Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

La Confederazione Svizzera e la Repubblica francese, denominate qui di seguito le Parti, animate dalla volontà di estendere e di intensificare la cooperazione tra i servizi di polizia e doganali, avviata negli ultimi anni nella zona di frontiera, mosse dal desiderio di rafforzare la cooperazione per assicurare una migliore applicazione delle norme sulla circolazione delle persone, senza tuttavia compromettere la sicurezza, mosse dal desiderio di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo, nell'intento di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale, visto l'Accordo del 1° agosto 1946 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine, visto l'Accordo del 15 aprile 1958 tra la Svizzera e la Francia sui lavoratori frontalieri, vista la Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, vista la Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990 e le relative disposizioni d'esecuzione, visto l'Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, visto il Protocollo addizionale del 28 gennaio 2002 relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale nonché allo scambio o messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera, hanno convenuto quanto segue:

1

Dal testo originale francese.

2007-1670

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

Titolo I Definizione e obiettivi della cooperazione Art. 1

Servizi competenti

1. In linea di principio, i servizi competenti per l'applicazione del presente Accordo e l'attuazione della cooperazione sono, ciascuno per il settore che lo riguarda: ­

per la Parte svizzera: ­ le autorità federali in materia di polizia, d'immigrazione e di dogana e il Corpo delle guardie di confine; ­ le polizie cantonali; ­ le autorità giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni; ­ l'Ufficio federale delle strade per quanto concerne l'applicazione del titolo VIII del presente Accordo;

­

per la Parte francese: ­ la polizia nazionale; ­ la gendarmeria nazionale; ­ la dogana; ­ le autorità giudiziarie per quanto concerne l'applicazione del titolo VIII del presente Accordo.

2. Gli organi centrali nazionali ai sensi del presente Accordo sono, per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di polizia e, per la Repubblica francese, la direzione centrale della polizia giudiziaria.

3. I servizi centrali nazionali ai sensi del presente Accordo sono: ­

per la Parte svizzera: ­ l'Ufficio federale di polizia;

­

per la Parte francese: ­ la direzione generale della polizia nazionale; ­ la direzione generale della gendarmeria nazionale; ­ la direzione generale delle dogane e dei diritti indiretti.

4. D'intesa con i centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD o centri comuni), i servizi competenti possono inoltre cooperare a livello regionale tra i Dipartimenti e i Cantoni di un determinato settore, mediante strutture (gruppi o unità) istituite appositamente.

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Acc. con la Repubblica francese

Art. 2

Zona di frontiera

La zona di frontiera per esercitare determinate modalità di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo è costituita: ­

per la Svizzera: ­ dai Cantoni del Vallese, di Ginevra, di Vaud, di Neuchâtel, del Giura, di Basilea Campagna, di Soletta e di Basilea Città;

­

per la Repubblica francese: ­ dai Dipartimenti dell'Alta Savoia, dell'Ain, del Giura, del Doubs, dal Territorio di Belfort e dal Dipartimento dell'Alto Reno.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo, s'intende per: a.

«centro di cooperazione di polizia e doganale» o «centro comune», un centro istituito in prossimità della frontiera comune sul territorio di una delle Parti, presso il quale si concretizzano le modalità di cooperazione fra i membri dei servizi competenti delle Parti che vi sono distaccati, in particolare in materia di scambio di informazioni;

b.

«agenti», le persone appartenenti ai servizi competenti delle Parti e impiegate indipendentemente dalla loro posizione nei centri comuni o nelle unità territoriali di stanza nella zona di frontiera;

c.

«sorveglianza», l'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle Parti riguardanti la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici, la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.

Art. 4

Obiettivi

1. Le Parti, nel rispetto della rispettiva sovranità e delle competenze territoriali delle autorità amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera fra i servizi incaricati di interventi di polizia e doganali mediante la definizione di nuove modalità di cooperazione di polizia e doganale, l'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale e la cooperazione diretta tra i servizi corrispondenti.

2. Tale cooperazione si svolge nel rispetto del diritto nazionale nonché delle strutture e delle competenze esistenti.

Art. 5

Interessi comuni in materia di sicurezza

1. Le Parti si comunicano gli aspetti fondamentali delle loro strategie di lotta contro la criminalità, come pure i progetti importanti nel settore di polizia con ripercussioni sugli interessi dell'altra Parte contraente.

2. Nell'elaborazione di strategie di polizia e nell'esecuzione di misure di polizia, le Parti tengono debitamente conto degli interessi comuni in materia di sicurezza.

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

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3. Se una Parte ritiene che l'altra debba intraprendere determinati passi a garanzia della sicurezza comune, essa può presentarle una proposta in merito.

Art. 6

Analisi comune della sicurezza

1. Le Parti mirano a uniformare il più possibile il livello d'informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia.

2. A questo scopo si scambiano periodicamente e ogni qualvolta le circostanze lo impongono resoconti fondati su precisi criteri ed esaminano assieme gli aspetti fondamentali della situazione in materia di sicurezza.

Art. 7

Prevenzione di minacce e lotta alla criminalità

1. Nel rispetto degli interessi di sicurezza dell'altra Parte contraente, le Parti intensificano la loro cooperazione in materia di prevenzione delle minacce alla sicurezza o all'ordine pubblici nonché di lotta alla criminalità.

2. Le prescrizioni sulla cooperazione internazionale degli organi centrali nazionali nell'ambito della lotta alla criminalità, segnatamente in seno all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC-Interpol), sono completate dalle disposizioni seguenti.

Titolo II Disposizioni generali di cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale Art. 8

Assistenza

Le Parti s'impegnano a far sì che i loro servizi si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, per prevenire le minacce e combattere contro i reati, sempre che la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie. Se i servizi richiesti non sono competenti a dar seguito a una domanda, essi la trasmettono direttamente e senza indugio all'autorità competente e ne informano l'autorità richiedente.

Art. 9

Assistenza su domanda

1. Le domande di assistenza e le relative risposte sono scambiate tra i servizi competenti di cui all'articolo 1 paragrafo 1 mediante gli strumenti di cooperazione creati appositamente. Questo vale anche per le domande di assistenza per la prevenzione di minacce imminenti alla sicurezza e all'ordine pubblici nonché per le risposte a queste domande.

