Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» del 21 dicembre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale 1; esaminata l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», depositata l'11 agosto 2004 2; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2005 3, decreta: 1F
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3F
Art. 1 L'iniziativa popolare dell'11 agosto 2004 «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 34 cpv. 3 e 4 (nuovi) A dibattiti parlamentari ultimati, la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto sono protette in particolare con le seguenti misure:
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a.
il Consiglio federale, i quadri superiori dell'amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda.
In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione.
Ne fa eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato;
b.
la Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d'informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico. Ne fa eccezione un opuscolo informativo per i cittadini aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L'opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari;
c.
la data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo;
RS 101 FF 2004 4289 FF 2005 3935
2005-0080
1
Iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo». DF
d.
4
agli aventi diritto di voto vanno messi gratuitamente a disposizione il testo sottoposto alla votazione come pure quello in vigore.
La legge prevede entro due anni sanzioni in caso di violazione dei diritti politici.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007
Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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