Decreto federale I concernente il preventivo per il 2008 del 18 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20072, decreta: Art. 1

Conto economico

È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per il 2008.

1

2

Il conto economico chiude con: franchi

a.

spese di

57 928 800 170

b.

ricavi di

58 180 667 096

c.

un'eccedenza di ricavi di

Art. 2

251 866 926

Settore degli investimenti

Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per il 2008 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

1

franchi

a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

9 297 724 200 207 123 900

A carico degli investimenti «Protezione dalle piene» dell'Ufficio federale dell'ambiente (810 A4300.0135) possono essere finanziati al massimo 7 posti. Tali posti sono limitati a fine 2015.3

2

1 2 3

RS 101 Non pubblicato nel FF.

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl - RS 171.10).

Questa pubblicazione sostituisce quella nel Foglio federale n. 7 del 19 feb. 2008 (FF 2008 1123).

2008-2299

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Preventivo per il 2008. DF I. Correzione

Art. 3

Trasferimenti di crediti

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

2

Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito autorizzato per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro né l'importo di 5 milioni di franchi.

3

Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato né l'importo di 5 milioni di franchi.

4

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è autorizzato, d'intesa con il DFF (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.

5

Art. 4

Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per il 2008 nel quadro del conto di finanziamento: franchi

a.

uscite totali di

62 101 458 670

b.

entrate totali di

58 206 326 133

Art. 5

Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 57 222 633 893 franchi.

1

Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 5 247 429 300 franchi a 62 470 063 193 franchi.

2

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Preventivo per il 2008. DF I. Correzione

Art. 6

Valori di pianificazione di gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP

I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP elencati nell'allegato sono stabiliti quali valori di pianificazione conformemente all'articolo 42 capoverso 2 della legge sulle finanze della Confederazione.

Art. 7 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi

a.

Premesse istituzionali e finanziarie

47 606 400

b.

Relazioni con l'estero

82 400 000

c.

Difesa nazionale

d.

Programma edilizio 2008 del settore dei PF

1 256 580 000 157 100 000

e.

Economia

f.

Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

10 200 000 419 000 000

g.

Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento

300 000 000

Per l'attuazione della NPC, segnatamente degli accordi programmatici, sono approvati i seguenti crediti quadro:

2

franchi

a.

Ordine e sicurezza pubblica

b.

Cultura e tempo libero

c.

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

77 600 000 35 569 100 942 000 000

Qualora, nel quadro dell'evoluzione delle condizioni politico-finanziarie, fossero decisi programmi di risparmio, programmi di sgravio o altri provvedimenti volti al risanamento delle finanze federali superiori al 2 per cento delle uscite totali secondo l'articolo 4 lettera a, gli accordi programmatici di cui al capoverso 2 devono essere rinegoziati. Il diritto alla rinegoziazione deve figurare esplicitamente negli accordi.

3

Art. 8

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi

a.

Programma edilizio 2008 del settore dei PF

38 320 000

b.

Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

75 100 000

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Preventivo per il 2008. DF I. Correzione

Art. 9 1

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2008 del settore dei PF

Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.

tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2008 del settore dei PF, ai sensi degli articoli 7 capoverso 1 lettera d e 8 lettera a;

b.

all'interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.

I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

2

Art. 10

Limite di spesa sottoposto al freno alle spese

Quale aiuto finanziario ai sensi degli articoli 3, 4 e 15 della legge del 14 dicembre 20014 sul cinema, per gli anni 2008­2011 è accordato un importo massimo di 95 000 000 franchi.

Art. 11

Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008­2011

Gli importi massimi ai sensi del decreto federale del 5 giugno 20075 ammontano ora a: franchi

a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali

b.

c.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio per il versamento di pagamenti diretti

Art. 12

739 000 000 1 885 000 000 11 028 000 000

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4 5

RS 443.1 FF 2007 4549

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