ad 07.400 Iniziativa parlamentare Diritto parlamentare. Diverse modifiche Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2008 Parere del Consiglio federale del 16 aprile 2008

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 21 febbraio 2008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale concernente diverse modifiche del diritto parlamentare.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-0834

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 22 febbraio 2008 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha chiesto al Consiglio federale di esprimere il proprio parere in merito a un progetto che prevede diverse modifiche del diritto parlamentare.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale accoglie con favore il proposito di rivalutare gli interventi parlamentari nel Consiglio nazionale. Condivide anche le altre innovazioni del diritto parlamentare concernenti la procedura delle due Camere, ma al riguardo esprime le riserve illustrate qui di seguito.

Art. 121 e 124 LParl Il Consiglio federale approva la modifica dell'articolo 121 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), secondo cui il Consiglio federale deve presentare una proposta di accoglimento o di reiezione di una mozione entro tre mesi dalla presentazione di quest'ultima. Tale modifica permette di sopprimere i termini attuali, rivelatisi troppo brevi in particolare nel caso delle mozioni commissionali. Il Consiglio federale non condivide invece lo stralcio dell'espressione «di norma», prevista dal vigente articolo 121 capoverso 1 LParl. Anche il Consiglio federale accorda grande importanza al rispetto del termine previsto. Possono tuttavia esservi casi in cui, per potersi esprimere su una mozione, il Consiglio federale deve prima prendere una decisione di principio. In taluni casi occorre inoltre compiere accertamenti lunghi e complessi presso vari enti, senza contare che spesso la risposta richiede un coordinamento tra i Dipartimenti, il che non è sempre possibile entro il termine proposto. Per questi motivi, il Consiglio federale propone di formulare l'articolo 121 capoverso 1 LParl nei termini seguenti: «Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro una mozione di norma entro tre mesi dalla sua presentazione».

Per analogia, il tenore dell'articolo 124 capoverso 1 LParl dovrà dunque essere il seguente: «Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro un postulato di norma entro tre mesi dalla sua presentazione». In tal senso, il Consiglio federale si associa a quanto affermato il 12 marzo 2007 dalla cancelliera della Confederazione, che dinanzi alla sottocommissione dell'Ufficio del Consiglio nazionale aveva sostenuto che si sarebbe dovuto applicare correttamente l'articolo 27 secondo periodo del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20032 (RCN). Il Consiglio federale appoggia in particolare la richiesta di indicare il motivo di un eventuale ritardo.

Per le ragioni suesposte, il Consiglio federale propone di stralciare l'articolo 27 primo periodo RCN e di completare l'articolo 28a capoverso 1 RCN inserendovi un'eccezione analoga a quella prevista dall'articolo 27 secondo periodo RCN.

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RS 171.10 RS 171.13

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Il Consiglio federale propone inoltre di stralciare l'articolo 121 capoverso 5 lettera b LParl e di mantenere invariato il nuovo capoverso 2 dell'articolo 121. La disposizione proposta dalla CIP-N lo priverebbe infatti della possibilità (riconosciutagli dal diritto vigente) di presentare una proposta di modifica nella seconda Camera, perdita questa cui non è possibile supplire, diversamente da quanto si afferma nel rapporto della CIP-N, presentando tali proposte direttamente durante le deliberazioni della commissione della Camera prioritaria.

Art. 140a LParl Il Consiglio federale riconosce la necessità di disciplinare la procedura di accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica.

Contrariamente a quanto proposto dalla CIP-N, è opportuno che il diritto di presentare una proposta di accertamento dell'incapacità sia riconosciuto unicamente al Consiglio federale. In virtù del principio sancito dall'articolo 6 capoverso 3 della legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), spetta infatti al Consiglio federale prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo. Il diritto di presentare una proposta di accertamento dell'incapacità va pertanto attribuito unicamente al Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione, dato che costoro sono nella posizione migliore per giudicare se i membri del Consiglio federale o il cancelliere sono in grado di continuare a esercitare la carica. Secondo il diritto vigente, inoltre, il Consiglio federale e il cancelliere hanno già oggi il compito di stabilire se, a causa di un'assenza temporanea dovuta a malattia, occorra far capo al supplente designato (art. 22 LOGA per il Consiglio federale e art. 31 cpv. 2 LOGA per il cancelliere della Confederazione). È pertanto logico che spetti al Consiglio federale e al cancelliere determinare se l'incapacità è destinata verosimilmente a durare a lungo. Per i predetti motivi, si propone che il diritto di presentare una proposta di accertamento dell'incapacità sia riconosciuto unicamente al Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione.

A giudizio del Consiglio federale, il capoverso 3 implica che soltanto un collegio che abbia collaborato
strettamente e per un periodo prolungato con il consigliere federale interessato o con il cancelliere della Confederazione sia in grado di valutare se i criteri summenzionati sono soddisfatti. Soltanto il Consiglio federale adempie tali requisiti. Spetta pertanto al Consiglio federale stabilire se i criteri sono soddisfatti e motivare di conseguenza un'eventuale proposta rivolta all'Assemblea federale plenaria, la quale deciderà in seguito liberamente e nei limiti del proprio potere discrezionale.

Art. 47 cpv. 3 RCN (dibattito organizzato) Il Consiglio federale avanza qualche riserva riguardo alla proposta di limitare anche nelle deliberazioni di dettaglio il tempo di parola dei rappresentanti dell'Esecutivo.

A questo proposito va infatti rilevato che, a differenza degli altri partecipanti al dibattito, il Consiglio federale può sì esprimere la propria posizione politica, ma in primo luogo ha il compito di spiegare i contenuti di un testo di legge, illustrando 3

RS 172.010

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eventualmente anche la genesi dell'atto normativo in questione e fornendo in tal modo elementi utili alle autorità esecutive e ai tribunali che saranno poi chiamati a interpretare la legge. Una limitazione del tempo di parola impedirebbe al Consiglio federale di assolvere tale compito e indebolirebbe in definitiva anche la posizione del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 47 capoverso 3 RCN, il Consiglio federale condivide pertanto la tesi della minoranza e approva la disposizione da questa proposta. Chiede quindi che nelle deliberazioni di dettaglio sia mantenuto il tempo di parola illimitato previsto per i rappresentanti del Consiglio federale dai vigenti articoli 44 capoverso 2 e 46 capoverso 3 RCN.

Art. 31 cpv. 2 RCN (ora delle domande) ­ Proposta supplementare Lo spostamento dal lunedì al venerdì delle sedute del Consiglio federale (spostamento avvenuto nel 2002) ha abbreviato di un giorno il termine previsto per la risposta alle domande dei deputati. Per poter rispondere adeguatamente all'elevato numero di domande poste a ogni Dipartimento, a giudizio del Consiglio federale è necessario prolungare di qualche ora il termine in questione. Il Consiglio federale propone pertanto di formulare l'articolo 31 capoverso 2 RCN nei termini seguenti: «Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza motivazione, entro le dodici del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera».

Il Consiglio federale si permette infine di segnalare la presenza di un piccolo errore nel rapporto: a pagina 1606, seconda riga dall'alto, in luogo del capoverso 5 si menziona erroneamente il capoverso 6.

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