08.045 Nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 21 maggio 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, proponendovi di prenderne atto.

Conformemente al postulato Reiniger del 1976 (76.454), il Consiglio federale deve presentare, all'inizio di ogni legislatura, un nuovo rapporto in merito. Il presente testo costituisce dunque l'aggiornamento dell'ottavo rapporto del 26 maggio 2004 (04.040) sul medesimo oggetto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-0417

3907

Compendio Con un postulato del 6 ottobre 1976 il consigliere nazionale Reiniger invitava il Consiglio federale a compilare, in apertura di ogni legislatura, un rapporto su tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa non ancora ratificate dalla Svizzera. Il Consiglio federale ha dato seguito a questo postulato presentando nel frattempo al Parlamento otto rapporti, l'ultimo dei quali è stato quello del 26 maggio 2004 (FF 2004 3401).

Il presente rapporto è stato elaborato per la legislatura 2007­2011 ed è strutturalmente analogo all'ottavo.

Il testo spiega innanzitutto la politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa; si sofferma, in particolare, su quelle ratificate dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto. In seguito sono descritti, per settori di attività, gli strumenti non ancora ratificati e sono precisate le motivazioni della mancata ratifica. Infine sono stabilite le priorità.

Conformemente al messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007­2011, nonché a messaggi precedenti, nel corso di questa legislatura il Parlamento esaminerà le seguenti convenzioni: la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (STE 164) e i relativi protocolli: il Protocollo addizionale concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (STE 168) e il Protocollo addizionale che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (STE 186); la Convenzione sulla cibercriminalità (STE 185); la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STE 201); la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STE 198).

Considerate le priorità stabilite, il messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (STE 200) verrà verosimilmente sottoposto al Parlamento nel corso della prossima legislatura.

3908

Indice Compendio

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1 Introduzione

3914

2 Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

3914

3 Evoluzione successiva all'ultimo rapporto 3.1 Convenzioni prioritarie ratificate 3.2 Altre convenzioni ratificate

3915 3915 3916

4 Convenzioni particolari 4.1 Diritti dell'uomo e bioetica 4.1.1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009) 4.1.2 Carta sociale europea (1961) (STE 035) 4.1.3 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046) 4.1.4 Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) (STE 128) 4.1.5 Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (STE 142) 4.1.6 Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (STE 158) 4.1.7 Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163) 4.1.8 Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) (STE 164) 4.1.9 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina, concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) (STE 168) 4.1.10 Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177) 4.1.11 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) (STE 186) 4.1.12 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2004) (STE 195) 4.1.13 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) (STE 197) 4.2 Libera circolazione delle persone 4.2.1 Convenzione europea sul domicilio (1955) (STE 019) 4.3 Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità) 4.3.1 Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (STE 061)

3916 3917 3917 3918 3919 3919 3920 3920 3921

3922

3922 3923 3924 3924 3925 3926 3926 3927 3927

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4.3.2 Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (STE 061A) 4.3.3 Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (STE 061B) 4.4 Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa 4.4.1 Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) (STE 043) 4.4.2 Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094) 4.4.3 Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 095) 4.4.4 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 096) 4.4.5 Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100) 4.4.6 Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) (STE 127) 4.4.7 Convenzione europea su taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (STE 136) 4.4.8 Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144) 4.4.9 Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (STE 149) 4.4.10 Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166) 4.5 Diritto civile 4.5.1 Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) (STE 077) 4.5.2 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (STE 160) 4.5.3 Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) (STE 192) 4.6 Diritto delle obbligazioni 4.6.1 Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (STE 029) 4.6.2 Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) (STE 041) 4.6.3 Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (STE 042) 4.6.4 Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (STE 056) 4.6.5 Convenzione europea sul domicilio (1966) (STE 057) 4.6.6 Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) (STE 060) 4.6.7 Convenzione relativa all'opposizione sui titoli
al portatore con circolazione internazionale (1970) (STE 072) 4.6.8 Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) (STE 075) 3910

