B Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'imposta sul valore aggiunto, LIVA) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e principi

La Confederazione riscuote un imposta generale sul consumo secondo il sistema dell'imposta onnifase al netto con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto). L'imposta si prefigge di tassare il consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.

1

2

3

Essa riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: a.

un'imposta sulle prestazioni fornite a titolo oneroso da persone assoggettate all'imposta sul territorio svizzero (imposta sul territorio svizzero);

b.

un'imposta sull'acquisizione di prestazioni di servizio di imprese con sede all'estero da parte di destinatari in Svizzera (imposta a carico dell'acquisto);

c.

un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

La riscossione ha luogo secondo i principi: a.

della neutralità concorrenziale;

b.

dell'economicità del pagamento e della riscossione;

c.

della trasferibilità.

Art. 2

Rapporto con il diritto cantonale

Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione riscosse da Cantoni e Comuni non sono considerate imposte dello stesso genere ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione federale.

1

1 2

RS 101 FF 2008 6033

2008-1173

6325

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

2 Possono essere riscosse a condizione che non includano nella loro base di calcolo l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero con le enclavi doganali conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane;

b.

beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;

c.

prestazione: la concessione a terzi a titolo oneroso di un valore economico destinato al consumo, anche se tale prestazione ha luogo per legge o per decisione di un'autorità;

d.

fornitura: 1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio; 2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, calibrato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un altro trattamento; 3. la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;

e.

prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. È pure data prestazione di servizi quando: 1. sono messi a disposizione valori e diritti immateriali; 2. è omessa un'azione o è tollerata un'azione o uno stato;

f.

controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà per ottenere una prestazione;

g.

attività in virtù della sovranità: attività di un ente pubblico, che non è di natura imprenditoriale, anche se a tale scopo sono riscossi emolumenti, contributi o tasse di altro tipo;

h.

persone prossime: i soci di società di persone, i titolari di diritti di partecipazione di una società o terzi ad essi vicini, nonché imprese associate.

Art. 4

Samnaun e Sampuoir

La presente legge si applica nelle valli di Samnaun e di Sampuoir soltanto alle prestazioni di servizi, finché queste due valli sono escluse dal territorio doganale svizzero.

1

Le perdite fiscali derivanti alla Confederazione a causa del capoverso 1 vanno compensate dai Comuni di Samnaun e Tschlin.

2

3

RS 631.0

6326

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e Tschlin. Al riguardo esso considera adeguatamente i risparmi a seguito dell'esiguo onere di riscossione.

3

Art. 5

Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi in franchi menzionati negli articoli 32 capoverso 2 lettera c, 38 capoverso 1 e 44 capoverso 2 lettera b qualora, dall'ultimo adeguamento, l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato di oltre il 30 per cento.

Art. 6 1

Trasferimento d'imposta

Il trasferimento dell'imposta è disciplinato da accordi di diritto privato.

Per giudicare controversie circa il trasferimento d'imposta sono competenti i tribunali civili.

2

Art. 7 1

Luogo di fornitura

Per luogo di fornitura s'intende il luogo in cui: a.

si trova il bene nel momento in cui è conferito il potere di disporne economicamente, il bene è consegnato o messo a disposizione per l'uso o il godimento;

b.

inizia il trasporto o l'invio del bene all'acquirente o, per incarico di quest'ultimo, a un terzo.

Per luogo di fornitura dell'energia elettrica e del gas in condotte s'intende il luogo in cui il destinatario della fornitura ha la sede della sua attività economica o di uno stabilimento d'impresa, per i quali avviene la fornitura o, in mancanza di una tale sede o tale stabilimento d'impresa, il suo domicilio o il luogo da cui esercita la sua attività.

2

Art. 8

Luogo della prestazione di servizio

Per luogo della prestazione di servizio s'intende, fatto salvo il capoverso 2, il luogo in cui il destinatario della prestazione di servizio ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali sono fornite le prestazioni di servizio o, in assenza di una tale sede o tale stabilimento d'impresa, il suo domicilio o il luogo abituale di soggiorno.

1

2

Per luogo delle prestazioni di servizio enumerate di seguito s'intende: a.

per prestazioni di servizio che, tipicamente, sono fornite direttamente a persone fisiche presenti, anche se sono fornite eccezionalmente da lontano: il luogo in cui il fornitore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa o, in assenza di tale sede o tale stabilimento d'impresa, il suo domicilio o il luogo da cui egli svolge la sua attività; sono considerate tali segnatamente le seguenti prestazioni di servizio: trattamenti di cura, terapie, consulenza coniugale e familiare, consulenza sui problemi della vita, 6327

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

prestazioni di cura, prestazioni sociali e assistenziali, assistenza a bambini e giovani, nonché cura del corpo; b.

per prestazioni di servizio di agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni: il luogo in cui il fornitore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa o, in assenza di tale sede o tale stabilimento d'impresa, il suo domicilio o il luogo da cui svolge la sua attività;

c.

per prestazioni culturali, artistiche, didattiche, sportive, di intrattenimento o simili, comprese le prestazioni dell'organizzatore interessato ed eventualmente le prestazioni connesse: il luogo in cui la persona che presta il servizio svolge per una parte essenziale la sua attività;

d.

per prestazioni alberghiere: il luogo in cui la persona che presta il servizio svolge per una parte essenziale la sua attività;

e.

per prestazioni di trasporto: il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso. Il Consiglio federale può stabilire per i trasporti transfrontalieri che i tragitti brevi sul territorio svizzero siano considerati tragitti esteri, mentre i tragitti brevi all'estero siano considerati tragitti sul territorio svizzero;

f.

per attività accessorie nel settore della logistica, come il carico, lo scarico, il cambio d'imballaggio, il disbrigo di operazioni, il deposito intermedio: il luogo effettivo di queste attività;

g.

per prestazioni di servizio in relazione a un fondo: il luogo in cui è situato il fondo. Sono considerate tali segnatamente: la mediazione, l'amministrazione, la perizia o stima del fondo, prestazioni di servizio in relazione all'acquisto o alla costituzione di diritti reali immobiliari sul fondo, prestazioni di servizio in relazione alla preparazione o al coordinamento di prestazioni edilizie come prestazioni d'architetti, ingegneri e nel settore della sorveglianza delle costruzioni, la sorveglianza di fondi ed edifici, nonché prestazioni di alloggio;

h.

per prestazioni nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo e l'aiuto umanitario: il luogo al quale è destinata la prestazione di servizio.

Art. 9

Deroghe alle disposizioni

Allo scopo di evitare doppie imposizioni, mancate imposizioni o distorsioni della concorrenza, il Consiglio federale può disciplinare la delimitazione fra forniture e prestazioni di servizio in deroga all'articolo 3, nonché il luogo di fornitura della prestazione in deroga agli articoli 7 e 8.

6328

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero Capitolo 1: Soggetto fiscale Art. 10

Principio

È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo o fine di lucro, esercita un'impresa e non è esentato dall'obbligo fiscale di cui al capoverso 2. Esercita un'impresa chiunque svolge a titolo indipendente un'attività professionale o commerciale volta al conseguimento durevole di entrate da prestazioni e agisce verso l'esterno a proprio nome.

1

2

Dall'obbligo fiscale di cui al capoverso 1 è esentato chi: a.

realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui, sempre che non rinunci all'esenzione dall'obbligo fiscale. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

b.

esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni di servizio che soggiacciono all'imposta a carico dell'acquisto (art. 44­48); non è tuttavia esentato dall'obbligo fiscale chi esercita un'impresa con sede all'estero la quale fornisce sul territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazione o elettroniche a destinatari non contribuenti.

Il limite della cifra d'affari di cui al capoverso 2 lettera a ammonta a 300 000 franchi per:

3

4

4

a.

associazioni e società semplici, che: 1. sono gestite a titolo onorifico, 2. non perseguono alcuno scopo economico, e 3. non sottostanno all'obbligo di tenere la contabilità secondo il Codice delle obbligazioni4;

b.

istituzioni di utilità pubblica.

Un'istituzione è considerata di utilità pubblica, se: a.

si tratta di una persona giuridica che rinuncia alla distribuzione dell'utile netto ai membri, ai soci e agli organi; se la persona giuridica è una società d'acquisizione, tale rinuncia dev'essere esplicitata negli statuti;

b.

i suoi mezzi sono irrevocabilmente dedicati a scopi di utilità pubblica; l'acquisto e l'amministrazione di importanti partecipazioni di capitale a imprese sono considerati di utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è subordinato allo scopo di utilità pubblica e non sono svolte attività direttive;

c.

esercita un'attività nell'interesse della collettività e

d.

esercita questa attività in maniera disinteressata.

RS 220

6329

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

La sede in territorio svizzero, nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.

5

Art. 11

Rinuncia all'esenzione dall'obbligo fiscale

Chi esercita un'impresa ed è esentato dall'obbligo fiscale secondo gli articoli 10 capoverso 2 lettera a o 12 capoverso 3, ha il diritto di rinunciare all'esenzione dall'obbligo fiscale.

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può vincolare la rinuncia all'esenzione dall'obbligo fiscale alla prestazione di garanzie secondo l'articolo 95 capoverso 5.

