Legge federale sull'Assemblea federale
Progetto
(LParl) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 9 maggio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 2 luglio 20082, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale è modificata come segue: Art. 148 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla politica di sicurezza a metà di ogni legislatura affinché ne prenda atto.
II 1
La presente legge sottostà a referendum.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2 3
FF 2008 5959 FF 2008 6001 RS 171.10
2008-1316
5999
Assemblea federale. LF
Minoranza (Engelberger, Büchler, Donzé, Eichenberger, Glanzmann, Malama, Müller Walter, Segmüller) Ibis Modifica del diritto vigente La legge federale del 3 febbraio 19954 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) è modificata come segue: Art. 106a (nuovo) Programmi d'armamento In generale, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale programmi d'armamento sotto forma di crediti quadro della durata di quattro anni.
1
Il Consiglio federale presenta ogni anno alle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere federali un rapporto intermedio relativo all'attuazione del programma d'armamento.
2
Art. 106a
Gestione e manutenzione
Diventa art. 106b
4
RS 510.10
6000