3927 3928 3928 3928 3928 3929 3929 3930 3930 3931 3931 3932 3932 3933 3933 3934 3934 3935 3935 3935 3936 3936 3936 3937 3938 3938

4.6.9 Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (STE 079) 4.6.10 Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) (STE 091) 4.6.11 Convenzione sulle operazioni insider (1988) (STE 130) 4.6.12 Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 133) 4.6.13 Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (STE 150) 4.6.14 Convenzione civile sulla corruzione (1999) (STE 174) 4.7 Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene 4.7.1 Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) (STE 051) 4.7.2 Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1986) (STE 052) 4.7.3 Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (STE 070) 4.7.4 Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (STE 071) 4.7.5 Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (STE 073) 4.7.6 Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (STE 082) 4.7.7 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099) 4.7.8 Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (STE 101) 4.7.9 Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (STE 156) 4.7.10 Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (STE 172) 4.7.11 Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) (STE 179) 4.7.12 Convenzione sulla cibercriminalità (2001) (STE 185) 4.7.13 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) (STE 189) 4.7.14 Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STE 196) 4.7.15 Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) (STE 198) 4.7.16 Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) (STE 201)

3939 3939 3939 3940 3940 3941 3942 3942 3942 3943 3943 3944 3944 3945 3946

3947 3947 3948 3948 3949 3950 3950 3951

3911

3952 4.8 Cultura e sport 4.8.1 Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (STE 119) 3952 4.8.2 Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) (STE 199) 3952 4.9 Radiotelevisione 3953 4.9.1 Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) (STE 027) 3953 4.9.2 Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (STE 034) 3953 4.9.3 Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (STE 054) 3954 4.9.4 Protocollo aggiuntivo al protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive (1974) (STE 081) 3954 4.9.5 Protocollo aggiunto al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (STE 113) 3955 4.9.6 Terzo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (STE 131) 3955 4.9.7 Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (STE 153) 3955 4.9.8 Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) (STE 180) 3956 4.9.9 Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) (STE 183) 3957 4.9.10 Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) (STE 184) 3957 4.10 Sanità pubblica 3958 4.10.1 Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (STE 020) 3958 4.10.2 Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (STE 040) 3958 4.11 Questioni sociali 3959 4.11.1 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 012 e STE 012A) 3959 4.11.2 Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dell'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 013 e STE 013A) 3959 4.11.3 Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo
aggiuntivo (1953) (STE 014 e STE 014A) 3960 4.11.4 Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (STE 038) 3960 3912

4.11.5 Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A) 4.11.6 Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (STE 068) 4.11.7 Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (STE 078 e STE 078A) 4.11.8 Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (STE 093) 4.11.9 Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale (1994) (STE 154) 4.11.10 Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) (STE 139) 4.11.11 Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) (STE 175) 4.11.12 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STE 200) 4.12 Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente 4.12.1 Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (STE 115) 4.12.2 Convenzione europea sul paesaggio (2000) (STE 176) Allegati 1. Elenco delle convenzioni non ratificate per grado di priorità 2. Convenzioni e accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie di trattati europei (STE)

3961 3961 3962 3963 3963 3964 3964 3965 3966 3966 3966

3968 3969

3913

Rapporto 1

Introduzione

Il postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 invitava il Consiglio federale a « ... stabilire, all'attenzione dei Consigli legislativi, un rapporto completo sul tema «La Svizzera e le Convenzioni del Consiglio d'Europa», nel quale saranno esaminate le ragioni che inducono il nostro Paese ad aderirvi o a non aderirvi. Occorre poi stabilire un ordine di priorità per quanto concerne le eventuali ratifiche».

Le convenzioni sono il principale strumento giuridico di cui dispone il Consiglio d'Europa. Permettono infatti di concretare i progressi della cooperazione su una base giuridicamente vincolante. Sino ad oggi, il Consiglio d'Europa ha elaborato 203 convenzioni, la cui importanza e portata varia notevolmente. Le singole convenzioni spaziano da quella fondamentale sui diritti dell'uomo sino alle convenzioni che, per mancanza di interesse, non sono mai entrate in vigore.

