membro dell'impresa comune. L'adesione costituirà la base per una cooperazione continuativa tra Euratom e il nostro Paese e concretizzerà la prosecuzione dell'impegno a favore della ricerca sull'energia da fusione, conformemente all'articolo 3

RS 0.424.112 1 RU 2008 2079 2 Traduzione dal testo originale inglese.

2007-2957

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Adesione della Svizzera all'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. Acc. con Euratom

paragrafo 3 dell'accordo di cooperazione del 14 settembre 19783 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi. Inoltre, l'adesione implementerà un'intensa cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, come previsto nell'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai Settimi programmi quadro Comunità europea e Euratom.

Considerato il desiderio della Svizzera di partecipare all'impresa comune, le sarei grato se potesse confermare che la Commissione, in rappresentanza di Euratom, condivide la seguente interpretazione: Fatti salvi gli articoli 12 paragrafo 2 lettera a e 82 paragrafo 3 lettera a del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e in conformità dell'articolo 10 dello statuto dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione allegato alla decisione del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per ITER come pure in conformità alle disposizioni relative all'applicazione dello statuto dei funzionari da parte dell'impresa comune, i cittadini svizzeri in pieno possesso dei diritti civili possono essere nominati dal direttore dell'impresa comune come collaboratori dell'impresa.

Ho parimenti l'onore di confermare che la Svizzera, quale membro dell'impresa comune, si atterrà alla decisione del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per ITER e le conferisce dei vantaggi. In particolare:

3 4

5

a)

A norma dell'articolo 7 della sopraccitata decisione del Consiglio, la Svizzera applicherà il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'impresa comune, al suo direttore e al suo personale secondo le modalità indicate in allegato alla presente (allegato I)4.

b)

La Svizzera conferisce all'impresa comune, nell'ambito delle sue attività ufficiali, tutti i vantaggi previsti dall'allegato III del trattato Euratom (allegato III)5.

c)

La Svizzera accetta la ripartizione dei diritti di voto dei membri del consiglio di direzione e acconsente a versare la quota contributiva annuale all'impresa comune, conformemente agli allegati I e II dello statuto annesso alla suddetta decisione del Consiglio.

RS 0.424.11 L'appendice all'all. I: «Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee» si trova all'allegato I del presente testo. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU C 321 E/318 del 29.12.2006) può essere consultato su Internet all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:IT:PDF L'all. III del trattato Euratom: «Vantaggi che possono essere accordati alle imprese comuni a norma dell'articolo 48 del trattato» può essere consultato su Internet all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957K/tif/11957K.html

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d)

La Svizzera accetta il controllo finanziario nella misura in cui concerne la sua partecipazione alle attività dell'impresa comune previste nella suddetta decisione del Consiglio annessa alla presente (allegato III)6.

Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente lettera.

Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 e dell'articolo 21 dello statuto dell'impresa comune allegato alla decisione del Consiglio, le autorità svizzere vanno consultate in merito alle proposte di modifica dello statuto. La Svizzera sottolinea che qualsiasi emendamento che abbia conseguenze sulle sue obbligazioni dovrà essere approvato formalmente prima di esplicare effetto in Svizzera.

Qualora la Commissione concordi con quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta della Commissione costituiscano un accordo tra la Svizzera e Euratom da applicarsi a titolo provvisorio a partire dalla data della risposta della Commissione. L'applicazione dell'accordo rimarrà provvisoria fino a quando il Parlamento svizzero non avrà deciso l'adesione della Svizzera all'impresa comune. La Svizzera provvederà a notificare a Euratom l'espletamento delle procedure interne di approvazione. Il presente scambio di lettere entrerà in vigore alla ricezione di questa lettera da parte di Euratom. L'accordo sarà concluso per la durata del Settimo programma quadro di Euratom, ossia dal 2007 al 2011, e verrà rinnovato tacitamente per la durata dei successivi programmi quadro di Euratom, sempre che una delle parti non lo denunci con preavviso di almeno un anno prima della fine del pertinente programma quadro in vigore.» Ho l'onore di informarla che Euratom concorda con l'interpretazione dello statuto dei funzionari come riportata in precedenza e con il contenuto della lettera e di confermare che la Svizzera diventerà membro dell'impresa comune a partire dalla data della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea dell'energia atomica: Janez Potocnik

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Il testo «Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione» si trova all'all. III del presente testo.

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Appendice all'allegato I

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'impresa comune per ITER dalle imposte indirette (compresa l'IVA) I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'impresa comune per ITER per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3 secondo comma del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'impresa comune Con riferimento all'articolo 13 secondo paragrafo del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom/CECA/CEE) n. 549/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli altri agenti dell'impresa comune, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità,
non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'impresa comune o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/ CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.

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Allegato III

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione Art. 1

Comunicazione diretta

L'impresa comune e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'impresa comune in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'impresa comune, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'impresa comune o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'impresa comune qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Art. 2

Audit

1. In osservanza del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1) e del regolamento finanziario adottato dal consiglio di direzione dell'impresa comune il 22 ottobre 2007, del regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 357 del 31/12/2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE/Euratom) n. 478/2007 della Commissione del 23 aprile 2007 (GU L 111 del 23.4.2007, pag. 13) nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese con questi ultimi possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'impresa comune e della Commissione o da altre persone da esse debitamente autorizzate.

2. Gli agenti dell'impresa comune e della Commissione e le altre persone autorizzate da queste devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.

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4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Art. 3

Controlli in loco

1. In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE/Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Art. 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l'impresa comune di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

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Art. 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Art. 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'impresa comune o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità dei regolamenti del Consiglio (CE/Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE/Euratom) n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002, nonché del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità.

Art. 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'impresa comune o dalla Commissione nell'ambito di applicazione del presente accordo che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero che ne informa l'impresa comune o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

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