Decreto federale sul programma di legislatura 2007­2011

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 20083, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura Art. 1 Nel periodo di legislatura 2007-2011 la politica del Consiglio federale si basa sugli indirizzi seguenti: 1.

rafforzare la piazza economica Svizzera (sezione 2);

2.

garantire la sicurezza (sezione 3);

3.

rafforzare la coesione sociale (sezione 4);

4.

sfruttare le risorse in modo sostenibile (sezione 5);

5.

consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato (sezione 6).

Sezione 2: Rafforzare la piazza economica Svizzera Art. 2

Obiettivo 1: rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1 2 3 4 5

1.

revisione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio;

2.

revisione della legge federale del 16 dicembre 19945 sugli acquisti pubblici;

3.

evoluzione della politica agricola a partire dal 2012;

RS 101 RS 171.10 FF 2008 597 RS 946.51 RS 172.056.1

2007-1765

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4.

revisione della legge del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione;

5.

estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE;

6.

impegno nel quadro del ciclo negoziale di Doha in seno all'OMC;

7.

sgravio amministrativo delle imprese;

8.

introduzione di un numero unico di identificazione delle imprese UID;

9.

miglioramento della protezione del marchio «Svizzera»;

10. crediti per la promozione della piazza economica negli anni 2012-2015; 11. migliori condizioni quadro per il settore finanziario.

Art. 3

Obiettivo 2: promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 12. istituzione della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario; 13. revisione della legge del 7 ottobre 19837 sulla ricerca; 14. decisioni di finanziamento nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2012­2015; 15. istituzione di una legge federale sui progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo Svizzera; 16. istituzione di una legge federale sul perfezionamento.

Art. 4

Obiettivo 3: rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l'attrattiva del sistema fiscale; garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale e proseguire le riforme fiscali

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 17. norma complementare al freno all'indebitamento; 18. attuazione della verifica dei compiti della Confederazione; 19. semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto; 20. scelta del sistema per l'imposizione dei coniugi e delle famiglie; 21. esame e miglioramento dell'efficacia della legge del 3 ottobre 20038 concernente la perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri;

6 7 8

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RS 837 RS 420.1 RS 613.2

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22. risanamento della cassa pensioni delle FFS; 23. revisione della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale; 24. attuazione della strategia «e-government Svizzera»; 25. elaborazione di un piano d'azione per il trattamento standardizzato di dati e documenti elettronici nell'Amministrazione federale.

Art. 5

Obiettivo 4: ottimizzare l'efficienza e l'impiego dell'infrastruttura

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 26. eliminazione delle insufficienze di capacità sulla rete delle strade nazionali e ampliamento del traffico d'agglomerato; 27. revisione del decreto federale del 21 giugno 196010 concernente la rete delle strade nazionali; 28. creazione delle premesse per sperimentazioni di pedaggi stradali in zone urbane; 29. proseguimento della Riforma delle ferrovie; 30. elaborazione di opzioni di ampliamento per il futuro sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria; 31. revisione della legge federale del 21 dicembre 194811 sulla navigazione aerea; 32. apertura del mercato postale e garanzia dell'approvvigionamento di base; 33. rapporto concernente la partecipazione detenuta dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA.

Sezione 3: Garantire la sicurezza Art. 6

Obiettivo 5: prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 34. revisione del diritto in materia di polizia a livello federale; 35. nuova regolamentazione dell'organizzazione delle autorità penali della Confederazione; 36. esame della coerenza delle disposizioni penali del diritto federale.

9 10 11

RS 172.220.1 RS 725.113.11 RS 748.0

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Art. 7

Obiettivo 6: rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e della polizia

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 37. adeguamenti del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen; 38. intensificazione della cooperazione con l'UE nel settore della giustizia; 39. estensione degli accordi bilaterali sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità.

Art. 8

Obiettivo 7: attuare la politica di sicurezza

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 40. revisione della legge del 6 ottobre 199512 sul servizio civile e della legge federale del 12 giugno 195913 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; 41. sostituzione parziale dei Tiger; 42. modifica della legge militare del 3 febbraio 199514; 43. rapporto del Consiglio federale sulla strategia in materia di politica di sicurezza; 44. istituzione di un dipartimento di sicurezza.

Sezione 4: Rafforzare la coesione sociale Art. 9

Obiettivo 8: risanare e garantire il sistema delle assicurazioni sociali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 45. adeguamento della previdenza per la vecchiaia all'evoluzione demografica; 46. attuazione della 5a revisione dell'AI; 47. finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico.

Art. 10

Obiettivo 9: contenere i costi sanitari ­ promuovere la salute

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 48. contenimento dei costi nell'assicurazione malattie obbligatoria; 49. nuova regolamentazione legale della prevenzione e della promozione della salute; 50. miglioramento della salute della popolazione mediante programmi nazionali di prevenzione.

12 13 14

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RS 824.0 RS 661 RS 510.10

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Art. 11

Obiettivo 10: promuovere la coesione sociale

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 51. elaborazione di una strategia di lotta contro la povertà; 52. rapporti sulla violenza giovanile e sulla violenza nello spazio sociale di prossimità.

Sezione 5: Sfruttare le risorse in modo sostenibile Art. 12

Obiettivo 11: garantire l'approvvigionamento energetico

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 53. attuazione della strategia energetica.

Art. 13

Obiettivo 12: utilizzare con parsimonia le risorse naturali

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 54. finanziamento a lungo termine di misure di prevenzione contro i pericoli naturali; 55. sviluppo di una politica climatica dopo il 2012; 56. revisione della legge del 22 giugno 197915 sulla pianificazione del territorio; 57. piano d'azione «Sviluppo sostenibile 2012­2015».

Sezione 6: Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato Art. 14

Obiettivo 13: consolidare le relazioni con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 58. proseguimento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE dopo il 2009; 59. estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria; 60. contributo della Svizzera alla Bulgaria e alla Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata; 61. modifica dell'accordo sul trasporto di merci; 62. negoziati con l'UE concernenti un accordo sanitario; 63. accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare.

15

RS 700

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Art. 15

Obiettivo 14: istituire un sistema multilaterale di regole

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 64. messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili; 65. messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate; 66. messaggio concernente la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare e l'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione sul diritto del mare.

Art. 16

Obiettivo 15: promuovere la pace e prevenire i conflitti

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 67. messaggio concernente il proseguimento delle misure di promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo negli anni 2012­2015.

Art. 17

Obiettivo 16: ridurre la povertà

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 68. proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI negli anni 2011­2015; 69. proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008­2011; 70. messaggio concernente il proseguimento del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008­2012; 71. proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione negli anni 2011­2016.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone puntualmente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

2

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Art. 19

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 3 del messaggio.

1

Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul raggiungimento degli obiettivi.

2

Art. 20

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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