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

Aderendo al Consiglio d'Europa, nel 1963, la Svizzera si è impegnata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa (RS 0.192.030), «a collaborare lealmente ed efficacemente» al perseguimento dell'obiettivo dell'organizzazione.

Consapevole del fatto che, al pari dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa è un'organizzazione politica a vocazione paneuropea di cui è membro a pieno diritto, la Svizzera tiene a proseguire la propria cooperazione con il Consiglio d'Europa, concentrandosi sui tre settori principali del Consiglio d'Europa, ossia lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo. È in questo contesto che la Svizzera ha la facoltà di prendere posizione su questioni attuali e partecipare pienamente alla cooperazione europea su un piano di parità con gli altri Paesi membri.

Con l'adesione, la Svizzera si è parimenti impegnata ad aderire, per quanto possibile, alle convenzioni del Consiglio d'Europa e, di conseguenza, partecipa attivamente alla loro elaborazione.

È evidente che non si possono ratificare tutte le convenzioni unicamente per conformarsi a una prassi generale. Occorre, al contrario, esaminare caso per caso se la nostra ratifica è necessaria o giustificata nella prospettiva dell'interesse nazionale, di una cooperazione europea reale ed efficace o anche di una chiara solidarietà con gli altri Stati membri dell'organizzazione. Nello stesso tempo non si dovrà perdere di vista l'evoluzione del diritto internazionale.

La decisione di non ratificare una convenzione non è mai priva di motivi, che possono essere legati alla forma e al contenuto della convenzione medesima, oppure alla prassi elvetica in materia di ratifica dei trattati internazionali.

3914

Questa prassi, valida ancora oggi, è illustrata nel rapporto di gestione del Consiglio federale del 1988 (pag. 46). Tale rapporto sottolinea, in particolare, che il Consiglio federale è tenuto a firmare le convenzioni unicamente se ne è prevista la ratifica entro un termine ragionevole. Inoltre, una ratifica è auspicabile solo se la Svizzera è in grado di mantenere gli impegni assunti, perché il rispetto del diritto internazionale fa parte dei principi dell'ordinamento giuridico svizzero. Ne consegue che tra una convenzione e l'ordinamento giuridico interno non deve sussistere alcuna divergenza che non possa essere coperta da una riserva. Per contro, divergenze minori non devono necessariamente impedire una ratifica. Persino le convenzioni non del tutto conformi al diritto interno sono sottoposte per approvazione al Parlamento, se dal loro esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni del trattato direttamente applicabili o, qualora la convenzione non fosse direttamente applicabile, da misure legislative suscettibili di essere adottate in tempo utile. Si deve inoltre sottolineare che, conformemente al nostro sistema federalistico, i Cantoni devono essere consultati nei settori di loro competenza.

Pur considerando le difficoltà descritte qui innanzi, il Consiglio federale si sforza di adottare un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto

3.1

Convenzioni prioritarie ratificate

Dalla pubblicazione dell'ottavo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 26 maggio 2004, sono state ratificate le dieci seguenti convenzioni a cui era stata conferita la priorità A: ­

Carta europea dell'autonomia locale (STE 122);

­

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STE 167);

­

Convenzione penale sulla corruzione (STE 173);

­

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (STE 178);

­

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (STE 181);

­

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE 182);

­

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (STE 188);

­

Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (STE 190);

­

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (STE 191);

­

Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (STE 193).

3915

3.2

Altre convenzioni ratificate

Tra le nuove convenzioni aperte alla firma dalla pubblicazione dell'ottavo rapporto è già stato ratificato: il Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (STE 194).