2. Le domande d'assistenza riguardano segnatamente gli ambiti seguenti: ­

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identificazione di detentori e inchieste su conducenti di veicoli stradali, imbarcazioni e aeroplani;

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­

informazioni su licenze di condurre, patenti di navigazione o simili permessi;

­

ricerche di indirizzi e luoghi di residenza;

­

identificazione di titolari di linee telefoniche;

­

accertamento dell'identità di persone;

­

informazioni sulla provenienza di oggetti, per esempio armi, autoveicoli, imbarcazioni (tracciabilità);

­

informazioni in occasione di osservazioni e di inseguimenti transfrontalieri;

­

allestimento di piani e coordinamento di misure di ricerca nonché avvio di ricerche urgenti;

­

accertamento della disponibilità di deposizione di un testimone per l'allestimento di una domanda di assistenza giudiziaria;

­

trasmissione e confronto dei dati segnaletici quali tracce materiali rilevate sul luogo di un reato, fotografie, connotati, impronte digitali e palmari e profili del DNA, nella misura in cui la loro comunicazione è permessa dal rispettivo diritto nazionale;

­

informazioni provenienti da inchieste di polizia o doganali, da documenti o schedari informatizzati, nella misura in cui la loro comunicazione è permessa dal rispettivo diritto nazionale.

3. Gli organi centrali nazionali sono informati immediatamente sulle domande trasmesse direttamente se esse sono di gravità particolare, rivestono carattere sovraregionale o riguardano l'avvio di ricerche urgenti e i loro risultati.

Art. 10

Assistenza in casi urgenti

1. Nei casi in cui la domanda non può essere presentata per tempo per il tramite delle autorità giudiziarie competenti senza compromettere il successo della misura, le domande di: ­

provvedimenti per assicurare le tracce e le prove,

­

esecuzione di esami medici e perquisizione di persone,

­

perquisizione di abitazioni,

­

sequestro di materiale probatorio,

­

arresto provvisorio da parte delle autorità competenti,

possono essere presentate direttamente ai servizi competenti dell'altra Parte contraente che vi rispondono secondo le condizioni previste dal diritto nazionale.

2. Le autorità giudiziarie competenti della Parte richiedente e della Parte richiesta devono essere immediatamente informate di una tale corrispondenza diretta, con l'indicazione dei motivi dell'urgenza.

3. La trasmissione alla Parte richiedente dei risultati della misura eseguita necessita di una domanda formale di assistenza giudiziaria da parte delle autorità giudiziarie.

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Se la trasmissione dei risultati della misura eseguita è urgente ai sensi del paragrafo 1, il servizio competente richiesto può, con il consenso dell'autorità giudiziaria, comunicare i risultati direttamente al servizio competente della Parte richiedente.

Art. 11

Assistenza spontanea

In casi particolari, i servizi competenti delle Parti possono comunicare spontaneamente, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitati, informazioni utili all'altra Parte per prevenire minacce concrete alla sicurezza e all'ordine pubblici o per combattere contro i reati. Il destinatario deve esaminare l'utilità dei dati trasmessi ed eliminare i dati non necessari oppure ritrasmetterli al mittente.

Titolo III Modalità particolari di cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale Art. 12

Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione una persona che si presume abbia partecipato a un reato per cui, secondo il diritto della Parte richiesta, è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno o se vi sono motivi seri di ritenere che la persona osservata possa contribuire, per le necessità di un'indagine giudiziaria, all'identificazione o alla localizzazione di una tale persona, sono autorizzati a continuare l'osservazione sul territorio dell'altra Parte se quest'ultima l'ha autorizzata in base a una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata.

Su richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte nel cui territorio essa è effettuata.

2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte contraente non può essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera alle condizioni seguenti: a.

le fattispecie oggetto dell'indagine rientrano in una delle categorie di reato di cui all'allegato 1 del presente Accordo;

b.

durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità dell'altra Parte di cui al paragrafo 4;

c.

sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

L'osservazione cesserà non appena la Parte sul cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera b) o alla lettera c), oppure se non si è ottenuta l'autorizzazione entro 12 ore dal passaggio della frontiera.

3. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio e può essere accompagnata da condizioni.

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4. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere rivolta all'autorità designata e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta, ovvero: ­

per la Svizzera: alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali;

­

per la Repubblica francese: alla direzione centrale della polizia giudiziaria, o ai centri comuni che ne informano immediatamente l'organo centrale nazionale.

Una copia della domanda deve anche essere trasmessa ai centri comuni.

5. Gli agenti addetti all'osservazione sono: ­

per la Svizzera: gli agenti di polizia della Confederazione o dei Cantoni nonché del Corpo delle guardie di confine;

­

per la Repubblica francese: gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria della polizia nazionale e della gendarmeria nazionale nonché gli agenti doganali, per quanto riguarda le loro competenze connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, al traffico d'armi ed esplosivi e al trasporto illecito di rifiuti tossici o nocivi.

6. L'osservazione può essere effettuata soltanto alle condizioni generali seguenti: a.

gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte sul cui territorio operano; devono ottemperare alle istruzioni delle autorità localmente competenti;

b.

gli agenti addetti all'osservazione soggiacciono, in materia di circolazione, alle stesse disposizioni legali applicabili agli agenti di polizia e doganali della Parte sul cui territorio ha luogo l'osservazione;

c.

fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, durante l'osservazione gli agenti sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;

d.

gli agenti addetti all'osservazione devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;

e.

durante l'osservazione gli agenti addetti possono portare le armi d'ordinanza alle condizioni di cui all'articolo 40;

f.

agli agenti addetti all'osservazione è vietato l'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico e l'accesso alle officine, ai locali tecnici o commerciali aperti al pubblico al di fuori degli orari di apertura;

g.

ogni osservazione è oggetto di rapporto ai servizi della Parte sul cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione;

h.

i servizi della Parte da cui provengono gli agenti addetti all'osservazione forniscono, su richiesta dei servizi della Parte sul cui territorio si è svolta l'osservazione, il loro apporto all'indagine di polizia o alla procedura giudiziaria successiva all'operazione a cui hanno partecipato;

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i.

Art. 13

i mezzi tecnici necessari per facilitare l'osservazione sono impiegati conformemente alla legislazione della Parte sul cui territorio si sta svolgendo l'osservazione; i mezzi utilizzati per la sorveglianza ottica e acustica devono essere menzionati nella domanda di assistenza giudiziaria.

Inseguimento transfrontaliero

1. Gli agenti di una delle Parti che, nel proprio Paese, inseguono una persona: a.

colta in flagranza di commissione di un reato o di un fatto che rientra in una delle categorie di reato elencate nell'allegato 2, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva sul territorio dell'altra Parte contraente quando le autorità competenti di quest'ultima non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione concordati da entrambe le Parti, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento;

b.

evasa mentre si trovava in stato di arresto provvisorio oppure sottrattasi all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà.

