Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione del 4 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del giugno 2007 per il settore svizzero dell'isolazione viene conferita l'obbligatorietà generale.2 Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

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2 Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori, nei settori del caldo, del freddo, dell'acustica delle installazioni di protezione antincendio:

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isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell'industria ed il settore della tecnica dell'abitazione, sia nell'edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;

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costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione della pressione;

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montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell'industria e dell'abitazione;

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realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Per gli apprendisti, sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-0648

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

Eccetto: a.

i familiari del titolare dell'azienda;

b.

il personale commerciale;

c.

i dipendenti che svolgono prevalentemente un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni paritetiche del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 22) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di esaminare altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 1 I decreti del Consiglio federale del 24 ottobre 2002, del 14 febbraio 2003, del 12 febbraio 2004, del 6 gennaio 2005, del 12 maggio 2006 e del 10 maggio 20075 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione sono abrogati.

Il presente decreto entro in vigore il 1° aprile 2008 ed è valido sino al 30 giugno 2013.

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4 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 823.20 ODist, RS 823.201 FF 2002 6361­6363, 2003 1303, 2004 775­776, 2005 323­324, 2006 4077­4078, 2007 3139­3140

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