4

Convenzioni particolari

Qui appresso è fornita una descrizione, per settore di attività, di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa. Ogni strumento non ratificato è descritto conformemente allo schema seguente:

1

­

priorità per la Svizzera: A: convenzioni prioritarie la cui ratifica è prevista nel corso della presente legislatura; B: convenzioni la cui ratifica sarebbe possibile ed auspicabile in un prossimo futuro, ma che non possono essere considerate prioritarie per il nostro Paese; C: convenzioni che presentano un interesse per la Svizzera, ma la cui prossima ratifica solleverebbe problemi giuridici, politici o pratici; D: convenzioni che il nostro Paese non intende ratificare;

­

Paesi che hanno ratificato la convenzione1;

­

Paesi che hanno firmato la convenzione1;

­

data d'entrata in vigore1;

­

indicazioni circa il contenuto;

­

motivazione della priorità accordata alla convenzione.

Stato: febbraio 2008

3916

4.1

Diritti dell'uomo e bioetica

4.1.1

Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da:

Andorra, Monaco e Svizzera

Entrato in vigore:

18 maggio 1954

Il Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali garantisce alcuni diritti fondamentali che non sono sanciti dalla Convenzione, segnatamente la protezione della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto di organizzare elezioni legislative libere a scrutinio segreto (art. 3). Per quel che concerne la garanzia della proprietà, negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è evoluta al punto che ormai risulta tutelata a questo diritto la maggior parte delle prestazioni sociali. Tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione e nei relativi Protocolli addizionali devono tuttavia essere garantiti senza distinzione alcuna, tantomeno senza distinzioni di sesso o di nazionalità (principio di non discriminazione, art. 14 CEDU).

Nei recenti rapporti sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, il nostro Collegio ha dichiarato che avrebbe sottoposto la ratifica del Primo Protocollo all'approvazione del Parlamento solo dopo consultazione delle cerchie interessate e previo l'accordo dei Cantoni. Negli ultimi tre anni è stato allestito un rapporto consolidato, tenuto costantemente aggiornato, in cui sono confluiti i risultati di una consultazione tecnica condotta presso i Cantoni a proposito degli articoli 2 e 3 e riguardo la conformità del diritto svizzero con l'articolo 1 e dell'articolo 1 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU. Nel 2005 il rapporto è stato sottoposto agli uffici federali. Attualmente, alla luce della predetta evoluzione della giurisprudenza europea, il diritto federale permetterebbe una ratifica del Primo Protocollo addizionale soltanto previa l'adozione da parte della Svizzera di un gran numero di riserve, una decina delle quali nel settore della sicurezza sociale. È attualmente in preparazione una consultazione tecnica presso i Cantoni, nell'intento di identificare le disposizioni cantonali che dovrebbero pure essere riservate in particolare nel settore dell'aiuto sociale e degli assegni famigliari.

A breve termine, la ratifica del Primo Protocollo addizionale potrebbe quindi porre seri problemi di natura giuridica e politica.

3917

4.1.2

Carta sociale europea (1961) (STE 035)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

Firmata da:

Liechtenstein, Romania, Slovenia, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

26 febbraio 1965

Intesa come complemento alla CEDU, la Carta contribuisce a garantire i diritti sociali quali il diritto al lavoro, i diritti sindacali, la tutela sociale e il diritto alla formazione professionale dei lavoratori, e il diritto alla tutela dei lavoratori migranti.

La Svizzera ha firmato la Carta sociale il 6 maggio 1976 e il Consiglio federale ne ha raccomandato la ratifica al Parlamento. Quest'ultimo si è tuttavia opposto. Il Governo ha reiterato la propria volontà di ratificare la Carta sociale nel Programma di legislatura 1991­95, come pure nel rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta. Un'iniziativa parlamentare, accolta dal Consiglio nazionale il 29 aprile 1993, ha incaricato la Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica (CSSS-N) di elaborare un disegno di decreto federale che proponesse detta ratifica. Nel corso di un dibattimento svoltosi il 2 ottobre 1996 al Consiglio nazionale, il plenum ha aderito alla proposta della Commissione, presentandole l'incartamento per un più ampio esame.

