Termine di referendum: 17 aprile 2008

Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 21 giugno 19322 sull'alcool Art. 42 e 46 Abrogati Art. 57 cpv. 1 lett. a 1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a.

senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all'ingrosso di bevande distillate;

2. Legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente Art. 30f cpv. 4 e 30g cpv. 2 Abrogati

1 2 3

FF 2007 309 RS 680 RS 814.01

2006-2250

27

Soppressione e semplificazione delle procedure d'autorizzazione. LF

3. Legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque Art. 7 cpv. 2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità cantonale.

2

4. Legge del 13 marzo 19645 sul lavoro Art. 5 cpv. 1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d'assoggettamento dell'autorità cantonale.

1

Art. 7 cpv. 1, secondo e terzo periodo, e 3, secondo periodo ... Questa assume il rapporto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l'approvazione dei piani.

1

... L'autorità cantonale dà il permesso d'esercizio se la costruzione e gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.

3

5. Legge del 20 giugno 19336 sul controllo dei metalli preziosi Titolo prima dell'art. 24

Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione Art. 24 Fabbricazione di prodotti della fusione 1. Patente di fonditore

4 5 6

28

RS 814.20 RS 822.11 RS 941.31

Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione.

Soppressione e semplificazione delle procedure d'autorizzazione. LF

Art. 25 cpv. 1 Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni7, nonché le società straniere paragonabili.

1

Art. 26 cpv. 1 e 3 La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall'Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.

1

Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3

Art. 27, 28 e 30 Abrogati Art. 34 cpv. 1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione del titolo. Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiute all'estero.

1

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo ... Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigilare sulla determinazione del titolo dei prodotti della fusione. ...

2

Art. 41, terzo periodo ... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore. ...

Art. 48 e. Commercio senza patente o permesso

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso d'esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la multa.

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

7

RS 220

29

Soppressione e semplificazione delle procedure d'autorizzazione. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 8 gennaio 20088 Termine di referendum: 17 aprile 2008

8

30

FF 2008 27