Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Decreto federale che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 20082, decreta: Art. 1 1

Sono approvati i seguenti scambi di note: a.

lo scambio di note del 28 marzo 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 20044 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (regolamento FRONTEX);

b.

lo scambio di note del 28 marzo 20085 tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 20076 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (regolamento RABIT).

Il Consiglio federale è autorizzato, in relazione a tali scambi di note, a informare la Comunità europea in merito al soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardan-

2

1 2 3 4 5 6 7

RS 101 FF 2008 1225 FF 2008 1249 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30 FF 2008 1251 GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30 RS 0.360.268.1

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te l'associazione della Svizzera alla trasposizione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2 Il Consiglio federale può convenire con la Comunità europea le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, segnatamente: a.

il contributo della Svizzera al bilancio dell'Agenzia nei limiti di cui all'articolo 11 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 20048 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera alla trasposizione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

b.

i diritti di voto della Svizzera;

c.

il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei casi previsti nell'articolo 19 paragrafi 2 e 4 del regolamento FRONTEX.

Art. 3 La legge sulle dogane del 18 marzo 20059 è modificata come segue: Art. 92 rubrica nonché cpv. 3 e 4 Provvedimenti internazionali Nell'ambito di provvedimenti internazionali, l'Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere.

3

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'Amministrazione delle dogane in seno all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

4

8 9

RS 0.360.268.1 RS 631.0

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 3.

2

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 14 ottobre 200810 Termine di referendum: 22 gennaio 2009

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