2

L'esenzione dall'obbligo fiscale dev'essere mantenuta almeno durante un periodo fiscale.

3

Art. 12

Enti pubblici

Soggetti fiscali dell'ente pubblico sono i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e gli altri istituti di diritto pubblico.

1

Diversi servizi possono essere raggruppati in unico soggetto fiscale. Tale raggruppamento può essere scelto per l'inizio di ogni periodo fiscale. Dev'essere mantenuto almeno durante un periodo fiscale.

2

Un ente pubblico è esentato dall'obbligo fiscale finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a enti non pubblici non eccede 25 000 franchi all'anno. Se un importo superiore a 25 000 franchi della cifra d'affari proviene da prestazioni imponibili a enti non pubblici, l'ente pubblico rimane esentato dall'obbligo fiscale finché la sua cifra d'affari realizzata da prestazioni imponibili a enti non pubblici e ad altri enti pubblici non supera 100 000 franchi all'anno. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

3

Il Consiglio federale determina quali prestazioni di enti pubblici sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili.

4

Art. 13

Imposizione di gruppo

Enti giuridici con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, legati gli uni agli altri dalla direzione unica di un ente giuridico, possono su richiesta riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo di imposizione IVA). Nel gruppo possono essere inclusi anche enti giuridici che non esercitano un'impresa e persone fisiche.

1

La riunione in un gruppo di imposizione IVA può essere scelta per l'inizio di ogni periodo fiscale. Dev'essere mantenuta almeno durante un periodo fiscale. La fine di un gruppo di imposizione IVA è possibile per la fine di un periodo fiscale.

2

Art. 14

Inizio e fine dell'obbligo fiscale ed esenzione dall'obbligo fiscale

1

L'obbligo fiscale nasce con l'inizio dell'attività imprenditoriale.

2

L'obbligo fiscale termina:

6330

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

a.

con la fine dell'attività imprenditoriale;

b.

in caso di liquidazione patrimoniale: con la conclusione della procedura di liquidazione.

L'esenzione dall'obbligo fiscale termina, non appena il totale delle cifre d'affari conseguite nell'ultimo anno d'esercizio ha raggiunto il limite stabilito nell'articolo 10 capoverso 2 lettera a o nell'articolo 12 capoverso 3 o si prevede che questo limite sarà superato nell'arco di 12 mesi dall'inizio o dall'ampliamento dell'attività imprenditoriale.

3

La rinuncia all'esenzione dall'obbligo fiscale può essere dichiarata per l'inizio del periodo fiscale corrente.

4

Se la cifra d'affari determinante del contribuente non raggiunge il limite di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a o all'articolo 12 capoverso 3 e vi è da prevedere che la cifra d'affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nei periodi fiscali successivi, il contribuente deve annunciare la fine dell'obbligo fiscale. L'annuncio della fine dell'obbligo fiscale è possibile al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d'affari determinante non è stata raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall'obbligo fiscale di cui all'articolo 11.

Quest'ultima è applicata all'inizio del periodo fiscale successivo.

5

Art. 15 1

Responsabilità solidale

Con il contribuente rispondono in solido: a.

i partecipanti a una società semplice, collettiva o in accomandita nell'ambito della loro responsabilità di diritto civile;

b.

le persone che eseguono o fanno eseguire un'asta volontaria;

c.

ogni persona o società di persone appartenenti a un gruppo di imposizione IVA (art. 13) per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde solo per i crediti d'imposta risultanti dalle sue proprie attività imprenditoriali;

d.

in caso di trasferimento di un'impresa: l'attuale debitore dell'imposta ancora per un periodo di tre anni dalla comunicazione o dall'annuncio del trasferimento per i crediti d'imposta sorti prima del trasferimento;

e.

in caso di fine dell'obbligo fiscale di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o comunità di persone senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;

f.

per l'imposta di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all'estero: gli organi direttivi sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

Le persone designate nel capoverso 1 lettere e­f rispondono solo per i crediti riguardanti l'imposta, gli interessi e le spese che nascono o divengono esigibili durante la loro gestione; la loro responsabilità decade se dimostrano che hanno fatto tutto il possibile per accertare e soddisfare il credito fiscale.

2

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Legge sull'imposta sul valore aggiunto

3 È fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Se un contribuente cede crediti della sua impresa a terzi, questi ultimi rispondono sussidiariamente con il contribuente per l'imposta sul valore aggiunto ceduta insieme ai crediti.

4

5 La persona solidale gode nella procedura degli stessi diritti e doveri del contribuente.

Art. 16

Successione fiscale

Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

1

2

Chi riprende un'impresa, subentra nei diritti e obblighi fiscali del predecessore.

Art. 17

Sostituzione fiscale

L'adempimento dell'obbligo fiscale di società commerciali estere e di comunità estere di persone senza personalità giuridica spetta pure ai loro partecipanti.

Capitolo 2: Oggetto fiscale Art. 18

Principio

All'imposta sul territorio svizzero soggiacciono le prestazioni fornite a titolo oneroso sul territorio svizzero da contribuenti; tali prestazioni sono imponibili, sempre che la presente legge non preveda eccezioni.

1

2

5

Non sono considerati controprestazioni i seguenti flussi monetari: a.

sussidi e altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazione;

b.

fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e destinati ad associazioni di cura e dei trasporti e impiegati da queste ultime a favore della collettività su mandato di enti pubblici;

c.

contributi provenienti da fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti ad aziende di smaltimento dei rifiuti e fornitrici d'acqua;

d.

donazioni;

e.

depositi in imprese da parte di persone partecipanti all'impresa, in particolare mutui senza interessi, prestazioni di risanamento e rinunce a crediti;

f.

dividendi e altre quote di utili;

RS 313.0

6332

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

g.

pagamenti di compensazione dei costi disciplinati contrattualmente o legalmente che sono versati per il tramite di un'unità organizzativa, segnatamente di un fondo, ad attori all'interno di una determinata branca;

h.

gli importi versati per il deposito di contenitori e imballaggi;

i.

pagamenti per risarcimento di danni, riparazione e simili;

j.

indennità per attività svolte a titolo dipendente come onorari per consigli d'amministrazione e fondazione, indennità per autorità o soldo;

k.

rimborsi, contributi e aiuti per forniture all'estero, che sono esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 1;

l.

emolumenti, contributi o pagamenti di altro tipo che sono ricevuti per attività svolte in virtù della sovranità.

Art. 19 1

Insieme di prestazioni

Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente.

Diverse prestazioni indipendenti le une dalle altre, che sono riunite in una gamma o sono offerte quale combinazione di prestazioni, possono essere trattate globalmente secondo la prestazione preponderante, se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta in valore almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione).

2

Prestazioni, che dal profilo economico sono strettamente correlate e interferiscono le une con le altre in modo tale da essere considerate come un tutto inscindibile, sono ritenute un unico processo economico e vanno trattate secondo il carattere della prestazione complessiva.

3

4 Prestazioni annesse, come i contenitori e gli imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale.

Art. 20

Attribuzione di prestazioni

Una prestazione è ritenuta fornita dalla persona che verso l'esterno appare quale fornitrice della prestazione.

1

Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra persona, la prestazione è considerata effettuata dalla persona rappresentata se il rappresentante:

2

a.

può provare che agisce in qualità di sostituto e può identificare chiaramente la persona rappresentata; e

b.

comunica l'esistenza di un rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione.

Nel caso di un rapporto di commissione, fra il committente e il commissionario e la terza persona è data fornitura. Il committente nel caso di una commissione di vendita e il commissionario nel caso di una commissione d'acquisto sono considerati fornitori.

3

6333

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 21

Prestazioni escluse dall'imposta

Una prestazione, che è esclusa dall'imposta e per la cui imposizione non è applicata l'opzione di cui all'articolo 22, non è imponibile.

1

2

6

Sono esclusi dall'imposta: 1.

le seguenti prestazioni del settore assicurativo: a. operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente e sottoagente o di intermediario d'assicurazione, b. prestazioni che istituti della previdenza professionale e casse d'assicurazione sociale e di compensazione, come casse disoccupazione, assicurazione malattie, infortuni, vecchiaia, invalidità e superstiti effettuano fra di loro, nonché prestazioni che queste casse di compensazione e organi esecutivi forniscono in virtù dei compiti legali ad essi affidati o che servono alla previdenza professionale e sociale o alla formazione e al perfezionamento professionali;

2.

le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: a. la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; b. la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi; c. operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso); d. operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento; e. operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari; f. la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi (LICol) da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la

RS 951.31

6334

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e; 3.

il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi e parti di fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nella sua riparazione e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;

4.

la locazione e l'affitto di fondi e parti di fondi; sono tuttavia imponibili: a. le prestazioni di alloggio e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, b. la locazione di aree di campeggio, c. la locazione di posteggi non destinati all'uso comune, salvo si tratti di una prestazione annessa indipendente riferita a una locazione di immobili esclusa dall'imposta, d. la locazione e l'affitto di macchine e impianti installati durevolmente, e. la locazione di cassette di sicurezza, superfici per stand di esposizione, nonché di locali in edifici espositivi e congressuali;

5.

prestazioni di gioco d'azzardo come le scommesse e le lotterie, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse;

6.

la fornitura di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;

7.

l'alienazione di prodotti dell'agricoltura, della selvicoltura nonché dell'orticoltura conseguiti nella propria azienda da agricoltori, selvicoltori e orticoltori, come pure la vendita di bestiame da parte di commercianti di bestiame o la vendita di latte da parte di centri di raccolta del latte ad aziende di trasformazione del latte;

8.

prestazioni all'interno dello stesso ente pubblico.

