Trasferimento di diritti sulle strade nazionali alla Confederazione Il Consiglio federale svizzero, nella sua seduta del 27 febbraio 2008, ha deciso quanto segue: 1

In generale Visto l'articolo 62a capoverso 2 della legge federale dell'8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN) il presente decreto del Consiglio federale designa i fondi e i relativi diritti necessari alle strade nazionali e trasferiti alla Confederazione nel quadro della nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

2

Designazione dei fondi La proprietà dei seguenti fondi, necessari alle strade nazionali, è trasferita alla Confederazione:

3

a.

fondi dei Cantoni e dei Comuni di Berna, Zurigo e Winterthur secondo l'allegato 12;

b.

fondi dei Cantoni di Basilea Città, Vaud, Ginevra e Neuchâtel secondo l'allegato 23.

Designazione dei diritti reali limitati I seguenti diritti reali limitati, necessari alle strade nazionali, sono trasferiti alla Confederazione:

1 2 3

a.

diritti di utilizzazione di fondi di terzi e loro parti;

b.

diritti di passo;

c.

diritti di superficie, segnatamente per sopra e sottopassaggi, separatori d'olio e altri impianti;

d.

diritti di costruire condotte per linee di approvvigionamento e smaltimento, segnatamente per acque, acque di scarico ed energia elettrica;

e.

divieti e restrizioni in materia di costruzione;

f.

diritti di sorgente;

g.

diritti di pegno su fondi propri.

RS 725.11 «Elenchi dei fondi delle strade nazionali che diventano di proprietà della Confederazione svizzera»; l'allegato non viene pubblicato.

«Piani per il registro fondiario»; l'allegato non viene pubblicato.

2008-0694

1659

4

Diritti e doveri risultanti da decisioni, convenzioni e accordi I diritti e i doveri risultanti da decisioni dei Cantoni, da convenzioni di diritto pubblico e da accordi obbligatori sottoscritti dai Cantoni con terzi in relazione al patrimonio delle strade nazionali sono trasferiti alla Confederazione.

5

Trasferimento di altri fondi La proprietà di fondi secondo l'articolo 62a capoverso 2 LSN, non designati al punto 2, è trasferita come segue alla Confederazione: a.

se esiste consenso sul trasferimento, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ordina l'aggiornamento del registro fondiario;

b.

se non esiste consenso sul trasferimento, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) dispone l'appuramento dei rapporti di proprietà.

6

Intavolazione dei fondi nel registro fondiario

6.1

L'intavolazione nel registro fondiario dei fondi secondo l'allegato 1 è disciplinata dal diritto cantonale.

6.2

I fondi secondo l'allegato 2 sono intavolati nel registro fondiario non appena è disponibile il piano per il registro fondiario di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 19924 concernente la misurazione ufficiale (OMU).

7

Notifica della proprietà fondiaria agli uffici del registro fondiario

7.1

L'iscrizione nel registro fondiario della Confederazione svizzera quale proprietaria si fonda sul presente decreto.

7.2

L'USTRA notifica agli uffici del registro fondiario competenti: a.

il trasferimento di proprietà concernente i fondi secondo l'allegato 1;

b.

i fondi secondo l'allegato 2, compresi i piani per il registro fondiario necessari per la loro intavolazione, con la richiesta di iscrivere la Confederazione svizzera quale proprietaria.

8

Notifica dei diritti reali limitati agli uffici del registro fondiario

8.1

Il presente decreto disciplina l'iscrizione d'ufficio nel registro fondiario dei diritti reali limitati, conformemente all'articolo 11 del regolamento del 22 febbraio 19105 per il registro fondiario.

8.2

L'USTRA notifica il trasferimento dei diritti reali limitati agli uffici del registro fondiario competenti.

4 5

RS 211.432.2 RS 211.432.1

1660

9

Rimborso spese Conformemente all'articolo 62a capoverso 4 LSN, le iscrizioni nel registro fondiario avvengono senza prelievo di tassa. La Confederazione rimborsa agli uffici del registro fondiario le spese sostenute da terzi per le iscrizioni nel registro fondiario.

10

Diritto dell'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e per il diritto fondiario di impartire istruzioni L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e per il diritto fondiario può emanare istruzioni vincolanti per l'esecuzione del trasferimento dei diritti di cui ai numeri 7 e 8.

11

Conservazione degli allegati e diritto di consultazione

11.1

Gli allegati del presente decreto sono conservati presso l'USTRA.

11.2

Per tutti i diritti su fondi nella circoscrizione fondiaria interessata, le copie degli allegati possono essere consultate dopo l'iscrizione nel registro fondiario presso i competenti uffici del registro fondiario, conformemente all'articolo 970 del Codice civile6 (CC).

12

Pubblicazione

12.1

Il presente decreto è pubblicato nel Foglio federale.

12.2

La pubblicazione vale come pubblicazione ai sensi dell'articolo 970a capoverso 1 CC.

27 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6

RS 210

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