Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(LParl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 9 maggio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 2 luglio 20082, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale è modificata come segue: Art. 148 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla politica di sicurezza a metà di ogni legislatura affinché ne prenda atto.

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2008 5959 FF 2008 6001 RS 171.10

2008-1316

5999

Assemblea federale. LF

Minoranza (Engelberger, Büchler, Donzé, Eichenberger, Glanzmann, Malama, Müller Walter, Segmüller) Ibis Modifica del diritto vigente La legge federale del 3 febbraio 19954 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) è modificata come segue: Art. 106a (nuovo) Programmi d'armamento In generale, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale programmi d'armamento sotto forma di crediti quadro della durata di quattro anni.

1

Il Consiglio federale presenta ogni anno alle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere federali un rapporto intermedio relativo all'attuazione del programma d'armamento.

2

Art. 106a

Gestione e manutenzione

Diventa art. 106b

4

RS 510.10

6000