Fatto salvo il capoverso 4, l'esenzione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 è stabilita esclusivamente in funzione del contenuto della prestazione e indipendentemente dalla persona che fornisce o riceve la prestazione.

3

Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa di caratteristiche del fornitore o del destinatario, tale esenzione si applica unicamente a prestazioni che sono fornite o ricevute da una persona con queste caratteristiche.

4

5 Il Consiglio federale determina nei dettagli le prestazioni escluse dall'imposta; a tale riguardo tiene conto dell'imperativo della neutralità concorrenziale.

Art. 22

Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

Su richiesta del contribuente, l'AFC autorizza l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 (opzione).

1

L'opzione per i numeri 5­8 dell'articolo 21 capoverso 2 vale per tutte le prestazioni secondo i corrispondenti numeri.

2

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Legge sull'imposta sul valore aggiunto

L'opzione per i numeri 3 e 4 dell'articolo 21 capoverso 2 è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L'opzione è esclusa se l'oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati.

3

4

L'opzione per i numeri 1 e 2 dell'articolo 21 capoverso 2 è esclusa.

L'opzione è possibile al più presto per l'inizio del periodo fiscale nel quale viene inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno un anno. La fine dell'opzione è possibile di volta in volta per la fine di un periodo fiscale.

5

L'AFC può esigere dal contribuente garanzie conformemente all'articolo 95 capoverso 6.

6

Art. 23

Prestazioni esenti dall'imposta

Se una prestazione è esente dall'imposta secondo il presente articolo, su questa prestazione non è dovuta alcuna imposta sul territorio nazionale.

1

2

7

Sono esenti dall'imposta: 1.

la fornitura di beni, ad eccezione della messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, trasportati o spediti direttamente all'estero;

2.

la messa a disposizione per l'uso o il godimento, segnatamente la locazione o il noleggio di beni, purché questi ultimi siano trasportati o spediti direttamente all'estero e siano utilizzati dal destinatario della fornitura prevalentemente all'estero;

3.

la fornitura di beni se è comprovato che essi erano sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito di un regime di transito (art. 49 LD7), di deposito doganale (art. 50­57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del perfezionamento attivo (art. 59 LD) oppure a causa dell'immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62­66 LD);

4.

il trasporto di beni all'estero che non sia in relazione con una fornitura;

5.

il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse sino al luogo di destinazione, in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del credito fiscale conformemente all'articolo 55; se non sorge un credito fiscale, il momento determinante è stabilito per analogia secondo l'articolo 69 LD;

6.

il trasporto o la spedizione di beni in relazione con un'esportazione di beni dal regime della libera pratica sul territorio svizzero, nonché tutte le prestazioni connesse;

7.

l'esecuzione di prestazioni di servizi conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettere e­f in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;

8.

la fornitura di aeromobili a imprese del traffico aereo, che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni di aeromobili,

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; RS 631.0

6336

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

acquistate da simili imprese del traffico aereo nell'ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni dei beni installati in tali aeromobili o dei beni che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico; 9.

le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è realizzata unicamente all'estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all'estero o le prestazioni che sono esenti dall'imposta secondo il presente articolo;

10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché questi si avvalgano di forniture e di prestazioni di servizi che terzi prestano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono fornite sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero.

È data esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura viene esportato all'estero o esportato in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. Per operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente.

3

Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti transfrontalieri aerei, ferroviari e di bus.

4

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori sono esenti da imposta e stabilisce le prove necessarie a tale scopo.

5

Capitolo 3: Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta Art. 24

Base di calcolo

L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente versata. La controprestazione comprende anche segnatamente il rimborso di tutte le spese, anche se sono messe in conto separatamente, e i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente.

Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.

1

In caso di prestazioni a persone prossime (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

2

In caso di permuta si considera il valore di mercato di ogni prestazione come controprestazione per l'altra prestazione.

3

6337

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.

4

Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto.

5

6

Non sono inclusi nella base di calcolo: a.

le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché la stessa imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;

b.

gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché il contribuente li designi separatamente (partite di giro);

c.

la parte della controprestazione che, in caso di alienazione di un bene immobile, si riferisce al valore del terreno;

d.

le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti, incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d'acqua.

Art. 25

Imposizione dei margini

Se ha acquistato per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile, il contribuente può, ai fini del calcolo dell'imposta sulla vendita, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l'imposta precedente dal prezzo d'acquisto. In caso di beni importati, non è determinante il prezzo d'acquisto, bensì la base di calcolo assoggettata all'imposta dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) secondo l'articolo 53. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.

1

Sono considerati beni mobili usati accertabili anche gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità, ma non i metalli preziosi e le pietre preziose. Il Consiglio federale definisce questi beni in dettaglio.

2

Se i beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono acquistati a un prezzo complessivo, l'imposta sulla loro vendita può essere calcolata, alle condizioni fissate in dettaglio dal Consiglio federale, sulla differenza tra il prezzo complessivo di vendita e il prezzo complessivo d'acquisto.

3

Art. 26

Aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta ammonta al 6,1 per cento della controprestazione.

6338

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale Art. 27

Fattura

Una fattura è un documento qualsiasi con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nella transazione commerciale.

1

Una fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:

2

a.

il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nella transazione commerciale, nonché il numero sotto il quale è iscritto nel registro dei contribuenti;

b.

il nome e il luogo del destinatario della prestazione, come appare nella transazione commerciale;

c.

data o periodo della fornitura della prestazione, sempre che non coincidano con la data della fattura;

d.

genere, oggetto ed entità della prestazione;

e.

la controprestazione per la prestazione;

f.

l'aliquota d'imposta e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione.

Sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figurare indicazioni sul destinatario della prestazione, sempre che la controprestazione esposta sul giustificativo non superi un importo stabilito dal Consiglio federale.

3

La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, entro i limiti di quanto ammesso dal diritto commerciale, mediante un documento di cui è attestato il ricevimento da parte del destinatario e sul quale si rinvia alla fattura originale annullandola.

4

Il fornitore della prestazione emette per il destinatario della prestazione, su sua richiesta, una fattura che soddisfi i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

5

Art. 28

Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata

Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o chi applica l'imposizione dei margini di cui all'articolo 25 non è autorizzato a indicare l'imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né su contratti e fatture. Inoltre, chi applica la procedura di notifica secondo l'articolo 72 non deve menzionare l'imposta nel contratto o sulla fattura.

1

Chi in una fattura indica un'imposta, sebbene non ne sia autorizzato, o indica un'imposta troppo elevata per una prestazione deve l'imposta indicata, tranne nel caso in cui:

2

a.

effettui una correzione della fattura secondo l'articolo 27 capoverso 4; o

b.

chi ha rilasciato la fattura provi che non ne risulta una perdita di imposte per la Confederazione; non vi è perdita d'imposta segnatamente se il destinatario

6339

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

della fattura non ha dedotto l'imposta precedente o se l'imposta precedente fatta valere è stata rimborsata alla Confederazione.

Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accrediti, sempre che il destinatario dell'accredito non si opponga per scritto a un ammontare d'imposta troppo elevato.

3

Capitolo 5: Deduzione dell'imposta precedente Art. 29

Principio

Se il contribuente acquista prestazioni per il raggiungimento dei suoi scopi imprenditoriali, è autorizzato, fatti salvi gli articoli 30 e 34, a dedurre l'imposta precedente che grava queste prestazioni.

1

Alle condizioni di cui al capoverso 1 il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti:

2

a.

l'imposta sul territorio nazionale fatturatagli;

b.

l'imposta a carico dell'acquisto da esso dichiarata (art. 44­48);

c.

l'imposta sull'importazione da esso versata o da versare, che è stata fissata con un credito incondizionato o è stata fissata con un credito condizionato ed è divenuta esigibile, come pure l'imposta da esso dichiarata per l'importazione di beni (art. 51 e 62).

Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,2 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, per scopi imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.

3

4 La deduzione dell'imposta precedente di cui al capoverso 1 è ammessa se il contribuente prova di aver pagato l'imposta precedente.

Art. 30

Esclusione dal diritto di dedurre l'imposta precedente

Non è dato diritto alla deduzione dell'imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall'imposta e per la cui imposizione non è applicata l'opzione.

Art. 31

Utilizzazione mista

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per scopi che non vi danno diritto, la deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all'utilizzazione.

1

2 Se tale prestazione a monte è utilizzata principalmente per scopi imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 32).

6340

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 32

Consumo proprio

Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente vengono a cadere successivamente (consumo proprio), la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta nel momento in cui i relativi presupposti sono venuti a cadere. L'imposta precedente, ammessa in deduzione in un primo tempo, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, dev'essere restituita.

