Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

Disegno

(Legge sulle indennità parlamentari, LI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 3a cpv. 1 Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 500 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

1

Art. 10 cpv. 2 La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

2

II Se prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, l'indennità annua di cui all'articolo 3a è adeguata al rincaro mediante ordinanza dell'Assemblea federale secondo l'articolo 14 capoverso 2, l'importo dell'indennità annua di cui all'articolo 3a aumenta in maniera corrispondente.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2008 109 FF 2008 121 RS 171.21

2007-2857

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Legge sulle indennità parlamentari

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