Decreto federale

Disegno

che approva e attua gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 20082, decreta: Art. 1 Gli scambi di note del ... tra la Svizzera e l'Unione europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 20043 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea nonché del regolamento (CE) n.

863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 20074 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati sono approvati.

1

Il Consiglio federale è autorizzato, in relazione a tali scambi di note, a informare l'Unione europea in merito al soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 di associazione alla normativa di Schengen.

2

Art. 2 Il Consiglio federale può convenire con la Comunità europea le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, segnatamente:

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RS 101 FF 2008 1225 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1 GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1; RU 2008 481).

2007-1899

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Sviluppo dell'acquis di Schengen. DF

a.

il contributo della Svizzera al bilancio dell'Agenzia nei limiti di cui all'articolo 11 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 20046 di associazione alla normativa di Schengen;

b.

i diritti di voto della Svizzera;

c.

il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei casi previsti nell'articolo 19 paragrafi 2 e 4 del regolamento FRONTEX.

Art. 3 La legge sulle dogane del 18 marzo 20057 è modificata come segue: Art. 92, rubrica nonché cpv. 3 e 4 (nuovi) Provvedimenti internazionali Nell'ambito di provvedimenti internazionali l'Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere.

3

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'Amministrazione delle dogane in seno all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 3.

2

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Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1; RU 2008 481).

RS 631.0

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