Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe) del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20062, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.

Art. 2 1

Autorità e persone soggette alla presente legge

La presente legge si applica: a.

a tutte le autorità federali che nell'adempimento dei loro compiti devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia;

b.

a tutte le autorità cantonali che nell'ambito della legislazione sugli stranieri e sull'asilo devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia;

c.

a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con gli organi di polizia della Confederazione, adempiono compiti della polizia giudiziaria della Confederazione;

d.

a tutte le autorità cantonali che su mandato di un'autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà;

e.

ai privati di cui queste autorità si avvalgono per l'adempimento dei loro compiti.

La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio in Svizzera a favore delle autorità civili della Confederazione.

2

1 2

RS 101 FF 2006 2327

2004-2005

1995

Legge sulla coercizione

Art. 3

Rapporto con il diritto procedurale federale

La presente legge si applica alla coercizione di polizia e alle misure di polizia nell'ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste non contengano disciplinamenti speciali in proposito.

Art. 4

Legittima difesa e stato di necessità

La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.

Sezione 2: Disposizioni generali Art. 5

Coercizione di polizia

Per coercizione di polizia s'intende l'uso nei confronti di persone: a.

della forza fisica;

b.

di mezzi ausiliari;

c.

di armi.

Art. 6

Misure di polizia

Per misure di polizia s'intendono: a.

il fermo di breve durata di persone;

b.

la perquisizione di persone e dei loro effetti personali;

c.

la perquisizione di locali e veicoli;

d.

il sequestro di oggetti.

Art. 7

Autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia

Le leggi speciali designano le autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.

Art. 8

Formazione specifica

Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono essere istruite in modo specifico a tal fine.

Art. 9

Principi

Ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per: 1

a.

far fronte a un pericolo;

b.

proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;

1996

Legge sulla coercizione

c.

eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà;

d.

impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà;

e.

identificare persone;

f.

sequestrare oggetti, se una legge lo prevede.

La coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate.

2

La coercizione e le misure non devono comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3

4

Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati.

Art. 10

Avvertimento

Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev'essere preceduto da un avvertimento.

1

Per quanto possibile, l'avvertimento dev'essere dato in una lingua comprensibile per l'interessato.

2

Art. 11 1

Uso di armi

L'uso di armi deve costituire il provvedimento estremo.

Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare persone o impedirne la fuga se:

2

a.

queste persone hanno commesso un reato grave;

b.

vi è il forte sospetto ch'esse abbiano commesso un reato grave.

Un colpo d'avvertimento può essere sparato soltanto se un'intimazione non ha o, secondo le circostanze, non può avere seguito alcuno.

3

4

L'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.

Art. 12

Identificabilità

Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identificate.

Sezione 3: Disposizioni speciali relative alla coercizione di polizia Art. 13

Forza fisica

Sono vietate le tecniche d'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.

1997

Legge sulla coercizione

Art. 14

Mezzi ausiliari

1

Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.

2

Ammette in particolare quali mezzi ausiliari: a.

manette e altri mezzi d'immobilizzazione;

b.

cani di servizio.

Non può ammettere l'uso di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respiratorie; vi rientrano in particolare caschi integrali e bavagli.

3

Art. 15

Armi

È ammesso l'uso delle seguenti armi: a.

manganelli e bastoni di difesa;

b.

sostanze irritanti;

c.

armi da fuoco;

d.

dispositivi inabilitanti non letali.

Art. 16

Uso di mezzi ausiliari e di armi in funzione dei compiti

Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.

Art. 17

Equipaggiamento

Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione.

1

2

L'equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.

Art. 18

Consultazione dei Cantoni

Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare: a.

l'elenco dei mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 capoverso 1;

b.

l'elenco dei mezzi ausiliari e delle armi secondo l'articolo 16.

Sezione 4: Disposizioni speciali relative alle misure di polizia Art. 19 1

Fermo di breve durata

Una persona fermata per un breve periodo deve: a.

essere informata sui motivi del fermo;

b.

avere la possibilità di entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza nel caso in cui necessitasse di aiuto.

1998

Legge sulla coercizione

Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.

2

Art. 20

Perquisizione e tastamento di persone, visita delle zone intime

Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.

1

2

Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.

I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi.

3

4

La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico.