1

È dato segnatamente consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi, sempre che al momento dell'acquisto o del deposito dell'insieme degli stessi o di relativi componenti abbia proceduto a una deduzione dell'imposta precedente o abbia ottenuto i beni o le prestazioni di servizio nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 72, e:

2

a.

li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per scopi privati;

b.

li utilizza per uno scopo che non autorizza alla deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 30;

c.

li consegna gratuitamente senza che sia dato un motivo imprenditoriale; per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per regali pubblicitari e campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dalla stessa il motivo imprenditoriale è senz'altro presunto;

d.

dei quali egli ha ancora il potere di disporre al momento del decadimento dell'obbligo fiscale.

Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra il ricevimento della prestazione e il momento in cui i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono venuti a cadere, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta dell'importo del valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotto, per i beni mobili e le prestazioni di servizi, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, linearmente di un ventesimo. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull'ammortamento.

3

Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente va corretta dell'imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.

4

Art. 33

Sgravio fiscale successivo

Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente si verificano successivamente (sgravio fiscale successivo), la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata nel periodo di rendiconto in cui i presupposti a tale scopo si sono verificati. L'imposta precedente non dedotta in un primo tempo, comprese le quote corrette a titolo di consumo proprio, può essere dedotta.

1

Se il bene o la prestazione sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra il ricevimento della prestazione o l'importazione e il verificarsi dei presupposti per la deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente deducibile si limita al

2

6341

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

valore attuale del bene o della prestazione. Per la determinazione del valore attuale l'ammontare dell'imposta precedente è ridotto, per i beni mobili e le prestazioni di servizio, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, linearmente di un ventesimo. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull'ammortamento.

Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente può essere fatta valere per l'ammontare dell'imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.

3

Art. 34

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Fatto salvo il capoverso 2, i flussi monetari che non sono considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

1

Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente se riceve fondi conformemente all'articolo 18 capoverso 2 lettere a­d.

2

Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale Sezione 1: Base temporale Art. 35

Periodo fiscale

1

L'imposta è riscossa per un periodo fiscale.

2

Il periodo fiscale coincide con l'anno civile.

L'AFC concede, su richiesta, al contribuente di considerare come periodo fiscale l'anno d'esercizio.

3

Art. 36 1

Periodo di rendiconto

All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è: a.

di norma il trimestre civile;

b.

in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 38 cpv. 1 e 2): il semestre civile;

c.

su richiesta del contribuente in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente: il mese civile.

Su richiesta, l'AFC può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni.

2

6342

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Sezione 2: Entità del credito fiscale Art. 37 1

Metodo di rendiconto effettivo

Di norma la dichiarazione avviene secondo il metodo di rendiconto effettivo.

2 In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, il credito d'imposta si calcola come differenza fra l'imposta sul territorio svizzero dovuta, l'imposta a carico dell'acquisto (art. 44), nonché l'imposta sull'importazione dichiarata nell'ambito della procedura di riporto (art. 62) e l'accredito dell'imposta precedente del corrispondente periodo di rendiconto.

Art. 38

Rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo e dell'aliquota forfetaria

Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte inferiori a 100 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo.

1

In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, il credito d'imposta è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili, comprese le imposte, realizzate in un periodo di rendiconto con un'aliquota saldo autorizzata dall'AFC. L'aliquota saldo tiene conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore ed è fissata dall'AFC; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

2

3 Il metodo dell'aliquota saldo deve essere richiesto all'AFC ed essere mantenuto durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare nuovamente al metodo dell'aliquota saldo soltanto dopo tre anni. Modifiche sono possibili solo all'inizio di un periodo fiscale.

4 Gli enti pubblici e le istituzioni affini, segnatamente ospedali e scuole privati o imprese di trasporto concessionarie, come anche associazioni e fondazioni possono applicare il metodo dell'aliquota forfetaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 3: Nascita, modifica e prescrizione del credito fiscale Art. 39 1

Sistema di rendiconto

Il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

L'AFC concede, su richiesta, al contribuente di allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

2

Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto almeno per un periodo fiscale.

3

L'AFC può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute se:

4

6343

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

a.

il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o

b.

vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procurare a se stesso o ad altri un profitto illecito.

Art. 40

Nascita del credito fiscale

In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute il diritto alla deduzione dell'imposta precedente nasce al momento del ricevimento della fattura.

Il debito fiscale sulla cifra d'affari nasce:

1

a.

al momento dell'emissione della fattura, la quale deve essere emessa al più tardi tre mesi dopo l'esecuzione della prestazione;

b.

al momento dell'emissione della fattura parziale o del ricevimento del pagamento parziale, per le prestazioni oggetto di fatture o pagamenti parziali consecutivi;

c.

al momento del ricevimento della controprestazione, in caso di pagamenti anticipati per prestazioni non esenti dall'imposta, come pure in caso di prestazioni senza emissione di fattura o con emissione tardiva della stessa.

2 In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente nasce al momento del pagamento. Il debito fiscale sulla cifra d'affari nasce con il ricevimento della controprestazione.

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente in base all'imposta a carico dell'acquisto nasce al momento del rendiconto su tale imposta a carico dell'acquisto (art. 46).

3

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente in base all'imposta sull'importazione nasce alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata l'imposta e il contribuente dispone dell'originale del documento d'importazione.

4

Art. 41

Modifica successiva del debito fiscale sulla cifra d'affari e della deduzione dell'imposta recedente

Se la controprestazione pagata dal destinatario della prestazione o convenuta con lo stesso è corretta, nel momento in cui la correzione è contabilizzata o la controprestazione corretta è ricevuta occorre adeguare il debito fiscale sulla cifra d'affari.

1

Se la controprestazione data dal contribuente è corretta, nel momento in cui è contabilizzata la correzione o la controprestazione corretta è pagata occorre adeguare la deduzione dell'imposta precedente.

2

Art. 42

Prescrizione del diritto di fissare il credito fiscale

Il diritto di fissare un credito fiscale si prescrive entro cinque anni dalla scadenza del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

1

6344

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta volta a fissare o correggere il credito fiscale. Con il ricevimento della dichiarazione d'interruzione dell'AFC o dal momento dell'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 oppure dall'inizio dello stesso in caso di controlli non annunciati il nuovo termine di prescrizione è di due anni.

2

La prescrizione è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera o finché per il periodo fiscale corrispondente è in corso una procedura penale fiscale.

3

Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

4

Il diritto di fissare il credito fiscale si prescrive in ogni caso entro dieci anni dalla scadenza del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

5

Art. 43

Giudicato del credito fiscale

Il credito fiscale cresce in giudicato mediante: a.

una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato;

b.

il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione;

c.

l'inizio della prescrizione del diritto di fissare il credito fiscale.

Titolo terzo: Imposta a carico dell'acquisto Art. 44 1

Obbligo fiscale relativo all'acquisto

Soggiacciono all'imposta a carico dell'acquisto: a.

le prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero, se queste ultime non sono assoggettate all'imposta sul territorio svizzero e il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1;

b.

l'importazione di supporti dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizio e i diritti ivi contenuti (art. 51 cpv. 2).

È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che:

2

a.

sia contribuente secondo l'articolo 10; o

b.

acquisti nell'anno civile simili prestazioni di servizi per più di 10 000 franchi.

Art. 45

Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta

Per il calcolo dell'imposta e le aliquote d'imposta sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26.

6345

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 46

Periodo fiscale e periodo di rendiconto

Per i contribuenti secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l'imposta sul territorio svizzero (art. 35 e 36).

1

Il periodo fiscale e quello di rendiconto per i contribuenti di cui all'articolo 44 capoverso 2 lettera b coincidono con l'anno civile.

2

Art. 47 1

Nascita e prescrizione del diritto di fissare il debito fiscale sull'acquisto

Il debito fiscale sull'acquisto sorge: a.

con il pagamento della controprestazione riferita alla prestazione;

b.

per i contribuenti di cui all'articolo 44 capoverso 2 lettera a, che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni convenute (art. 40 cpv. 1): al momento del ricevimento della fattura.

La prescrizione del diritto di fissare il credito fiscale e il giudicato sono disciplinate dagli articoli 42 e 43.

2

Art. 48

Responsabilità solidale, successione fiscale e sostituzione

Per la responsabilità solidale, la successione fiscale e la sostituzione si applicano le disposizioni degli articoli 15­17.

Titolo quarto: Imposta sull'importazione Art. 49

Diritto applicabile

La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.

Art. 50

Obbligo fiscale

È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane (LD).

1

La responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 70 capoverso 3 LD è soppressa per le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 109 LD) se:

2

8

a.

l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 29);

b.

il debito fiscale sull'importazione è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione federale delle dogane (PCD); e

RS 631.0

6346

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

c.

l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali.

3 L'AFD può esigere dalla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali la prova della sua facoltà di rappresentanza.

Art. 51

Oggetto dell'imposta

All'imposta è assoggettata l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizio e i diritti ivi contenuti.