2. Al più tardi al momento di attraversare la frontiera, gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono i servizi competenti della Parte sul cui territorio esso avviene.

L'inseguimento deve cessare non appena la Parte sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. Su richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento, i servizi localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. Gli agenti impegnati in un inseguimento non hanno il diritto di fermare la persona inseguita.

4. Al più tardi al momento del passaggio della frontiera, l'inseguimento deve essere comunicato ai centri comuni, i quali avvertono: ­

per la Svizzera: il comandante della polizia cantonale e il comandante delle guardie di confine competenti;

­

per la Repubblica francese: il procuratore della Repubblica territorialmente competente.

I centri comuni informano i servizi centrali nazionali degli inseguimenti transfrontalieri svolti.

5. L'inseguimento può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo.

6. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono: ­

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per la Svizzera: gli agenti dei corpi di polizia federali e cantonali e del Corpo delle guardie di confine;

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­

per la Repubblica francese: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria della polizia nazionale e della gendarmeria nazionale nonché gli agenti doganali, per quel che concerne le loro competenze connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, al traffico d'armi ed esplosivi e al trasporto illecito di materiali e rifiuti tossici o nocivi.

7. L'inseguimento può aver luogo soltanto alle condizioni generali seguenti: a.

gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili per l'uniforme che indossano, per il bracciale che portano o perché il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi d'identificazione;

b.

al termine dell'inseguimento, gli agenti impegnati si presentano senza indugio dinanzi ai servizi localmente competenti della Parte sul cui territorio hanno condotto l'operazione e fanno rapporto sulla loro missione; su richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; tale condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita;

c.

durante gli inseguimenti transfrontalieri disciplinati dal presente Accordo, l'impiego di mezzi aerei e fluviali è permesso, conformemente al diritto di ciascuna delle Parti; una convezione tecnica ne precisa le modalità.

Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 12 paragrafo 6, salvo la lettera c.

8. Una persona che, al termine dell'inseguimento, è arrestata dai servizi localmente competenti, può essere trattenuta per l'interrogatorio, indipendentemente dalla sua cittadinanza e secondo il diritto della Parte sul cui territorio è stata fermata. Se non ha la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata fermata per accertamenti, detta persona è messa in libertà al più tardi sei ore dopo il suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che i servizi localmente competenti abbiano ricevuto in qualsiasi forma una comunicazione preannunciante una domanda di arresto a scopo d'estradizione.

9. La presente disposizione si applica al mancato rispetto di un ordine di fermarsi pronunciato dagli agenti di cui all'articolo 1 del presente Accordo, provvisti dei loro distintivi di funzione, nonché ai passaggi non autorizzati nella zona di frontiera ai sensi dell'articolo 2.

Art. 14

Forme di interventi comuni

1. Allo scopo di intensificare la cooperazione, i servizi competenti delle Parti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi e altri gruppi di lavoro come pure gruppi di controllo, di osservazione e di inchiesta, in cui gli agenti di una Parte partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte, fatto salvo il caso d'applicazione di cui all'articolo 39, fornendo consulenza e assistenza, ma senza rilevare competenze ufficiali.

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2. I servizi competenti delle Parti nelle zone di frontiera ai sensi dell'articolo 2 partecipano secondo piani prestabiliti a interventi di ricerca transfrontaliera organizzati segnatamente per fermare gli autori di un reato in fuga o per ritrovare persone scomparse. Gli organi centrali nazionali e i centri comuni devono essere informati degli interventi che concernono più di un Cantone o di un Dipartimento.

Art. 15

Distaccamento di agenti di collegamento

1. I servizi centrali nazionali delle Parti possono distaccare agenti di collegamento presso i servizi dell'altra Parte a tempo determinato o indeterminato. I distaccamenti sono disciplinati in accordi particolari conclusi fra le autorità competenti delle Parti.

2. Lo scopo del distaccamento di agenti di collegamento è di promuovere e accelerare la cooperazione tra le Parti, soprattutto fornendo assistenza: a.

in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;

b.

nell'adempimento di richieste di assistenza di polizia o doganale.

3. L'agente di collegamento formula pareri e fornisce consigli, appoggio e assistenza, senza essere competente in materia di esecuzione autonoma di misure di polizia o doganali. Egli fornisce informazioni e svolge i suoi compiti nel quadro delle istruzioni che gli sono impartite dalla Parte che lo ha distaccato. L'agente fa regolarmente rapporto al capo del servizio presso il quale è stato distaccato.

4. Un agente di collegamento distaccato da una Parte presso uno Stato terzo può, con l'accordo reciproco dei servizi centrali nazionali, rappresentare anche gli interessi dell'altra Parte contraente.

5. La presente disposizione si applica per analogia al distaccamento di agenti nel settore dell'immigrazione.

Art. 16

Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi

1. I servizi competenti delle Parti si assistono reciprocamente, secondo il diritto nazionale, in caso di manifestazioni di massa e simili eventi di vasta portata come pure in caso di catastrofi e di sinistri gravi: a.

informandosi vicendevolmente il prima possibile su eventi o situazioni di tal genere che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative constatazioni;

b.

attuando e coordinando le misure necessarie sul loro territorio in caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere;

c.

prestando assistenza nel limite del possibile mediante unità specializzate, unità di mantenimento dell'ordine, specialisti e consulenti come pure mediante la fornitura di attrezzature, su richiesta della Parte sul cui territorio si verifica l'evento o la situazione.

Le disposizioni del presente articolo non influiscono sul disciplinamento applicabile in materia di assistenza giudiziaria tra le Parti.

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2. Le domande d'assistenza di cui al paragrafo 1 sono presentate per scritto e trattate dai servizi centrali nazionali delle Parti. Anche gli altri servizi competenti ai sensi dell'articolo 1 possono prendere le misure urgenti necessarie.

3. Nell'ambito delle misure prese in occasione di manifestazioni di massa o di eventi di vasta portata che si svolgono sul territorio di uno Stato, gli accordi conclusi tra le amministrazioni competenti delle Parti definiscono il genere, la data e la durata dell'evento per il quale si richiedono le unità dell'altro Stato, nonché le condizioni d'impiego e le modalità d'indennizzo delle unità messe a disposizione.

4. In caso di incidenti gravi che coinvolgono persone o beni e che necessitano di un intervento rapido delle forze di polizia, è permesso l'intervento della pattuglia più vicina al luogo dell'incidente, a prescindere dalla Parte da cui proviene, al fine di garantire i primi soccorsi e di assicurare il luogo prima dell'arrivo dell'unità territorialmente competente. In questo ambito, quando gli agenti di una Parte si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente non esercitano i propri poteri di polizia, rispettano le norme vigenti sulla circolazione stradale e sottostanno alle disposizioni dell'articolo 40 del presente Accordo.