Nel 2004, su mandato della CSSS-N, l'Amministrazione federale ha preparato un rapporto aggiornato sulla conformità del diritto svizzero con le disposizioni della Carta sociale del 1961 e con quelle della Carta sociale riveduta del 1996. Il 17 dicembre 2004, il Consiglio nazionale ha definitivamente tolto di ruolo l'iniziativa parlamentare presentata dal gruppo socialista nel 1991 (Iv. Pa. 91.419).

3918

4.1.3

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmato da:

Andorra, Regno Unito, Spagna e Turchia

Entrato in vigore:

2 maggio 1968

Il Protocollo n. 4 completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (divieto dell'arresto per debiti, diritto di libera circolazione e d'emigrazione, limitazione delle possibilità d'espulsione).

Secondo l'articolo 37 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone. Un problema analogo si pone per le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera (art. 85 LStr). Queste disposizioni costituiscono un'ingerenza nel diritto di libera circolazione. Tuttavia, in linea di principio possono essere interpretate in modo conforme a quest'ultimo. Avendo manifestato a più riprese l'intenzione di ratificare il Protocollo, il nostro Collegio intende esaminare dapprima le conseguenze pratiche delle disposizioni pertinenti, così da poter valutare la possibilità di aderire a questo strumento, previa consultazione delle cerchie interessate, se del caso apportandovi una riserva.

4.1.4

Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) (STE 128)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria

Firmato da:

Austria, Cipro, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Slovenia e Turchia

Entrato in vigore:

4 settembre 1992

Il Protocollo addizionale completa la Carta sociale garantendo quattro nuovi diritti: diritto alle pari opportunità in materia d'impiego e di professione, senza discriminazione basata sul sesso; diritto all'informazione e alla consultazione; diritto di partecipare alle decisioni sulle condizioni di lavoro; diritto per le persone anziane ad una tutela sociale.

3919

Il 17 dicembre 2004 l'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale è stata tolta di ruolo dal Consiglio nazionale; la possibilità di ratificare il Protocollo non è più all'ordine del giorno. Indicazioni supplementari al numero 4.1.2.

4.1.5

Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (STE 142)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria

Firmato da:

Lussemburgo, Slovenia, Regno Unito e Turchia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti alla Carta sociale europea

Il protocollo di emendamento apporta miglioramenti al meccanismo di controllo previsto dalla Carta. In particolare, ridefinisce i rispettivi ruoli dei diversi organi di controllo e consente al Comitato dei Ministri di adottare raccomandazioni individuali agli Stati che disattendono i loro impegni.

Il 17 dicembre 2004 l'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale è stata tolta di ruolo dal Consiglio nazionale; la possibilità di ratificare il Protocollo non è più all'ordine del giorno. Indicazioni supplementari al numero 4.1.2.

4.1.6

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (STE 158)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia

Firmato da:

Austria, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria

Entrato in vigore:

1° luglio 1998

Il Protocollo addizionale consente ai partner sociali e alle ONG di presentare reclami davanti al Comitato europeo dei diritti sociali (organo ristretto composto di personalità indipendenti, precedentemente denominato Comitato di esperti indipendenti), denunciando un'applicazione insoddisfacente della Carta. Sulla base del rapporto di questo Comitato, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione; in caso di accertamento da parte del Comitato europeo dei diritti sociali di un'applicazione insoddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza dei due terzi dei votanti, una raccomandazione nei confronti della Parte in causa.

3920

Il 17 dicembre 2004 l'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale è stata tolta di ruolo dal Consiglio nazionale; la possibilità di ratificare il Protocollo non è più all'ordine del giorno. Indicazioni supplementari al numero 4.1.2.

4.1.7

Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da:

Austria, Bosnia Erzegovina, Danimarca, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Serbia e Slovacchia, Spagna e Ungheria

Entrata in vigore:

1° luglio 1999

La nuova Carta tiene conto dell'evoluzione della società europea a partire dall'elaborazione della Carta nel 1961 e riunisce, in un solo strumento, tutti i diritti garantiti da quest'ultima e dal suo Protocollo addizionale del 1988 nonché i nuovi diritti adottati dagli Stati e gli emendamenti (diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto all'alloggio; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali e le altre forme di molestie sul posto di lavoro; diritto dei lavoratori con responsabilità familiari alle pari opportunità e alla parità di trattamento; diritto dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda; rafforzamento del principio della non discriminazione; miglioramento della parità di trattamento tra donna e uomo in tutti i settori coperti dal trattato; migliore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei fanciulli sul lavoro e fuori del lavoro; migliore protezione dei disabili).