1

Se al momento dell'importazione di supporti dati non è possibile stabilirne il valore di mercato, non è dovuta alcuna imposta sull'importazione e sono applicabili le disposizioni sull'imposta a carico dell'acquisto (art. 44­48).

2

3

Nel caso di un insieme di prestazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

Art. 52 1

9

Importazioni esenti dall'imposta

È esente dall'imposta l'importazione di: 1.

beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;

2.

beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b­d, g nonché i­l LD9;

3.

beni conformemente all'articolo 23 capoverso 2 numero 8, importati nell'ambito di una fornitura di imprese del traffico aereo secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali imprese del traffico aereo, purché esse abbiano acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzino dopo l'importazione per propri scopi imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 29);

4.

beni, che sono sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e che sono rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene mediante restituzione; le disposizioni dell'articolo 58 sono applicabili per analogia;

5.

energia elettrica e gas in condotte;

6.

beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;

7.

beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c;

8.

beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per riparazione o lavora-

RS 631.0

6347

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

zione nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione) (art. 12 e 59 LD); 9.

beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 51 capoverso 1 lettera d;

10. beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 53 capoverso 1 lettera e.

Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

2

Art. 53 1

Calcolo dell'imposta

L'imposta è calcolata:

10

a.

sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;

b.

sulla controprestazione di forniture o di lavori in virtù di un contratto d'appalto ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2, eseguiti con i beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD10) da persone non registrate come contribuenti sul territorio svizzero;

c.

sulla controprestazione per l'uso di beni importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se l'indennità richiesta è ridotta, è determinante la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente;

d.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e ritornati al mittente in territorio svizzero;

e.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;

f.

sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per valore di mercato s'intende ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale sull'importazione secondo l'articolo 55 e in condizioni di libera concorrenza per ottenere gli stessi beni.

RS 631.0

6348

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.

2

3

Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: a.

le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'IVA da riscuotere;

b.

le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale sull'importazione secondo l'articolo 55; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale sull'importazione.

Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'AFD può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

4

I prezzi o i valori in valuta estera considerati per la determinazione della base di calcolo devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale sull'importazione.

5

Art. 54

Aliquota d'imposta

L'imposta sull'importazione di beni ammonta al 6,1 per cento.

Art. 55

Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale sull'importazione

1 Il debito fiscale sull'importazione sorge simultaneamente al debito doganale (art. 69 LD11).

Il contribuente di cui all'articolo 50 che paga il debito fiscale sull'importazione per il tramite della PCD può pagare l'imposta entro un termine di 60 giorni dall'emissione della fattura; fanno eccezione le importazioni nel traffico turistico, dichiarate oralmente per l'imposizione doganale.

2

Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell'imposta non venga pregiudicata.

3

Il debito fiscale sull'importazione si prescrive simultaneamente al debito doganale (art. 75 LD).

4

Art. 56

Interesse di mora

Se il debito fiscale sull'importazione non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse di mora.

1

11

RS 631.0

6349

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

2

L'interesse di mora decorre: a.

in caso di pagamento per il tramite della PCD, dal termine di pagamento concesso;

b.

in caso di riscossione dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c, dal termine di pagamento concesso;

c.

in caso di riscossione successiva di una restituzione di imposte ottenuta a torto, dalla data del pagamento;

d.

negli altri casi, con la nascita del debito fiscale sull'importazione secondo l'articolo 55.

L'obbligo di pagare l'interesse di mora è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti a rate.

3

Art. 57

Eccezioni all'obbligo di pagare interessi di mora

Non viene riscosso un interesse di mora se: a.

il debito fiscale sull'importazione è stato garantito da un deposito in contanti;

b.

beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD12) sono stati tassati in un primo tempo provvisoriamente (art. 39 LD) e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;

c.

beni tassati condizionatamente (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD), che sono stati importati da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero, sono dichiarati in un altro regime doganale (art. 47 LD);

d.

senza garanzia dell'imposta, i beni immagazzinati (art. 51 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 3 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale e la persona che, al momento dell'immagazzinamento poteva disporne economicamente, era registrata come contribuente sul territorio svizzero;

e.

i beni devono essere dichiarati periodicamente nella procedura d'imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) o sono tassati successivamente in base a una procedura d'imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e l'importatore al momento dell'importazione era registrato come contribuente sul territorio svizzero.

Art. 58 1

Diritto alla restituzione dell'imposta e prescrizione

Per le imposte riscosse in eccesso o non dovute sussiste il diritto alla restituzione.

Non sono restituite le imposte riscosse in eccesso, non dovute o non più dovute a causa di una nuova imposizione dei beni secondo gli articoli 34 e 51 capoverso 3 LD13 o a causa della loro riesportazione secondo gli articoli 49 capoverso 4, 51 capoverso 3, 58 capoverso 3 e 59 capoverso 4 LD, quando l'importatore è registrato 2

12 13

RS 631.0 RS 631.0

6350

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l'imposta da versare o versata all'AFD a titolo d'imposta precedente secondo l'articolo 29.

3

Tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

4

La prescrizione è interrotta dall'esercizio di tale pretesa nei confronti dell'AFD.

La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di ricorso sul diritto fatto valere.

5

Il diritto alla restituzione delle imposte riscosse in eccesso o non dovute si prescrive in tutti i casi entro 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

6

Art. 59

Restituzione per riesportazione

L'imposta riscossa sull'importazione è restituita su richiesta se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 29 non sono dati e:

1

2

a.

il bene è riesportato intatto senza essere stato oggetto di una precedente consegna a un terzo nell'ambito di una fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato precedentemente utilizzato; oppure

b.

il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è successivamente riesportato in seguito all'annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'uso del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione e al dazio doganale d'entrata non restituito e dei tributi secondo le leggi federali di natura non doganale.

L'imposta è restituita soltanto se: a.

la riesportazione avviene nel termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e

b.

è comprovata l'identità del bene esportato con quello importato in precedenza.

La restituzione può essere subordinata nel singolo caso a una regolare dichiarazione nel Paese d'importazione.

3

Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione, se sono presentate per scritto all'AFD entro 60 giorni dall'emissione del documento d'esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD14).

4

Art. 60 1

Interesse rimuneratorio

È versato un interesse rimuneratorio fino al pagamento: a.

14

in caso di restituzione di un'imposta riscossa in eccesso o non dovuta secondo l'articolo 58: a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta scritta di rimborso del credito presso l'AFD;

RS 631.0

6351

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

2

b.

in caso di restituzione dell'imposta a causa di riesportazione secondo l'articolo 59: a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta presso l'AFD;

c.

in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD15): a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.

Il termine di 60 giorni senza interessi inizia a decorrere solamente quando: a.

tutti i documenti necessari per l'accertamento della fattispecie e la valutazione della richiesta sono giunti all'AFD;

b.

il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa;

c.

le basi per il calcolo dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c sono note all'AFD.

Non è versato un interesse rimuneratorio in caso di condono fiscale secondo l'articolo 63.

3

Art. 61

Competenza e procedura

L'imposta sull'importazione è riscossa dall'AFD. Quest'ultima emana le disposizioni e decisioni necessarie.

1

Gli organi dell'AFD hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 67­69, 73­75 e 79 sono applicabili per analogia. L'AFD, d'intesa con l'AFC, può delegare a quest'ultima la competenza di procedere ad accertamenti presso i contribuenti registrati sul territorio svizzero.

2

Art. 62

Riporto del pagamento dell'imposta

Gli importatori registrati presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto d'imposta periodico presso l'AFC (procedura di riporto del pagamento), invece di versarla all'AFD, purché importino ed esportino regolarmente beni e ne risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente.

1

Se i beni importati nell'ambito della procedura di riporto sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero dopo l'importazione, l'AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l'imposta.

2

3

Il Consiglio federale disciplina nei dettagli la procedura di riporto.

15 16

RS 631.0 RS 172.021

6352

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 63 1

Condono dell'imposta

L'imposta sull'importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se: a.

beni sotto custodia dell'AFD o immessi in regime di transito (art. 49 LD17), di deposito doganale (art. 50­57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;

b.

beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell'autorità;

c.

date le particolari circostanze del contribuente secondo l'articolo 50, una riscossione posticipata ai sensi dell'articolo 85 LD dovesse gravare in modo sproporzionato;

d.

l'incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolvibilità dell'importatore e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, questi era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l'insolvibilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo.

La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell'imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.

2

3

Il termine per la presentazione di una domanda è: a.

in caso di imposizione con debito fiscale sull'importazione incondizionato: di un anno dal rilascio del documento d'importazione con il quale l'imposta sull'importazione è stata fissata;

b.

in caso di imposizione con debito fiscale sull'importazione condizionato: di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.

Titolo quinto: Diritto procedurale per l'imposta sul territorio svizzero e l'imposta a carico dell'acquisto Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali Art. 64 L'AFC è competente per la riscossione e l'incasso dell'imposta sul territorio svizzero e dell'imposta a carico dell'acquisto.

1

Essa emana tutte le necessarie istruzioni e decisioni per una riscossione e un incasso dell'imposta conformi alla legge, sempre che la loro emanazione non sia espressamente riservata a un'altra autorità.