5. L'Accordo del 14 gennaio 1987 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave resta applicabile.

Art. 17

Impiego di mezzi aerei e fluviali

1. Nell'ambito delle operazioni previste dal presente Accordo possono essere impiegati mezzi fluviali e, con l'accordo dei servizi competenti, anche mezzi aerei; il disciplinamento concernente la cooperazione militare aerea nell'ambito della polizia aerea resta applicabile.

2. Durante gli interventi transfrontalieri, gli agenti sottostanno alle medesime prescrizioni di diritto del traffico aereo e nautico degli agenti della Parte sul cui territorio prosegue l'intervento.

Art. 18

Servizi di scorta

1. I servizi competenti delle Parti sono autorizzati a recarsi sul territorio dell'altra Parte contraente per scortare delle personalità esposte.

2. I servizi di scorta transfrontaliera devono essere annunciati ai centri comuni prima del passaggio della frontiera; essi ne mettono immediatamente al corrente i servizi centrali nazionali.

3. Dal momento del passaggio della frontiera, gli agenti di scorta sono accompagnati dagli agenti della Parte sul cui territorio operano e sono sottoposti al loro controllo.

4. Gli agenti di scorta possono portare la propria arma d'ordinanza, alle condizioni di cui all'articolo 40.

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

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5. Lungo gli itinerari utilizzati dalle scorte, i veicoli impiegati sono sottoposti alle norme della circolazione stradale della Parte interessata.

6. Il presente articolo non si applica ai rimpatri, ai rinvii forzati e alle estradizioni.

Art. 19

Transito

1. Per garantire la sicurezza degli agenti impegnati in un intervento o per facilitare gli spostamenti operativi nella zona di frontiera, i servizi competenti delle Parti possono, in caso di necessità, transitare attraverso il territorio dell'altra Parte.

2. I transiti devono essere annunciati ai centri comuni prima del passaggio della frontiera.

3. Dal momento in cui si trovano sul territorio dell'altra Parte, gli agenti non esercitano il loro potere di polizia o doganale e rispettano le norme vigenti sulla circolazione stradale.

Titolo IV Centri di cooperazione di polizia e doganale Art. 20

Organizzazione

1. I centri comuni sono installati in prossimità della frontiera comune delle due Parti e sono destinati ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti.

2. I servizi competenti delle due Parti stabiliscono di comune accordo le installazioni necessarie per il funzionamento dei centri comuni.

3. Le spese di costruzione e di manutenzione dei centri sono suddivise equamente tra le Parti.

4. I centri comuni sono segnalati mediante insegne ufficiali.

5. All'interno dei locali destinati al loro uso esclusivo in seno ai centri comuni, gli agenti sottostanno al potere disciplinare e gerarchico dei loro rispettivi servizi. Se necessario, possono richiedere l'assistenza degli agenti dell'altra Parte.

6. A fini del servizio, le Parti si concedono qualsiasi agevolazione, nel rispetto delle loro leggi e dei regolamenti, in materia di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.

7. Le Parti aggiornano e si trasmettono l'elenco degli agenti assegnati ai centri comuni.

8. Le lettere e i pacchi di servizio provenienti o destinati ai centri comuni possono essere trasportati dagli agenti che vi sono assegnati senza la mediazione del servizio postale.

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

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Art. 21

Ubicazione

1. L'ubicazione dei centri comuni è stabilita da un protocollo aggiuntivo.

2. Mediante uno scambio di note, il numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati.

Art. 22

Funzione

1. Fatta salva la competenza degli organi centrali nazionali, su tutto il territorio delle Parti i centri comuni sono a disposizione dei servizi competenti per lo scambio di informazioni e per fornire loro assistenza al fine di favorire il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale, segnatamente per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblici, lottare contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalità nella zona di frontiera.

2. Gli agenti insediati nei centri comuni non possono effettuare autonomamente delle attività operative e non dispongono di un potere d'esecuzione autonomo per svolgere interventi operativi.

Art. 23

Compiti particolari

1. Nei centri comuni, nei settori di cui all'articolo 22, i servizi competenti contribuiscono segnatamente: ­

al coordinamento di misure comuni di ricerca e di sorveglianza nella zona di frontiera;

­

alla preparazione e alla consegna di stranieri in situazione irregolare nel rispetto degli accordi vigenti;

­

alla preparazione e all'assistenza delle osservazioni e degli inseguimenti nella zona di frontiera conformemente al titolo III del presente Accordo.

2. I centri comuni informano le unità operative nella zona di frontiera delle misure attuate o da attuare che possono riguardarle.

3. I centri comuni informano le unità operative nella zona di frontiera sulle riunioni che organizzano e che potrebbero riguardarle affinché esse possano, se del caso, parteciparvi.

Art. 24

Lavoro in comune

1. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, gli agenti in servizio nei centri comuni lavorano in gruppo e si assistono reciprocamente. Si scambiano informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite degli organi centrali nazionali e della cooperazione diretta. Gli agenti possono rispondere alle richieste di informazioni dei servizi competenti delle Parti, secondo le condizioni stabilite dal titolo II del presente Accordo; in materia di protezione dei dati si applicano inoltre le disposizioni del titolo VI del presente Accordo.

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

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2. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente Accordo, i centri comuni sono autorizzati a creare una banca dati comune in cui sono registrate, tramite un registro degli eventi, tutte le domande trattate dalle Parti (sistema di controllo delle pratiche denominato «main courante»). Soltanto gli agenti in servizio nei centri comuni hanno l'accesso diretto a questo sistema di controllo delle pratiche. Nel rispetto delle loro legislazioni nazionali, le Parti disciplinano in un protocollo aggiuntivo le modalità d'esecuzione della presente disposizione, segnatamente il genere dei dati raccolti, la durata di conservazione dei dati nonché il diritto d'accesso e di comunicazione e il sistema di controllo di tale banca dati comune.

3. I servizi competenti di ciascuna Parte designano un agente responsabile dell'organizzazione del lavoro in comune.

Titolo V Cooperazione diretta nella zona di frontiera Art. 25

Corrispondenza fra unità operative

1. A ogni unità operativa di un servizio di cui all'articolo 1, competente nella zona di frontiera, corrispondono una o più unità operative dei servizi dell'altra Parte. Tali corrispondenze danno luogo a scambi privilegiati di informazioni e di personale fra unità operative previsti dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ogni unità operativa assicura un contatto regolare con le sue unità corrispondenti.

