Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Comunicazione della Commissione federale delle case da gioco Ai fabbricanti, a coloro che li immettono sul mercato, agli installatori e ai gestori di apparecchi automatici del tipo Bubble: 1.

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) intende qualificare l'apparecchio Bubble (denominato anche Bubble-Shop) come apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG, RS 935.52) e ritirare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

2.

Sebbene gli apparecchi automatici da gioco debbano essere presentati alla Commissione federale delle case da gioco (art. 61 dell'ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco [OCG, RS 935.521]), per l'apparecchio automatico Bubble ciò non è ancora stato il caso.

3.

In applicazione degli articoli 29 e 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la CFCG dà a tutte le persone toccate dalla decisione la possibilità di consultare presso la CFCG, Eigerplatz 1, 3003 Berna (previo appuntamento) il progetto di decisione previsto con la pertinente motivazione nonché gli atti e di prendere posizione in merito. La CFCG assegna a tal fine un termine di 30 giorni.

Quest'ultimo prende avvio il giorno seguente la data della presente pubblicazione. Se il termine scade senza essere utilizzato, la decisione verrà presa in base agli atti.

4.

Le parti possono venir obbligate a designare un rappresentante, ma anche a pagare le spese processuali e le spese ripetibili (art. 30a cpv. 3 PA). Se più di 20 parti agiscono nella fattispecie con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, la CFCG può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti (art. 11a PA).

16 settembre 2008

2008-2257

Commissione federale delle case da gioco

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