Legge federale sui consulenti in brevetti

Disegno

(Legge sui consulenti in brevetti, LCB) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1 1

La presente legge disciplina: a.

i requisiti per l'uso delle denominazioni professionali di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» e «patent attorney»;

b.

il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;

c.

la protezione dei titoli di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» e «european patent attorney».

Si applica alle persone che intendono esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in questioni riguardanti i brevetti, usando una denominazione professionale secondo il capoverso 1 lettera a o c.

2

La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall'articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 19783 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

3

1 2 3

RS 101 FF 2008 305 RS 0.232.149.514

2007-1761

339

Legge sui consulenti in brevetti

Sezione 2: Protezione del titolo Art. 2

Consulente in brevetti

Chi intende usare il titolo di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» o «patent attorney» deve soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 ed essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

1

2

Soddisfa i requisiti per portare il titolo professionale di cui al capoverso 1 chi: a.

ha conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);

b.

ha superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);

c.

ha svolto un'attività pratica (art. 9); e

d.

in Svizzera dispone almeno di un recapito.

Art. 3

Consulente in brevetti europei

Chi intende portare il titolo di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» e «european patent attorney» deve essere iscritto nella lista dei mandatari accreditati tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4

Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

Il bachelor, il master, il diploma o la laurea in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.

1

2

Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

Art. 5

Riconoscimento di diplomi universitari esteri

1 Un

diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: a.

è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure

b.

è comprovata nel caso specifico.

Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a.

2

Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri.

Se possibile designa un solo servizio.

3

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Legge sui consulenti in brevetti

Art. 6

Esame federale per consulenti in brevetti

L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.

1

2

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

le condizioni di ammissione all'esame;

b.

le materie d'esame;

c.

la procedura d'esame.

Il Consiglio federale definisce: a.

il servizio incaricato dello svolgimento dell'esame;

b.

il servizio competente per sorvegliare l'esame.

Art. 7

Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:

1

a.

è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure

b.

è comprovata nel caso specifico.

Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

2

3

Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.

Art. 8

Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato:

1

a.

lo svolgimento dell'esame federale per consulenti in brevetti;

b.

la decisione relativa al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;

c.

le decisioni relative al superamento dell'esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

2

Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

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Legge sui consulenti in brevetti

Art. 9

Attività pratica

L'attività pratica di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro o di una persona con una qualificazione professionale equivalente.

1

La durata dell'attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una laurea o di un diploma equivalente riconosciuto e di sei anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto.

Almeno un anno di attività pratica deve avere un nesso con la Svizzera.

2

3 Il

Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare: a.

gli obiettivi e i contenuti dell'attività pratica;

b.

i requisiti che devono essere soddisfatti da una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;

c.

i requisiti geografici e di contenuto in merito al nesso dell'attività pratica con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale Art. 10 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

1

2

Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti Art. 11

Tenuta del registro

1

L'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti.

2

Può tenere il registro in forma elettronica.

Art. 12

Iscrizione nel registro

Su domanda, e dietro pagamento di un emolumento, l'IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

1

Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 2.

2

3 Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell'ambito delle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

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Legge sui consulenti in brevetti

Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

4

Art. 13 1

Contenuto del registro

L'IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti: a.

la data dell'iscrizione;

b.

il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'attinenza o la cittadinanza;

c.

il recapito o l'indirizzo d'affari in Svizzera; ed

d.

eventualmente il nome del datore di lavoro.

2 I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all'IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l'iscrizione nel registro possa essere modificata.

Art. 14 1

Pubblicità del registro

Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.

L'IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

2

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 15

Uso abusivo del titolo

È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera:

1

a.

si attribuisce il titolo di «Patentanwältin» o «Patentanwalt», di «conseil en brevets», di «consulente in brevetti» o di «patent attorney», senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;

b.

si attribuisce il titolo di «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», di «conseil en brevets européens», di «consulente in brevetti europei» o di «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nella lista dei mandatari accreditati tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.

È fatto salvo l'uso di una denominazione professionale secondo l'articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19924 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

2

4

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.

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Legge sui consulenti in brevetti

Art. 16

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 18

Disposizione transitoria

Su richiesta e contro pagamento di un emolumento, chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge ha esercitato a tempo pieno un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera viene iscritto nel registro dei consulenti in brevetti se adempie le seguenti condizioni:

1

2

a.

aver esercitato per oltre sei anni, avere un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e disporre di un recapito in Svizzera; oppure

b.

aver esercitato per oltre tre anni, essere iscritto nella lista dei mandatari accreditati tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti e disporre di un recapito in Svizzera.

La richiesta va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

3

4

L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Art. 19

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sui consulenti in brevetti

Modifica del diritto vigente

Allegato (art. 17)

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi Art. 42 cpv. 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.

1

2. Legge del 5 ottobre 20016 sul design Art. 18 cpv. 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera.

1

3. Legge del 25 giugno 19547 sui brevetti Art. 13 cpv. 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve indicare un recapito in Svizzera. Non è necessario avere un recapito in Svizzera per:

1

5 6 7

a.

la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;

b.

il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

RS 232.11 RS 232.12 RS 232.14

345

Legge sui consulenti in brevetti

Titolo prima dell'art. 48a

Capo 8: Rappresentanza e vigilanza Art. 48a (nuovo) A. Rappresentanza

Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.

1

2 La parte che non intende condurre personalmente una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve essere rappresentata da un mandatario che abbia un recapito in Svizzera.

Art. 48b (nuovo) B. Vigilanza

Se il comportamento in affari di un mandatario dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, dopo aver sentito l'interessato:

1

a.

ammonirlo;

b.

autorizzare l'Istituto a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, da questa funzione.

Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell'insieme dell'attività economica del mandatario, sia in Svizzera che all'estero.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare la pubblicazione dell'ammonimento o dell'esclusione nonché la cancellazione dell'iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

3

Art. 120 Abrogato

4. Codice penale8 Art. 321 cpv. 1 primo periodo 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. ...

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RS 311.0

Legge sui consulenti in brevetti

5. Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 20079 Art. 171 cpv. 1 primo periodo Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima. ...

1

9

RS 312.0

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Legge sui consulenti in brevetti

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