Art. 26

Cooperazione fra unità corrispondenti

Le unità corrispondenti delle Parti di cui all'articolo 25 attuano una cooperazione transfrontaliera diretta in materia di polizia e doganale. In tale contesto, e senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 23 del presente Accordo, il compito di dette unità è in particolare di: ­

coordinare le operazioni comuni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici, di lottare contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalità nella zona di frontiera; i centri comuni sono informati di queste operazioni;

­

raccogliere e scambiare informazioni in materia di polizia e doganale.

A questo scopo le unità corrispondenti possono anche prestarsi del materiale e scambiare informazioni sulle loro esperienze e conoscenze.

Art. 27

Distaccamento di agenti

1. Ogni servizio competente di una delle Parti può distaccare agenti senza competenze ufficiali presso le unità corrispondenti dell'altra Parte contraente. Tali agenti sono scelti, nel limite del possibile, tra quelli in servizio o che hanno già servito in seno alle unità corrispondenti a quelle in cui sono distaccati.

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2. Questi agenti lavorano in contatto con le unità corrispondenti a quella cui sono assegnati. A tale titolo, essi debbono essere informati dei fascicoli che hanno o possono avere rilevanza transfrontaliera. La selezione di tali fascicoli avviene di comune accordo fra i responsabili delle unità corrispondenti.

3. Il distaccamento degli agenti è disciplinato da un protocollo aggiuntivo. L'articolo 15 paragrafi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 28

Pattuglie miste nella zona di frontiera

1. Gli agenti dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 1 del presente Accordo possono partecipare a pattuglie comuni o miste nella zona di frontiera definita dall'articolo 2.

2. Le pattuglie miste devono attuare una cooperazione transfrontaliera diretta volta a prevenire le minacce all'ordine e alla sicurezza pubblici e a lottare contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalità nella zona di frontiera nonché a garantire la sorveglianza della frontiera.

3. Gli agenti dello Stato sul cui territorio opera la pattuglia mista possono eseguire controlli e richiedere informazioni.

4. Gli agenti dello Stato partner svolgono il ruolo di osservatori, offrono sostegno e assistenza e forniscono pareri, informazioni e consigli. Non possono eseguire autonomamente misure di polizia o doganali. Quando partecipano a una pattuglia mista, anche gli agenti dell'altra Parte contraente hanno il diritto di accertare l'identità delle persone e, nella misura in cui esse cercano di sottrarsi al controllo, di arrestarle conformemente al diritto nazionale della Parte sul cui territorio opera la pattuglia.

Spetta agli agenti della Parte sul cui territorio avviene l'intervento prendere altre misure coercitive. Quando tuttavia si presume che il successo dell'atto dell'autorità possa essere compromesso o notevolmente più difficile da conseguire senza l'intervento degli agenti dell'altra Parte, questi sono autorizzati a prendere le misure necessarie sotto il controllo degli agenti della Parte sul cui territorio opera la pattuglia.

5. I diritti e gli obblighi degli agenti nonché le condizioni d'esecuzione delle operazioni previste sottostanno alle leggi e ai regolamenti del Paese in cui si svolgono le operazioni.

6. Per il rimanente, a questi agenti si applicano le disposizioni del titolo VII.

7. I centri comuni sono informati dell'impiego di pattuglie miste e del risultato dei relativi interventi.

Art. 29

Riunioni periodiche dei responsabili

1. I responsabili delle unità corrispondenti si riuniscono regolarmente e in funzione delle necessità operative specifiche del livello di responsabilità delle unità interessate. In tale occasione:

231

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Acc. con la Repubblica francese

­

effettuano un bilancio della cooperazione delle loro unità;

­

scambiano i loro dati statistici concernenti le differenti forme di criminalità di loro competenza;

­

allestiscono e aggiornano schemi d'intervento comune per le situazioni che necessitano di cooperazione tra le loro unità da entrambi i versanti del confine;

­

elaborano in comune piani di ricerca;

­

organizzano pattuglie ai sensi dell'articolo 28 in seno alle quali un'unità di una delle due Parti può essere assistita da uno o più agenti di un'unità dell'altra Parte contraente;

­

pianificano esercizi in comune nella zona di frontiera;

­

trovano un'intesa sulle prevedibili necessità di cooperazione in funzione di manifestazioni previste o dell'evoluzione delle varie forme di criminalità.

2. Al termine di ogni riunione è redatto un verbale.

3. I responsabili dei centri comuni sono informati di tali riunioni e possono, se del caso, assistervi o farsi rappresentare.

Titolo VI Protezione dei dati Art. 30

Principi

1. Nella misura in cui gli articoli seguenti non dispongono altrimenti, il trattamento dei dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo è disciplinato dagli obiettivi indicati, dalle eventuali condizioni fissate dal servizio che trasmette i dati come pure dalle disposizioni determinanti per il trattamento dei dati personali nello Stato di destinazione.

2. Per trattamento ai sensi del presente Accordo si intende ogni tipo di utilizzazione dei dati compresi la registrazione, la modifica, la trasmissione, il blocco, la cancellazione e ogni altro uso.

3. Per il territorio della Confederazione Svizzera si applicano le disposizioni pertinenti del diritto federale, sempre che i Cantoni non dispongano di disposizioni proprie sulla protezione dei dati.

Art. 31

Utilizzazione vincolata

1. I dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo possono essere trattati dal destinatario per scopi diversi da quelli alla base della trasmissione, unicamente con l'autorizzazione del servizio che li ha trasmessi. L'ammissibilità del rilascio di un'autorizzazione è disciplinata dal diritto nazionale del servizio che trasmette i dati.

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2. I dati personali trasmessi per prevenire minacce alla sicurezza e all'ordine pubblici o reati, possono, con l'autorizzazione del servizio che li ha trasmessi, essere trattati ai fini del perseguimento di reati gravi. Allo stesso modo i dati personali trasmessi per un procedimento penale possono, con l'autorizzazione del servizio che li ha trasmessi, essere trattati per prevenire reati gravi o per proteggere da pericoli considerevoli per la sicurezza e l'ordine pubblici.

Art. 32

Dovere di rettifica e di distruzione

1. I dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo vanno distrutti se: a.

i dati trasmessi si rivelano inesatti;

b.

l'autorità preposta alla sicurezza che li ha trasmessi comunica al destinatario che la raccolta o la trasmissione dei dati è illegale;

c.

risulta che i dati non sono o non sono più necessari all'adempimento del compito determinante per la trasmissione, a meno che vi sia un'autorizzazione esplicita di trasmissione dei dati per altri scopi.

2. Il servizio che trasmette i dati comunica al destinatario eventuali termini di conservazione particolari ai quali il destinatario deve attenersi.