La Svizzera non prevede di ratificare questo nuovo strumento.

3921

4.1.8

Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) (STE 164)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Georgia, Grecia, Islanda, Lituania, Moldova, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia e Ungheria

Firmata da:

Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Serbia, Svezia, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

1° dicembre 1999

La Convenzione, primo strumento internazionale che istituisce regole cogenti nell'ambito sanitario, mira a tutelare l'essere umano nella sua dignità e identità, dal concepimento sino alla morte, e a garantire a ciascuno, senza discriminazione, il rispetto dell'integrità fisica e degli altri diritti e libertà fondamentali nell'ambito delle ricerche biologiche e mediche. La Convenzione disciplina diversi settori: il consenso del paziente in ambito sanitario, la sfera privata e il diritto all'informazione, il genoma umano, la ricerca scientifica, l'espianto di organi e il prelievo di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto, il divieto di lucro e l'utilizzazione di parti del corpo umano.

La Svizzera ha firmato la Convenzione il 7 maggio 1999. Il 12 settembre 2001, il nostro Collegio ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione. Dopo l'entrata in vigore della legge sui trapianti (1° luglio 2007; RS 810.21), le Camere federali hanno ripreso l'esame della Convenzione in vista della sua ratifica.

4.1.9

Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina, concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) (STE 168)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Georgia, Grecia, Islanda, Lituania, Moldova, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria

Firmato da:

Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Entrato in vigore:

1° marzo 2001

3922

Il Protocollo vieta qualsiasi intervento finalizzato a creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano, vivente o deceduto. Tale divieto è assoluto; la clonazione di un essere umano non è compatibile con la dignità e la protezione dell'identità dell'essere umano.

Solo gli Stati che hanno parimenti firmato e ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina possono firmare o ratificare questo Protocollo addizionale. La Svizzera ha firmato il Protocollo il 7 maggio 1999. Il 12 settembre 2001, il nostro Consiglio ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione e del Protocollo addizionale. L'esame è stato però sospeso per portare a termine quello sulla legge sui trapianti. È ripreso nel 2007 (cfr. n. 4.1.8) e sta ormai per concludersi.

4.1.10

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Albania, Armenia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Finlandia, Georgia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Serbia, Spagna e Ucraina

Firmato da:

Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ungheria

Entrato in vigore:

1° maggio 2005

Il Protocollo n. 12 alla CEDU contiene, nell'articolo 1, un divieto generale di discriminazione applicabile a tutti i settori della vita pubblica e privata, indipendentemente dal motivo.

In quest'ambito, ricordiamo la nostra prassi costante di non firmare uno strumento internazionale che non siamo certi di poter ratificare. Pur riconoscendo l'importanza di questo nuovo strumento, dobbiamo constatare che la sua portata e le conseguenze insorgenti dalla sua applicazione per l'ordinamento giuridico svizzero sono tuttora difficilmente valutabili (campo d'applicazione, margine discrezionale consentito agli Stati, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questa ragione abbiamo, per il momento, rinunciato ad aderirvi. Ciò nonostante, in vista della firma e della ratifica del Protocollo n. 12, proseguiremo l'analisi delle possibilità di attuazione nel nostro Paese e procederemo, se del caso, a una consultazione dei Cantoni.