2

17

RS 631.0

6353

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Essa pubblica senza indugio qualsiasi cambiamento di prassi che non abbia esclusivamente un carattere amministrativo interno.

3

4

Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti con celerità.

La riscossione dell'imposta può gravare il contribuente soltanto nella misura assolutamente necessaria per l'esecuzione della presente legge.

5

Capitolo 2: Diritti e obblighi dei contribuenti Art. 65

Annuncio di inizio e di fine dell'obbligo fiscale

Le persone che diventano contribuenti ai sensi dell'articolo 10 devono annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'obbligo fiscale.

Essa assegna loro un numero non trasferibile, che viene registrato.

1

2 Quando l'obbligo fiscale termina conformemente all'articolo 14 capoverso 2, il contribuente deve annunciare per scritto la fine dell'obbligo fiscale all'AFC entro 30 giorni dal termine dell'attività imprenditoriale, al più tardi tuttavia alla conclusione della procedura di liquidazione.

Chi diventa contribuente unicamente in base all'imposta a carico dell'acquisto (art. 44 cpv. 2) deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile per il quale era assoggettato all'imposta e dichiarare nel contempo le prestazioni acquisite.

3

Art. 66

Rappresentanza fiscale

I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, una rappresentanza con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.

1

In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo di imposizione IVA deve designare una rappresentanza con domicilio o sede sociale in Svizzera per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali.

2

La designazione di una rappresentanza secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.

3

Art. 67

Obbligo di fornire informazioni

Il contribuente deve informare coscienziosamente l'AFC su tutti i fatti che possono essere rilevanti per l'obbligo fiscale o per il calcolo dell'imposta e inoltrare la documentazione necessaria.

1

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i libri o i documenti contabili, possono tuttavia celare o sostituire con codici i nomi e gli indirizzi dei clienti, ma non il luogo degli stessi. Nei casi dubbi, il presidente della Camera com-

2

6354

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

petente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'AFC o del contribuente, designare esperti neutri quali organi di controllo.

Art. 68

Diritto di informazione

Su domanda scritta del contribuente relativa alle conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di un fatto descritto concretamente, l'AFC rilascia un'informazione entro un termine adeguato. L'informazione è giuridicamente vincolante solo per il contribuente richiedente e l'AFC; essa non può essere riferita a un'altra fattispecie.

Art. 69

Contabilità e conservazione

Il contribuente deve tenere i suoi libri e documenti contabili secondo i principi del diritto commerciale. L'AFC può prescrivere eccezionalmente obblighi di documentazione più estesi se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

1

Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti contabili sino al compimento della prescrizione assoluta del credito fiscale (art. 42 cpv. 5). Si applicano gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni18.

2

I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio di beni immobili devono essere conservati per vent'anni (art. 32 cpv. 3 e 33 cpv. 2).

3

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i giustificativi necessari all'esecuzione dell'imposta secondo la presente legge possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea.

Art. 70

Inoltro del rendiconto

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto sul credito fiscale nella forma prescritta.

1

2

Se l'obbligo fiscale finisce, il termine decorre da tale momento.

Art. 71

Correzione di lacune nel rendiconto

Se, nell'ambito dell'allestimento del conto annuo, constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto concernente il periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio in questione.

1

2 Il contribuente è tenuto a correggere successivamente le lacune constatate in rendiconti di periodi fiscali precedenti, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato o prescritti.

18

RS 220

6355

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Le correzioni successive dei rendiconti devono essere effettuate nella forma prescritta dall'AFC.

3

In caso di errori sistematici difficili da determinare, l'AFC può accordare al contribuente facilitazioni ai sensi dell'articolo 80.

4

Art. 72

Procedura di notifica

Il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell'imposta mediante notifica nei seguenti casi:

1

a.

ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 della legge federale del 14 dicembre 199019 sull'imposta federale diretta;

b.

altri trasferimenti di tutto o di una parte del patrimonio a un altro contribuente nell'ambito di una fondazione, di una liquidazione, di una ristrutturazione o di un negozio giuridico previsto nella legge sulla fusione.

Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.

2

3

Le notifiche devono essere effettuate nell'ambito del rendiconto regolare.

Con l'applicazione della procedura di notifica, l'acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo e il grado di utilizzazione dell'alienante che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

4

Se, nei casi di cui al capoverso 1, la procedura di notifica non è stata applicata e il credito d'imposta è garantito, la procedura di notifica non può più essere ordinata.

5

Capitolo 3: Obbligo di terzi di fornire informazioni Art. 73 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell'AFC:

1

2

a.

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'obbligo fiscale o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;

b.

consentire la consultazione dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d'affari e di altri documenti contabili se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.

Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:

19

a.

possono entrare in linea di conto come contribuenti;

b.

sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell'imposta;

RS 642.11

6356

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

3

c.

ricevono o hanno fornito prestazioni;

d.

detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all'imposizione di gruppo.

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità Art. 74

Segreto

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

1

2

L'obbligo del segreto non è dato: a.

in caso di assistenza amministrativa conformemente all'articolo 75 e di obbligo di denuncia di atti punibili;

b.

nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono state autorizzate dal DFF a rilasciare informazioni;

c.

in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate di una procedura d'esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati legati a un'esecuzione e a un fallimento a svantaggio dell'AFC;

d.

se l'informazione riguarda l'iscrizione o meno nel registro dei contribuenti.

Art. 75

Assistenza amministrativa

Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; a titolo gratuito, esse devono provvedere alle opportune notificazioni, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

1

Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, come pure tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, che non sono menzionate nel capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l'esecuzione della presente legge e per la riscossione dell'imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all'AFC.

2

Un'informazione può essere negata soltanto se vi si oppongono interessi pubblici importanti oppure se l'informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità interpellata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull'obbligo delle

4

6357

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 LTF20), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la richiesta d'informazioni.

Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico hanno, nell'ambito di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorità; il capoverso 4 si applica per analogia.

5

Art. 76

Trattamento e conservazione automatizzati dei dati

L'AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni necessari a determinare e riscuotere l'imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce le necessarie collezioni di dati e gli strumenti per il trattamento e la conservazione.

1

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sull'organizzazione, sul trattamento e sulla conservazione dei dati e delle informazioni, segnatamente sui dati da raccogliere, sull'accesso, sulle autorizzazioni per il trattamento, sulla durata di conservazione, sulla cancellazione e sulla protezione contro modifiche non visibili degli stessi.

2

L'AFC può accordare al personale dell'AFD incaricato della riscossione dell'IVA l'accesso in linea ai dati e alle informazioni necessari. Le disposizioni sul segreto e sull'assistenza amministrativa (art. 74 e 75) sono applicabili.

3

4

I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.

Art. 77

Verifica

L'AFC verifica se è adempiuto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire i rendiconti e di pagare l'imposta.

Art. 78

Controllo

L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, essi devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità finanziaria e aziendale, come pure ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.

1

La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell'AFC sono altresì considerate controllo.

2

3 Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati è possibile eccezionalmente prescindere dall'annuncio del controllo.

Il contribuente può chiedere l'esecuzione di un controllo con una domanda motivata. Il controllo deve essere effettuato entro due anni.

4

20

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110

6358

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest'ultimo indica l'ammontare del credito fiscale del periodo controllato.

5

Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1­4 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 193421 sulle banche, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, come pure presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge del 24 marzo 199522 sulle borse possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'IVA. Il segreto bancario e il segreto professionale della legge sulle borse devono essere tutelati.

6

Art. 79

Tassazione d'ufficio

Se non esistono documenti contabili o sono incompleti o se i risultati presentati dal contribuente non corrispondono palesemente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio in base al suo potere d'apprezzamento.

1

2

La determinazione del credito fiscale ha luogo mediante un avviso di tassazione.

Art. 80

Semplificazioni

Se l'accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta causa eccessivi inconvenienti al contribuente, l'AFC gli accorda agevolazioni e ammette una determinazione approssimativa dell'imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione delle condizioni concorrenziali e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

Capitolo 5: Procedura di decisione e di ricorso Art. 81

Principi

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1, sono applicabili.

1

Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. Le prove fornite dal contribuente devono essere accettate, sempre che permettano di constatare fatti essenziali all'esecuzione della presente legge .

2

Art. 82

Decisioni dell'AFC

D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:

1

21 22 23

RS 952.0 RS 954.1 RS 172.021

6359

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

a.

l'esistenza o l'entità dell'obbligo fiscale è contestata;

b.

l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;

c.

l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale o del diritto alla restituzione di imposte è contestata;

d.

il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;

e.

altri obblighi, fondati sulla presente legge o su ordinanze o istruzioni emanate in virtù della stessa, non sono riconosciuti o non sono adempiuti;

f.

in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'obbligo fiscale, il credito fiscale, le basi di calcolo dell'imposta o la responsabilità solidale.

Le decisioni vengono notificate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi giuridici e contenere una motivazione adeguata.

2

Art. 83

Reclamo

Le decisioni dell'AFC possono essere impugnate mediante reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.

1

Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve legittimarsi mediante una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.