Art. 33

Comunicazione

1. Su richiesta del servizio che trasmette i dati, il destinatario lo informa ogni qualvolta dati personali sono sottoposti a trattamento.

2. Se un servizio competente di una delle Parti constata che i dati trasmessi sono inesatti o che, a causa di un trattamento abusivo, devono essere corretti o distrutti, ne informa immediatamente il destinatario.

3. Il destinatario che constata un trattamento abusivo dei dati trasmessi deve a sua volta avvertire immediatamente il servizio che ha trasmesso i dati.

Art. 34

Verbalizzazione

1. Il servizio che trasmette i dati e il destinatario sono tenuti a verbalizzare la comunicazione, il destinatario, l'oggetto, il motivo, il contenuto della domanda nonché la data di ogni trasmissione di dati. Le trasmissioni online vanno verbalizzate mediante la procedura informatizzata.

2. I verbali devono essere conservati per almeno tre anni.

3. I dati verbalizzati possono essere utilizzati unicamente per verificare se le norme determinanti in materia di protezione dei dati sono state rispettate.

Art. 35

Procedura di rilascio di informazioni

1. Il diritto della persona interessata di ricevere informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali è retto dalla legislazione nazionale della Parte a cui è richiesta l'informazione.

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2. Prima di decidere se rilasciare un'informazione, il destinatario deve dare l'opportunità al servizio di trasmissione di esprimere il proprio parere.

Art. 36

Trattamento dei dati sul territorio straniero

1. Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali loro trasmessi contro qualsiasi accesso non autorizzato, modifica o pubblicazione.

2. Il controllo del trattamento dei dati personali, raccolti durante un intervento transfrontaliero sul territorio dell'altra Parte contraente, incombe ai servizi competenti della Parte per cui sono stati raccolti i dati ed è disciplinato dal suo diritto nazionale. In questo contesto, devono essere osservate le condizioni collegate al controllo nonché le eventuali disposizioni fissate dall'autorità di controllo.

3. Agli agenti che operano sul territorio dell'altra Parte non è permesso accedere direttamente ai dati personali trattati con il procedimento informatizzato.

Art. 37

Associazione della Svizzera all'Accordo di Schengen

Le disposizioni della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen relativa alla protezione dei dati saranno applicate al presente Accordo a partire dalla piena applicazione da parte della Svizzera delle disposizioni dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Titolo VII Diritto applicabile in occasione di interventi ufficiali svolti da una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte Art. 38

Esenzione dalle formalità concernenti gli stranieri

Gli agenti che espletano le loro funzioni sul territorio dell'altra Parte, come pure i membri della famiglia a loro carico, non soggiacciono né alle disposizioni che limitano l'immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri.

Art. 39

Esercizio di competenze ufficiali degli agenti di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte

1. In caso di distaccamento in un gruppo chiamato a fornire assistenza ai sensi dell'articolo 16 in seno a una pattuglia mista conformemente all'articolo 28 o a un altro gruppo comune, gli agenti di una Parte contraente che operano sul territorio dell'altra Parte possono assumere competenze ufficiali, sotto il controllo e la direzione operativa del servizio competente della Parte sul cui territorio si svolge l'intervento, se risulta necessario prendere misure urgenti finalizzate a respingere minacce alla sicurezza e all'ordine pubblici o a lottare contro reati.

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Acc. con la Repubblica francese

2. In applicazione delle disposizioni del presente Accordo, gli agenti di una Parte contraente che operano sul territorio dell'altra Parte possono arrestare, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale della Parte sul cui territorio si svolge l'intervento, una persona colta in flagranza di commissione o di partecipazione alla commissione di un reato punibile con una pena detentiva, al fine di consegnarla alle autorità locali competenti.

Art. 40

Uniformi e armi d'ordinanza

1. Gli agenti di una Parte contraente che ai sensi del presente Accordo operano sul territorio dell'altra Parte sono autorizzati a portare le uniformi e le loro armi d'ordinanza come pure altri strumenti coercitivi autorizzati dalla loro legislazione nazionale, sempre che l'altra Parte comunichi che non concede l'autorizzazione o che la concede solo a determinate condizioni.

2. Gli agenti sono autorizzati a utilizzare le armi soltanto per legittima difesa.

3. I servizi competenti scambiano informazioni sulle armi d'ordinanza e gli altri strumenti coercitivi utilizzati.

Art. 41

Assistenza e rapporti di servizio

1. Le Parti accordano a tutti gli agenti che operano sul loro territorio per conto dell'altra Parte contraente la medesima protezione e la stessa assistenza di cui beneficiano i propri agenti.

2. Ogni agente deve rispettare i regolamenti interni dell'unità o del centro comune presso cui è stato distaccato; tuttavia sottostà, nell'ambito del suo rapporto di servizio o di lavoro come pure in materia disciplinare, al suo superiore gerarchico originario nonché alle disposizioni della propria legislazione nazionale.

3. La Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza si applica agli agenti distaccati o assegnati a un centro comune.

Art. 42

Responsabilità civile

1. Le Parti rinunciano vicendevolmente a qualsiasi azione concernente il risarcimento dei danni eventualmente causati ai loro beni o al loro personale in occasione di un intervento di cooperazione, condotto in applicazione del presente Accordo, a meno che gli agenti non abbiano agito in modo intenzionale o per negligenza grave.

2. Ogni Parte contraente è responsabile dei danni che i suoi agenti causano a terzi durante un intervento sul territorio dell'altra Parte, conformemente al diritto della Parte sul cui territorio operano.

3. La Parte contraente, sul cui territorio sono causati i danni ai sensi del paragrafo 2, provvede al loro risarcimento alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

4. La Parte contraente, i cui agenti hanno causato i danni ai sensi del paragrafo 2 sul territorio dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate a titolo di risarcimento alle vittime o ai loro aventi diritto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano stabilito diversamente.

Art. 43

Responsabilità penale

Gli agenti dei servizi competenti di cui all'articolo 1 che svolgono interventi sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, sono parificati, per quanto riguarda i reati commessi da loro o nei loro confronti, agli agenti della Parte sul cui territorio operano.

Titolo VIII Infrazioni alle norme della circolazione stradale Art. 44

Definizione di infrazione alle norme della circolazione stradale

Per infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi del presente capitolo s'intende: ­

per la Svizzera: un'infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e alle disposizioni d'applicazione,

­

per la Repubblica francese: un'infrazione stabilita dal codice della strada, nonché una violazione delle norme sul periodo di guida e sul periodo di riposo dei conducenti professionisti e del trasporto su strada di merci pericolose.

