Decreto federale I concernente il preventivo per il 2008 del 18 dicembre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20072, decreta: Art. 1
Conto economico
È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per il 2008.
1
2
Il conto economico chiude con: franchi
a.
spese di
57 928 800 170
b.
ricavi di
58 180 667 096
c.
un'eccedenza di ricavi di
Art. 2
251 866 926
Settore degli investimenti
Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per il 2008 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:
1
franchi
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
9 297 724 200 207 123 900
A carico degli investimenti «Protezione dalle piene» dell'Ufficio federale dell'ambiente (810 A4300.0135) possono essere finanziati al massimo 7 posti. Tali posti sono limitati a fine 2015.3
2
1 2 3
RS 101 Non pubblicato nel FF.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl - RS 171.10).
Questa pubblicazione sostituisce quella nel Foglio federale n. 7 del 19 feb. 2008 (FF 2008 1123).
2008-2299
6925
Preventivo per il 2008. DF I. Correzione
Art. 3
Trasferimenti di crediti
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
1
I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.
2
Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito autorizzato per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro né l'importo di 5 milioni di franchi.
3
Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato né l'importo di 5 milioni di franchi.
4
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è autorizzato, d'intesa con il DFF (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.
5
Art. 4
Uscite ed entrate
Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per il 2008 nel quadro del conto di finanziamento: franchi
a.
uscite totali di
62 101 458 670
b.
entrate totali di
58 206 326 133
Art. 5
Freno all'indebitamento
In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 57 222 633 893 franchi.
1
Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 5 247 429 300 franchi a 62 470 063 193 franchi.
2
6926
Preventivo per il 2008. DF I. Correzione
Art. 6
Valori di pianificazione di gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP
I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP elencati nell'allegato sono stabiliti quali valori di pianificazione conformemente all'articolo 42 capoverso 2 della legge sulle finanze della Confederazione.
Art. 7 1
Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese
Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi
a.
Premesse istituzionali e finanziarie
47 606 400
b.
Relazioni con l'estero
82 400 000
c.
Difesa nazionale
d.
Programma edilizio 2008 del settore dei PF
1 256 580 000 157 100 000
e.
Economia
f.
Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
10 200 000 419 000 000
g.
Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento
300 000 000
Per l'attuazione della NPC, segnatamente degli accordi programmatici, sono approvati i seguenti crediti quadro:
2
franchi
a.
Ordine e sicurezza pubblica
b.
Cultura e tempo libero
c.
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio
77 600 000 35 569 100 942 000 000
Qualora, nel quadro dell'evoluzione delle condizioni politico-finanziarie, fossero decisi programmi di risparmio, programmi di sgravio o altri provvedimenti volti al risanamento delle finanze federali superiori al 2 per cento delle uscite totali secondo l'articolo 4 lettera a, gli accordi programmatici di cui al capoverso 2 devono essere rinegoziati. Il diritto alla rinegoziazione deve figurare esplicitamente negli accordi.
3
Art. 8
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi
a.
Programma edilizio 2008 del settore dei PF
38 320 000
b.
Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
75 100 000
6927
Preventivo per il 2008. DF I. Correzione
Art. 9 1
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2008 del settore dei PF
Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.
tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2008 del settore dei PF, ai sensi degli articoli 7 capoverso 1 lettera d e 8 lettera a;
b.
all'interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.
I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.
2
Art. 10
Limite di spesa sottoposto al freno alle spese
Quale aiuto finanziario ai sensi degli articoli 3, 4 e 15 della legge del 14 dicembre 20014 sul cinema, per gli anni 20082011 è accordato un importo massimo di 95 000 000 franchi.
Art. 11
Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20082011
Gli importi massimi ai sensi del decreto federale del 5 giugno 20075 ammontano ora a: franchi
a.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali
b.
c.
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio per il versamento di pagamenti diretti
Art. 12
739 000 000 1 885 000 000 11 028 000 000
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2007
Consiglio nazionale, 17 dicembre 2007
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4 5
RS 443.1 FF 2007 4549
6928