2

3 Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.

Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata esaustivamente dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, può trasmetterla come ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4

La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.

5

Art. 84

Spese processuali e ripetibili

Nella procedura di decisione o di reclamo non sono di norma prelevate spese. Non sono assegnate ripetibili alle parti.

1

Qualunque sia l'esito della procedura, le spese procedurali possono essere addossate alla persona o all'autorità che le ha provocate per sua propria colpa.

2

6360

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 85

Revisione, interpretazione e rettifica

Gli articoli 66­69 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa si applicano alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell'AFC.

Capitolo 6: Riscossione e rimborso di imposte Art. 86

Pagamento dell'imposta

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito d'imposta sorto in questo periodo.

1

Se il contribuente non paga o esegue un pagamento insufficiente, l'AFC promuove provvisoriamente l'esecuzione per l'importo d'imposta dovuto nel periodo di rendiconto in questione. In assenza di un rendiconto o di un rendiconto sufficiente del contribuente, l'AFC stabilisce l'importo d'imposta dovuto provvisoriamente in base al suo potere di apprezzamento.

2

L'AFC decide definitivamente su una procedura d'opposizione. L'articolo 85a della legge federale dell'11 aprile 188925 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non è applicabile.

3

L'incasso di un ammontare d'imposta secondo il capoverso 2 non tocca la determinazione definitiva del credito fiscale. Quest'ultima è retta dagli articoli 71 e 78.

4

Art. 87

Interesse di mora

In caso di pagamento tardivo è dovuto un interesse di mora senza diffida.

Art. 88

Esecuzione

Se le imposte, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l'AFC promuove l'esecuzione e prende tutti i provvedimenti utili previsti dal diritto civile e dal diritto in materia.

1

Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, l'AFC emana una decisione. Finché non esiste una decisione passata in giudicato, la loro collocazione definitiva non ha luogo.

2

Se nell'esecuzione è fatta opposizione, il contribuente avvia la procedura di rigetto dell'opposizione. L'AFC è competente per l'eliminazione dell'opposizione.

3

Le decisioni passate in giudicato e le decisioni su reclamo dell'AFC concernenti imposte, interessi, spese e multe sono equiparate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 LEF26.

4

24 25 26

RS 172.021 RS 281.1 RS 281.1

6361

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere inserito in un inventario pubblico o in una diffida pubblica ai creditori.

5

Le imposte risultanti nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata rappresentano spese di realizzazione.

6

In casi fondati, l'AFC può rinunciare a ricuperare l'imposta se lo svolgimento di una procedura d'esecuzione non porterebbe a nessun risultato.

7

Art. 89

Agevolazioni di pagamento

Se il pagamento delle imposte, degli interessi e delle spese entro il termine prescritto comporta difficoltà considerevoli alla persona tenuta al pagamento, l'AFC può convenire con il contribuente la proroga del termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali.

1

Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a un'adeguata prestazione di garanzie.

2

Le agevolazioni di pagamento decadono, se i loro presupposti vengono a cadere o se le condizioni ad esse legate non sono adempite.

3

4

L'inoltro di una domanda di agevolazione di pagamento non ostacola l'esecuzione.

Art. 90

Prescrizione della riscossione

Il diritto a esigere imposte, interessi e spese si prescrive cinque anni dopo che la pretesa è passata in giudicato.

1

La prescrizione è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera.

2

3

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione e da qualsiasi dilazione.

Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

4

La prescrizione subentra in ogni caso dopo dieci anni dalla fine dell'anno in cui la pretesa è passata in giudicato.

5

Se su un credito fiscale viene rilasciato un attestato di carenza beni, la prescrizione della riscossione si basa sulle pertinenti disposizioni della LEF27.

6

Art. 91

Condono dell'imposta

L'AFC può condonare in tutto o in parte le imposte passate in giudicato se il contribuente:

1

a.

27

per un motivo scusabile non ha fatturato l'imposta e non l'ha incassata e un trasferimento a posteriori non è possibile o ragionevolmente esigibile e il pagamento dell'imposta comporterebbe difficoltà considerevoli;

RS 281.1

6362

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

b.

deve l'imposta unicamente per inosservanza di prescrizioni formali o errori di esecuzione e risulta o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d'imposta a cause di tale inosservanza; o

c.

per un motivo scusabile non ha potuto adempiere i suoi obblighi d'imposizione ma successivamente può dimostrare o rendere verosimile che la tassazione d'ufficio dell'AFC era troppo elevata. In questo caso il condono è possibile solo sino a concorrenza dell'importo tassato in eccesso.

L'AFC può inoltre accordare un condono dell'imposta nell'ambito di una procedura di concordato giudiziale o rinunciare alla garanzia del suo credito.

2

La domanda di condono deve essere motivata per scritto, provvista dei necessari mezzi di prova e inoltrata all'AFC. Il reclamo contro la decisione dell'AFC è escluso. La decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

3

L'inoltro di una domanda di condono dell'imposta non ostacola l'esecuzione delle imposte passate in giudicato.

4

La procedura di condono dell'imposta è gratuita. Al richiedente possono tuttavia essere addebitate le spese in tutto o in parte se ha inoltrato una domanda palesemente immotivata.

5

Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura per il condono dell'imposta.

6

Art. 92

Rimborsi al contribuente

Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima viene versata. L'eccedenza non è né trasferibile né pignorabile.

1

2

Sono fatti salvi: a.

la compensazione di questa eccedenza con debiti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;

b.

l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 96 capoverso 1;

c.

la compensazione tra uffici federali.

Art. 93

Restituzione di imposte

Il contribuente può farsi restituire imposte pagate ma non dovute, purché l'imposta non sia stata fissata con una decisione passata in giudicato.

Art. 94

Interesse rimuneratorio e prescrizione

Se il pagamento dell'eccedenza di cui all'articolo 92 o la restituzione di cui all'articolo 93 ha luogo più di 60 giorni dopo il ricevimento del rendiconto d'imposta o dell'esercizio scritto della pretesa presso l'AFC, per il periodo dal 61° giorno fino al pagamento o alla restituzione viene versato un interesse rimuneratorio.

1

6363

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

La pretesa al pagamento dell'eccedenza e quella alla restituzione delle imposte si prescrivono in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui sono sorte.

2

3

La prescrizione è interrotta dall'esercizio di tale pretesa nei confronti dell'AFC.

La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione o di ricorso sulla pretesa fatta valere.

4

La pretesa si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorta.

5

Capitolo 7: Garanzia dell'imposta Art. 95

Garanzia

L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono fissati mediante decisione passata in giudicato, né scaduti, se:

1

a.

l'esazione tempestiva sembra in pericolo;

b.

la persona tenuta al pagamento prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;

c.

la persona tenuta al pagamento è in mora con il pagamento dell'imposta;

d.

il contribuente riprende in tutto o in parte un'impresa per la quale è stato avviato un fallimento.

e.

il contribuente presenta rendiconti manifestamente troppo bassi.

La richiesta di garanzia deve indicare il titolo giuridico della stessa, l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di riceverla; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF28. L'opposizione alla richiesta di garanzia è esclusa.

2

La richiesta di garanzia può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

3

4

I ricorsi contro le richieste di garanzie non hanno effetto sospensivo.

La notificazione di una decisione concernente il credito fiscale vale come inizio dell'azione ai sensi dell'articolo 279 LEF. Il termine per promuovere l'esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è passata in giudicato.

5

Le garanzie sono fornite sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri quotate in borsa di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa di banche svizzere.

6

28

RS 281.1

6364

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 96

Altri provvedimenti di garanzia

Un'eccedenza risultante dal rendiconto d'imposta a favore del contribuente può essere:

1

a.

compensata con debiti di periodi precedenti; oppure

b.

accreditata per compensare debiti previsti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con il versamento dell'imposta o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo; l'importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello rimuneratorio, dal 61° giorno dopo il ricevimento del rendiconto presso l'AFC sino al momento della compensazione; oppure

c.

compensata con una prestazione di garanzia chiesta dall'AFC.

Per i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero, l'AFC può inoltre esigere la prestazione di garanzie di cui all'articolo 95 capoverso 6 per i debiti presunti.

2

In caso di ripetuto pagamento tardivo, l'AFC può obbligare in avvenire la persona tenuta al pagamento a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.

3

Art. 97

Cancellazione dal registro di commercio

Una persona giuridica o uno stabilimento di un'impresa estera può essere cancellato dal registro svizzero di commercio soltanto se l'AFC ha comunicato all'ufficio incaricato della tenuta del registro che l'imposta dovuta è stata pagata o garantita.

Titolo sesto: Disposizioni penali Art. 98

Sottrazione d'imposta

Chiunque intenzionalmente procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all'imposta o trattenendola oppure ottenendo per sé o per altri una restituzione illecita d'imposta, è punito con la multa sino al quintuplo del profitto illecito.

1

In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. Sono circostanze aggravanti:

2

3

a.

l'ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un'infrazione contro il diritto in materia di IVA; e

b.

la perpetrazione per mestiere di infrazioni al diritto in materia di IVA.

Il tentativo è punibile.