Art. 45

Informazioni dal registro dei veicoli, inchieste successive

1. I dati iscritti nei registri nazionali d'immatricolazione dei veicoli concernenti la situazione di fatto e di diritto di un veicolo (dati sul veicolo) e i dati personali relativi a persone titolari di un certificato d'immatricolazione (dati sui titolari di certificati d'immatricolazione o sui proprietari dei veicoli) possono, su richiesta di una delle Parti, essere trasmessi all'altra qualora i dati siano indispensabili per il perseguimento di infrazioni in materia di circolazione stradale.

2. Il servizio destinatario s'impegna a utilizzare i dati unicamente per perseguire un'infrazione stradale. La richiesta di trasmissione dei dati deve concernere solo un determinato veicolo o un determinato titolare di un certificato d'immatricolazione.

3. Per rispondere, anche mediante una procedura informatizzata, alle richieste presentate con l'indicazione delle targhe d'immatricolazione, le autorità centrali competenti per la registrazione possono mettere a disposizione i seguenti dati da loro archiviati:

236

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

a.

in relazione ai dati sui titolari di certificati d'immatricolazione, almeno: ­ per le persone fisiche: cognome, nome e indirizzo; ­ per le persone giuridiche e le autorità: ragione sociale o designazione e indirizzo;

b.

in relazione ai dati sui veicoli, almeno: ­ numero d'immatricolazione e numero del telaio (numero d'identificazione del veicolo ­ VIN); ­ tipo, marca e modello.

4. Le modalità concernenti la presentazione delle richieste, la quantità di informazioni e la loro trasmissione ai sensi del presente articolo sono disciplinati in una convenzione tecnica tra le autorità competenti delle Parti.

5. Se le autorità inquirenti competenti della Parte richiedente necessitano di ulteriori informazioni per perseguire gli scopi citati al paragrafo 1, possono chiedere direttamente assistenza al servizio competente della Parte richiesta.

Art. 46

Contenuto dei documenti notificati

I documenti oggetto di una notifica nei confronti di una persona devono contenere in particolare le informazioni seguenti: a.

il tipo, il luogo, il momento dell'infrazione e il modo di accertamento (prove);

b.

il numero d'immatricolazione e, se possibile, il tipo, la marca e il modello del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione o, in mancanza di queste informazioni, qualsiasi elemento utile per l'identificazione del veicolo;

c.

l'ammontare della multa o della pena pecuniaria da infliggere oppure la multa o la pena stessa indicando il termine entro il quale deve essere pagata, nonché le modalità di pagamento;

d.

i motivi e le formalità di contestazione e di ricorso.

Art. 47

Domande di assistenza in materia di esecuzione, condizioni

1. Su richiesta, le Parti si prestano assistenza in materia di esecuzione di decisioni con le quali il tribunale competente o l'autorità amministrativa competente di una delle Parti accerta un'infrazione alle norme della circolazione stradale e conseguentemente infligge una sanzione, se sono adempiute le condizioni seguenti: a.

la somma da riscuotere ammonta almeno a 70 euro o 100 franchi svizzeri;

b.

la domanda si limita alla riscossione di una somma di denaro;

c.

secondo il diritto nazionale dello Stato richiedente, la decisione è esecutiva e non prescritta;

237

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

d.

la decisione è stata pronunciata nei confronti di una persona fisica che secondo il diritto dello Stato d'esecuzione poteva, considerata la sua età, essere responsabile penalmente dei fatti per i quali la decisione è stata emanata.

2. Quale conseguenza di una domanda di espletamento dell'esecuzione, la Parte richiedente può riprendere l'esecuzione solo quando la Parte richiesta le ha comunicato che la domanda è stata rifiutata o che le è impossibile procedere all'esecuzione.

3. Le autorità di esecuzione competenti si trasmettono direttamente per scritto le domande e tutte le comunicazioni che ne scaturiscono. Ciò vale anche se si tratta di una decisione giudiziaria. È autorizzato qualsiasi mezzo di comunicazione delle informazioni purché permetta di conservare un documento scritto. Alla domanda si allega una copia della decisione e della dichiarazione dell'autorità richiedente, la quale conferma che sono adempiute le condizioni indicate nel paragrafo 1 lettere b e c. La Parte richiedente può anche allegare ulteriori informazioni rilevanti per l'esecuzione, segnatamente le informazioni relative a circostanze particolari dell'infrazione, come le modalità di commissione considerate per stabilire l'ammontare della multa nonché il testo delle disposizioni legali applicate.

4. Non è concessa l'assistenza in materia di esecuzione: a.

per una decisione che prevede quale pena principale la privazione della libertà;

b.

per le infrazioni alle norme della circolazione stradale, che coincidono con reati che non concernono solo il campo della circolazione stradale, sempre che le infrazioni alle norme della circolazione stradale siano perseguite separatamente o esclusivamente.

Art. 48

Motivi di rifiuto, obbligo d'informare, estensione e scopo dell'esecuzione

1. Il trattamento della domanda di esecuzione può essere rifiutato se: a.

l'infrazione alla base della decisione, secondo il diritto vigente della Parte richiesta, non può essere punita come infrazione;

b.

il trattamento della domanda è contrario al principio «ne bis in idem»;

c.

il diritto dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della decisione.

2. Il rifiuto della domanda con l'indicazione dei motivi deve essere comunicato alla Parte richiedente.

Art. 49

Esecuzione diretta, conversione, misure coercitive

1. Le decisioni sono eseguite direttamente dalle autorità competenti della Parte richiesta e l'importo della multa è convertito nella sua valuta. Per la conversione è determinante il corso del cambio al momento della decisione. Se durante la conversione risulta che la sanzione pecuniaria inflitta supera il limite massimo della san238

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

zione pecuniaria comminata in base al diritto dello Stato richiesto per un'infrazione dello stesso tipo alle norme della circolazione stradale, l'esecuzione della decisione è limitata a tale limite massimo.

2. L'esecuzione di una decisione è retta dal diritto della Parte richiesta.

Art. 50

Ricavo dell'esecuzione e spese

Le spese causate dalle misure ai sensi del presente titolo non sono fatturate a carico della Parte richiedente; il ricavo dell'esecuzione e le spese fissate dalla decisione sono devolute alla Parte richiesta.

Titolo IX Modalità d'esecuzione e disposizioni finali Art. 51

Deroga

Se ritiene che l'adempimento di una domanda o l'esecuzione di una misura di cooperazione compromettono la sua sovranità nazionale o minacciano la sua sicurezza o altri interessi essenziali, una Parte comunica all'altra di essere costretta a rifiutare del tutto o in parte la cooperazione o a farla dipendere da condizioni particolari.

