Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta: Art. 1 La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, concedere un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti per l'esercizio del settore prettamente museale.

1

L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

2

Art. 2 L'aiuto finanziario è erogato a condizione che:

1 2

a.

il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera centrale partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;

b.

il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;

c.

il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua organizzazione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un efficiente controlling aziendale e finanziario.

RS 101 FF 2007 6055

2007-1383

1993

Erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti. LF

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Essa ha effetto fino all'entrata in vigore della legge federale sul promovimento della cultura, ma non oltre il 31 dicembre 2011.

3

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008

3

FF 2008 1993

1994