Chiunque per negligenza procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all'imposta o trattenendola oppure ottenendo per sé o per altri una restituzione illecita d'imposta, è punito con la multa sino all'importo del profitto illecito.

4

6365

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Se non è possibile determinarlo con precisione, l'importo d'imposta sottratto è fissato d'ufficio (art. 79).

5

Se il profitto fiscale viene procurato sulla base di un rendiconto errato, la sottrazione d'imposta è punibile soltanto quando è scaduto il termine per la correzione delle lacune nel rendiconto (art. 71 cpv. 1) e l'errore non è stato corretto.

6

Art. 99

Violazione di obblighi procedurali

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

non si annuncia come contribuente;

b.

nonostante diffida non dichiara per tempo l'imposta;

c.

non presta le debite garanzie;

d.

non tiene, né allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti contabili;

e.

nonostante diffida non fornisce informazioni o le fornisce in modo inesatto oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'obbligo fiscale;

f.

nelle fatture o in altri documenti indica un'IVA non dovuta o dovuta per un importo diverso da quello indicato;

g.

indicando un numero di registro, finge di essere iscritto nel registro dei contribuenti;

h.

intralcia o rende difficile o impossibile la regolare esecuzione di un controllo.

Art. 100

Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare beni di cui sa o deve supporre che sono stati sottratti intenzionalmente all'imposta sull'importazione dovuta, è punito secondo la pena applicabile all'autore dell'infrazione.

Art. 101

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda secondo l'articolo 7 DPA.

29

RS 313.0

6366

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 102

Concorso

La condanna per reati secondo l'articolo 14 DPA30 esclude un'ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui all'articolo 98 della presente legge.

1

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o una ricettazione dell'imposta sull'importazione e un'infrazione contro altri atti federali in materia di tasse perseguibili da parte dell'AFD, si infligge la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

2

Art. 103

Autodenuncia

Se un contribuente denuncia di propria iniziativa una sottrazione d'imposta commessa nella sua azienda, si desiste da un perseguimento penale se:

1

a.

la sottrazione d'imposta non è nota all'AFC al momento dell'autodenuncia;

b.

il contribuente aiuta senza riserve l'AFC nell'accertamento dell'imposta dovuta o da restituire; e

c.

il contribuente si preoccupa seriamente del pagamento dell'imposta dovuta o da restituire.

Se un non contribuente che ha commesso una sottrazione d'imposta o vi ha partecipato denuncia il fatto di propria iniziativa e se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, si desiste da un perseguimento penale.

2

L'autodenuncia di una persona giuridica deve essere fatta dai suoi organi o rappresentanti. La responsabilità solidale di questi organi o rappresentanti è soppressa e si desiste da un perseguimento penale.

3

Una correzione del rendiconto conformemente all'articolo 71 capoverso 2 è considerata autodenuncia.

4

Art. 104 1

La

DPA31 è

Perseguimento penale applicabile al perseguimento penale.

Il perseguimento delle infrazioni in materia di imposte sul territorio svizzero e in materia di imposte a carico dell'acquisto spetta all'AFC, mentre quello in materia di imposte sull'importazione all'AFD.

2

Nelle cause penali strettamente connesse dal profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'AFD, d'intesa con l'AFD, l'AFC può decidere di riunire il perseguimento penale nelle mani di una delle due autorità.

3

30 31

RS 313.0 RS 313.0

6367

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 105

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Le multe e le spese dovute nella procedura penale in materia fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86­89. L'articolo 36 CP32 è applicabile.

1

2

La prescrizione della riscossione è retta dall'articolo 90.

Titolo settimo: Finanziamento dell'AVS e correttivo di politica sociale Art. 106

Finanziamento dell'AVS

Il provento risultante dallo 0,8 per cento dell'aliquota d'imposta conformemente agli articoli 26 e 54 è destinato a garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

1

Il 17 per cento di questo provento è accreditato di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti. Questa riserva non frutta interessi.

2

Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote del provento al fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

3

Art. 107

Correttivo di politica sociale

Il provento risultante dallo 0,1 per cento dell'aliquota d'imposta conformemente agli articoli 26 e 54 è destinato a finanziare il correttivo di politica sociale (art. 130 cpv. 4 della Costituzione federale).

1

2 La Confederazione versa ai Cantoni all'inizio di ogni anno civile l'importo totale, dopo deduzione dell'importo di cui al capoverso 3. Fissa le quote dei singoli Cantoni rispetto al correttivo in funzione della loro popolazione residente.

La Confederazione trattiene la parte dei mezzi che corrisponde alla quota degli assicurati a titolo professionale conformemente all'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199233 sull'assicurazione militare sul totale della popolazione residente.

3

La Confederazione e i Cantoni stabiliscono l'ammontare dei pagamenti in modo che i mezzi a disposizione annualmente siano versati di principio completamente nello stesso anno. Provvedono affinché nella determinazione del diritto si tenga conto del reddito, del patrimonio e delle condizioni familiari attuali.

4

Gli assicuratori secondo l'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 199434 sull'assicurazione malattie sono tenuti a collaborare nell'esecuzione del correttivo di politica sociale nella stessa misura prevista per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, per quanto siano adeguatamente indennizzati dal Cantone.

5

32 33 34

RS 311.0 RS 833.1 RS 832.10

6368

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

I Cantoni forniscono alla Confederazione indicazioni anonime sui beneficiari per verificare il raggiungimento dell'obiettivo di politica sociale.

6

7

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni di esecuzione Art. 108 1

2

Consiglio federale

Il Consiglio federale: a.

disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200735 sullo Stato ospite che sono esentati dall'obbligo fiscale;

b.

disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni ad essi fornite sul territorio svizzero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata ad acquirenti con domicilio o sede all'estero, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente.

Il Consiglio federale può: a.

emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di beni già gravati da un onere fiscale speciale;

b.

emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino;

c.

prescrivere che il destinatario di una prestazione eseguita sul territorio svizzero da un'impresa estera non registrata a torto come contribuente sul territorio svizzero deve pagare l'imposta per conto di tale impresa.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 109

DFF

Il DFF:

35

a.

stabilisce i tassi d'interesse moratorio e rimuneratorio conformi al mercato e li adegua periodicamente;

b.

definisce i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio;

c.

stabilisce un importo limite entro il quale esigui tassi d'interesse moratorio e rimuneratorio non vengono riscossi o non vanno versati.

RS 192.12

6369

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 110

Organo consultivo

Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti (inclusi i Cantoni), degli ambienti scientifici, degli specialisti fiscali, dei consumatori e dell'Amministrazione federale.

1

L'organo consultivo discute in merito ad adeguamenti della presente legge e delle disposizioni di esecuzione e delle prassi emanate in virtù della stessa tenuto conto degli effetti sui contribuenti e sull'economia.

2

L'organo consultivo esprime un parere sui progetti e può emanare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche.

3

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 111 1

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 2 settembre 199936 sull'IVA è abrogata.

2 Il decreto federale del 20 marzo 199837 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato.

Art. 112

Modifica del diritto vigente

1. Legge federale dell'11 aprile 188938 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 219 cpv. 4 lett. e I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

4

...

Seconda classe e.

36 37 38 39

i crediti fiscali secondo la legge federale del ...39 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) ad eccezione dei crediti riferiti a prestazioni fornite in virtù di una legge o per ordine di un'autorità.

RU 2000 1300, 2000 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719, 2005 4545, 2006 2197 2673 5379, 2007 1411 3425 6637 RS 641.203 RS 281.1 RS ... (FF 2008 6325)

6370

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

2. Legge del 28 giugno 196740 sul Controllo delle finanze Art. 6 lett. k Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: k.

esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell'IVA fissate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono adeguate.

3. Legge federale del 22 marzo 197441 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 11 VI. Prescrizione

1

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni.

Tuttavia, se la contravvenzione o il delitto consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.

2

Per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti di reclamo, di ricorso o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.

3

Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emessa una sentenza di prima istanza, la prescrizione non ha più luogo.

4

Per le contravvenzioni, la prescrizione dell'esecuzione è di cinque anni.

5

Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 113

Applicazione del diritto previgente

Fatto salvo l'articolo 112, le disposizioni legali vigenti e le prescrizioni emanate in virtù delle stesse rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità.

1

Il diritto vigente è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché alle importazioni di beni per i quali il debito fiscale sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Le prestazioni effettuate in parte prima dell'entrata in vigore della presente legge sono tassate per questa parte secondo il diritto anteriore. La parte di prestazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore è tassata secondo il nuovo diritto.

3

40 41

RS 614.0 RS 313.0

6371

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

Art. 114

Applicazione del nuovo diritto

Per determinare se è data l'esenzione dall'obbligo fiscale ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 con l'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

1

Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 33 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2

Le disposizioni sull'esecuzione (art. 88) e sul condono dell'imposta (art. 91) sono applicabili anche ai crediti sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3

Art. 115

Possibilità di scelta

Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste dalla legge. Nella misura in cui le possibilità di scelta siano vincolate a determinati termini, questi ultimi ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

1

Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga la sua scelta precedente, per quanto ciò sia giuridicamente possibile.

2

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 116 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6372