Art. 21

Sequestro di oggetti

Qualora il sequestro di oggetti non sia retto da disposizioni di una legge speciale, si applica l'articolo 47 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Assistenza medica e impiego di medicamenti Art. 22

Primi soccorsi

Se la coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, chi l'ha applicata presta i primi soccorsi e, se necessario, ricorre a un'assistenza medica.

Art. 23

Esame medico

La persona nei cui confronti è stata applicata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un grave pregiudizio alla sua salute.

Art. 24

Sorveglianza medica

Una persona tenuta in stato di fermo o trasportata dev'essere sorvegliata da una persona con una formazione medica se: a.

per motivi medici è stata sedata mediante medicamenti; o

b.

un parere medico giudica che siano verosimili complicazioni per la salute.

Art. 25 1

3

Impiego di medicamenti

I medicamenti non possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari.

RS 313.0

1999

Legge sulla coercizione

Medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.

2

Sezione 6: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà Art. 26

Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie relative al trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà.

1

2

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

come preparare ed effettuare il trasporto;

b.

le circostanze nelle quali la persona trasportata va immobilizzata;

c.

le esigenze relative ai mezzi di trasporto;

d.

quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.

Art. 27

Preparazione del rinvio per via aerea

Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.

1

Sempre che non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, l'interessato va informato e sentito in anticipo; dev'essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.

2

3

L'interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se: a.

lo chiede;

b.

vi sono indizi di problemi alla salute.

Art. 28

Scorta

Le persone oggetto di un rinvio coatto per via aerea devono essere accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica. Durante il rinvio dev'essere data loro la possibilità di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso.

1

Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.

2

Sezione 7: Formazione e perfezionamento Art. 29

Programmi e coordinamento

Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di perfezionamento delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione

1

2000

Legge sulla coercizione

di polizia e misure di polizia nel campo d'applicazione della presente legge. Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.

2

Il Consiglio federale tiene conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica.

La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di perfezionamento delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.

3

Art. 30

Contenuto

La formazione e il perfezionamento devono in particolare trattare i temi seguenti: a.

comportamento con le persone che oppongono resistenza e tendono a far uso della violenza;

b.

uso della forza fisica;

c.

uso dei mezzi ausiliari e delle armi;

d.

valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;

e.

primi soccorsi;

f.

diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;

g.

comportamento con persone di diversa provenienza culturale.

Sezione 8: Responsabilità per danni Art. 31 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità per i danni causati illecitamente da:

1

a.

organi federali nell'esecuzione della presente legge;

b.

organi cantonali o persone private che hanno agito direttamente su mandato o sotto la direzione delle autorità federali.

Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.

2

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 32

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

4

RS 170.32

2001

Legge sulla coercizione

Art. 33

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20085 Termine di referendum: 10 luglio 2008

5

FF 2008 1995

2002

Legge sulla coercizione

Allegato (art. 32)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 22 cpv. 4 Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20087 sulla coercizione è applicabile.

4

2. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri Art. 98a

Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d'esecuzione

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione è applicabile.

3. Legge federale del 15 giugno 193410 sulla procedura penale Art. 103 cpv. 3 La polizia giudiziaria può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 200811 sulla coercizione.

3

6 7 8 9 10 11

RS 120 RS ...; FF 2008 1995 RS 142.20 RS ...; FF 2008 1995 RS 312.0 RS ...; FF 2008 1995

2003

Legge sulla coercizione

4. Legge militare del 3 febbraio 199512 Art. 92 cpv. 3bis 3bis Qualora la truppa presti servizio d'appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, è applicabile la legge del 20 marzo 200813 sulla coercizione.

5. Legge del 18 marzo 200514 sulle dogane Art. 100 cpv. 1bis e 2 1bis Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 200815 sulla coercizione.

L'Amministrazione delle dogane designa le persone che possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101­105.

2

6. Legge federale del 21 dicembre 194816 sulla navigazione aerea Art. 21 cpv. 1bis 1bis Il personale che a bordo degli aeromobili si occupa della salvaguardia della sicurezza può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200817 sulla coercizione è applicabile.

12 13 14 15 16 17

RS 510.10 RS ...; FF 2008 1995 RS 631.0 RS ...; FF 2008 1995 RS 748 RS ...; FF 2008 1995

2004