3923

4.1.11

Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) (STE 186)

Priorità per la Svizzera: A Ratificato da:

Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Islanda, Moldova e Slovenia e Ungheria

Firmato da

Finlandia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Serbia, Spagna, Svizzera e Ucraina

Entrato in vigore:

1° maggio 2006

Le disposizioni di questo Protocollo disciplinano sia l'espianto di organi e tessuti da defunti sia il dono di organi e tessuti da parte di persone viventi. Lo scopo è di preservare la dignità, l'identità e l'integrità degli esseri umani nell'ambito del trapianto di organi e tessuti di origine umana. Benché le disposizioni del Protocollo riguardino il più sovente gli organi e i tessuti di origine umana, il Protocollo si applica anche alle cellule e in particolare alle cellule staminali. Il suo campo d'applicazione non comprende, però, i tessuti e gli organi riproduttivi, i tessuti e gli organi prelevati su embrioni o feti come pure il sangue e i prodotti sanguigni.

L'adesione a questo Protocollo è aperta solo agli Stati che hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. La Svizzera ha firmato questo Protocollo addizionale l'11 luglio 2002; la ratifica dovrebbe poter intervenire dopo la conclusione dei dibattiti parlamentari sulla ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Il messaggio che propone l'approvazione del Protocollo addizionale è in fase di elaborazione; dovrebbe essere presentato al Parlamento ancora nel corso del 2008.

4.1.12

Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2004) (STE 195)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Ungheria

Firmato da:

Danimarca, Georgia, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Svezia, Turchia e Ucraina

Entrato in vigore:

1° settembre 2007

Questo Protocollo addizionale mira a proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e a garantire le libertà e i diritti fondamentali in qualsiasi attività della ricerca biomedica che comporta interventi sull'essere umano. Esso concretizza i principi enunciati a tal proposito nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina e in particolare fissa taluni principi fondamentali da rispettare nell'ambito

3924

della ricerca sull'essere umano, come per esempio la necessità del consenso informato («informed consent») e dell'esame indipendente dei progetti di ricerca.

La firma del Protocollo addizionale è rimasta in sospeso in quanto era in corso l'elaborazione di una legge federale sulla ricerca sull'essere umano (legge sulla ricerca umana). Il Protocollo potrà essere firmato, e in seguito ratificato, dopo o durante l'esame della legge sulla ricerca umana da parte del Camere federali. Tale esame dovrebbe svolgersi nel corso del 2009.

4.1.13

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) (STE 197)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Albania, Armenia, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Georgia, Lettonia, Malta, Moldova, Norvegia, Portogallo, Romania e Slovacchia

Firmata da:

Andorra, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia e Ucraina

Entrata in vigore:

1° febbraio 2008

L'obiettivo di questa convenzione è la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme (sfruttamento sessuale, lavoro forzato, traffico d'organi), a livello nazionale e internazionale. Essa fissa norme giuridiche nei settori del diritto penale, dell'aiuto alle vittime, del diritto degli stranieri e della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. Essa mira inoltre a rafforzare la prevenzione e a limitare la domanda. Rispetto ai protocolli delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani, la convenzione del Consiglio d'Europa prevede disposizioni più vincolanti nel settore della protezione delle vittime e dei testimoni. Essa prevede pure un meccanismo di vigilanza indipendente che dovrà garantirne l'applicazione.

L'ordinamento giuridico svizzero è ampiamente in sintonia con il contenuto della Convenzione. Un adeguamento necessario riguarda la protezione extraprocedurale dei testimoni. A livello federale mancano analoghi provvedimenti di protezione extraprocedurale nell'ambito del perseguimento penale della Confederazione. Tali provvedimenti toccano peraltro direttamente la competenza cantonale. Una consultazione svolta tra i Cantoni nel primo trimestre del 2008 ha evidenziato che questi approvano la firma della convenzione e che auspicano che la protezione extraprocedurale dei testimoni sia regolamentata. Per l'inizio dell'estate 2008 si prevede di sottoporre al Consiglio federale una relativa proposta di firma. La data della successiva ratifica dipenderà dall'attuazione su scala nazionale della normativa sulla protezione dei testimoni.

