Decreto federale concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20071, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 86 cpv. 3 frase introduttiva, 3bis e 4 3 Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 3bis Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

a.

contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;

b.

contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;

c.

contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

4

1 2

FF 2007 5789 RS 101

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Creazione di un sistema di finanziamento speciale per il traffico aereo (Modifica dell'art. 86 della Costituzione federale). DF

II Il presente decreto sottostà all'approvazione del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

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