Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale dell'11 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale1; visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20032 sulla Banca nazionale svizzera (LBN); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20073, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a prorogare senza modifiche, dal 26 dicembre 2008 al 25 dicembre 2013, la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 11 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 29 maggio 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

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RS 101 RS 951.11 FF 2007 7813

2007-2168

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Partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. DF

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