Art. 52

Comitato misto

1. Un comitato misto composto di rappresentanti dei servizi centrali nazionali, delle unità operative e dei centri comuni valuta periodicamente, almeno una volta all'anno, l'applicazione del presente Accordo, ossia: a.

effettua un bilancio della cooperazione sulla base del presente Accordo;

b.

risolve i problemi collegati all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo;

c.

individua i complementi o gli aggiornamenti eventualmente necessari;

d.

elabora programmi di lavoro comune e strategie di coordinamento.

2. Al termine di ogni riunione è redatto un verbale.

Art. 53

Circolazione delle informazioni

1. Le Parti: ­

si comunicano gli organigrammi e le coordinate dei servizi competenti nonché ogni rispettivo cambiamento;

­

elaborano un codice semplificato per la designazione dei luoghi d'impiego operativo;

­

si scambiano le loro pubblicazioni specializzate e organizzano una collaborazione regolare per la loro redazione;

239

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

­

comunicano le informazioni scambiate ai centri comuni e alle unità corrispondenti.

2. I servizi competenti per l'applicazione del presente Accordo comunicano in lingua francese, a eccezione dei Cantoni svizzeri di lingua tedesca o italiana che possono rispondere alle domande anche in una di queste due lingue.

Art. 54

Formazione e perfezionamento

I servizi competenti cooperano nel settore della formazione e del perfezionamento, segnatamente: a.

scambiandosi, se necessario, programmi di insegnamento per la formazione e il perfezionamento concepiti e realizzati in comune;

b.

organizzando seminari comuni di formazione e di perfezionamento come pure esercitazioni transfrontaliere;

c.

invitando rappresentanti dell'altra Parte contraente ad assistere quali osservatori a esercitazioni o a interventi particolari;

d.

eseguendo visite reciproche fra le unità corrispondenti della zona di frontiera;

e.

permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a formazioni, seminari e corsi di perfezionamento;

f.

procedendo allo scambio di stagisti per familiarizzare il personale con le strutture e le prassi dei servizi dell'altra Parte;

g.

informandosi reciprocamente sulle rispettive legislazioni vigenti sul loro territorio, in particolare sulle norme della circolazione stradale per l'osservazione e l'inseguimento in zona di frontiera;

h.

favorendo una formazione linguistica appropriata per gli agenti che potrebbero operare nei centri comuni e nelle unità della zona di frontiera.

Art. 55

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni del presente Accordo vanno intese in considerazione ed entro i limiti delle risorse finanziarie di ciascuna Parte contraente.

2. Ogni Parte si assume le spese causate dai propri servizi in applicazione del presente Accordo, fatti salvi gli articoli 16 e 20 paragrafi 3 e 5.

Art. 56

Accordo CE relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

La cooperazione tra le amministrazioni doganali prevista dal presente Accordo non pregiudica le disposizioni del Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Svizzera.

240

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

Art. 57

Accordi di esecuzione

Le autorità competenti delle Parti, sulla base e nel rispetto del presente Accordo, possono concludere ulteriori accordi o convenzioni che abbiano lo scopo di disciplinare l'esecuzione amministrativa e tecnica del presente Accordo e di rafforzare la cooperazione nelle zone di frontiera.

Art. 58

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Le Parti si notificano l'espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo, il quale entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione della seconda notifica.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con preavviso scritto di sei mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione avviata nell'ambito del presente Accordo.

3. La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite è curata dalla Svizzera.

4. Il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale nonché lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero relativo all'istituzione di pattuglie miste nella zona di frontiera firmato il 26 aprile e il 28 maggio 2004.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 9 ottobre 2007, in duplice copia in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica francese:

Christoph Blocher

Michèle Alliot-Marie

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Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

Allegato 1

Categorie di reato e reati che giustificano un'osservazione transfrontaliera urgente: ­

omicidio intenzionale, lesioni personali gravi,

­

reati gravi di natura sessuale,

­

incendio doloso,

­

falsificazione e contraffazione di mezzi di pagamento,

­

furto e ricettazione aggravati,

­

racket ed estorsione di fondi,

­

rapimento, sequestro di persona e presa d'ostaggio,

­

tratta di esseri umani,

­

traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,

­

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

­

distruzione mediante esplosivi,

­

traffico illecito di sostanze tossiche e nocive e di materiali nucleari e radioattivi,

­

atti di terrorismo,

­

sfruttamento sessuale di bambini e pedopornografia,

­

corruzione,

­

frode,

­

riciclaggio dei proventi di reato,

­

criminalità informatica,

­

crimini ambientali, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

­

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

­

traffico illecito di organi e tessuti umani,

­

razzismo e xenofobia,

­

traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,

­

truffa,

­

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

­

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

­

traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori di crescita,

242

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

­

dirottamento di un mezzo di trasporto,

­

sabotaggio,

­

partecipazione a un'organizzazione criminale.

Queste fattispecie sussistono sia per atti commessi sia per semplici tentativi o atti preparatori punibili. Sono sempre giudicate secondo il diritto della Parte contraente richiesta.

243

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

Allegato 2

Categorie di reato e reati che autorizzano un inseguimento transfrontaliero: ­

omicidio intenzionale, lesioni personali gravi,

­

reati gravi di natura sessuale,

­

incendio doloso,

­

falsificazione e contraffazione di mezzi di pagamento,

­

furto e ricettazione aggravati,

­

racket ed estorsione di fondi,

­

rapimento, sequestro di persona e presa d'ostaggio,

­

tratta di esseri umani,

­

traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,

­

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

­

distruzione mediante esplosivi,

­

traffico illecito di sostanze tossiche e nocive e di materiali nucleari e radioattivi,

­

reato di fuga in seguito a un incidente che ha causato la morte o ferite gravi,

­

atti di terrorismo,

­

sfruttamento sessuale di bambini e pedopornografia,

­

corruzione,

­

frode,

­

riciclaggio dei proventi di reato,

­

criminalità informatica,

­

crimini ambientali, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

­

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

­

traffico illecito di organi e tessuti umani,

­

razzismo e xenofobia,

­

traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,

­

truffa,

­

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

­

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

244

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

­

traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori di crescita,

­

dirottamento di un mezzo di trasporto,

­

sabotaggio,

­

partecipazione a un'organizzazione criminale.

Queste fattispecie sussistono sia per atti commessi sia per semplici tentativi o atti preparatori punibili. Sono sempre giudicate secondo il diritto della Parte contraente richiesta.

245

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

Acc. con la Repubblica francese

246