3925

4.2

Libera circolazione delle persone

4.2.1

Convenzione europea sul domicilio (1955) (STE 019)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmata da:

Austria, Francia e Islanda

Entrata in vigore:

23 febbraio 1965

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad agevolare ai cittadini delle altre Parti un soggiorno prolungato o permanente sul proprio territorio. Istituisce inoltre il principio della parità di trattamento tra cittadini stranieri e nazionali quanto all'esercizio di un'attività lucrativa.

La Convenzione non consente alle Parti di praticare una politica di ammissione che tenga conto dei fattori demografici. Anche i fattori economici e sociali sono presi in considerazione solo in maniera limitata (cfr. art. 10: «a meno che seri motivi di carattere economico e sociale si oppongano al conferimento dell'autorizzazione»).

Di conseguenza, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) entrata in vigore il 1° gennaio 2008, in particolare con il sistema d'ammissione binario. La LStr mantiene, per i cittadini di Stati al di fuori dello spazio UE/AELS, lo stesso sistema di ammissione sancito dalla legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e dall'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS).

Secondo l'articolo 3 LStr, la loro ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa deve servire, da un lato, gli interessi dell'economia svizzera e garantire l'integrazione duratura degli stranieri nel mercato del lavoro, e, dall'altro, tenere conto del contesto sociale e socio-politico. I bisogni culturali e scientifici della Svizzera devono essere presi in considerazione in modo adeguato. Nell'ammissione di stranieri occorre inoltre tener conto dell'evoluzione socio-demografica del nostro Paese. La nuova legge mantiene le misure volte a limitare il numero di stranieri, dando la priorità ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS. Inoltre, i motivi di allontanamento o di espulsione previsti dalla LStr si spingono più in là del motivo unico previsto nell'articolo 3 della Convenzione.

Si noti peraltro che, dall'entrata in vigore della LStr, gli stranieri, una volta ammessi in Svizzera, beneficiano di una più ampia mobilità geografica e professionale.

In considerazione di quanto precede, l'adesione alla Convenzione non può essere considerata perché imporrebbe alla Svizzera un alleggerimento progressivo delle misure restrittive. Inoltre, la Svizzera ritiene che l'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle
persone, concluso con i Paesi membri dell'UE e dell'AELS ed entrato in vigore nel giugno 2002, sia la via più appropriata per disciplinare i settori interessati dalla Convenzione europea sul domicilio.

3926

4.3

Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità)

4.3.1

Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (STE 061)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Grecia, Norvegia, Portogallo e Spagna

Firmata da:

Austria, Germania, Islanda e Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La Convenzione instaura un regime particolare applicabile alle funzioni consolari tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La Svizzera è parte alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), che regola in modo soddisfacente a livello universale i principali problemi posti dalle relazioni consolari. Non riteniamo auspicabile istaurare, oltre alla Convenzione di Vienna e al diritto consuetudinario internazionale, un regime particolare per gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Non è quindi il caso di ratificare detta Convenzione.

4.3.2

Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (STE 061A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Norvegia e Portogallo

Firmato da:

Austria, Germania e Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo è volto ad assicurare ai rifugiati un'effettiva protezione consolare. Si tratta di un regime particolare di cui beneficerebbero i cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Svizzera non ritiene opportuno ampliare le funzioni consolari in favore di cittadini di Stati membri del Consiglio d'Europa oltre quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari; non prevede quindi di ratificare il presente Protocollo.

3927

4.3.3

Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (STE 061B)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Portogallo e Spagna

Firmato da:

Germania e Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo rende applicabili all'aviazione civile le disposizioni relative alla navigazione marittima contenute negli articoli 28­41 della Convenzione europea dell'11 dicembre 1967 sulle funzioni consolari, sempre che siano applicabili. Questo riferimento lascia molte questioni in sospeso.

A 41 anni dall'elaborazione del Protocollo, la necessità di una sua ratifica non si è ancora manifestata.

4.4

Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa

4.4.1

Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) (STE 043)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia

Firmata da:

Moldova e Portogallo

Entrata in vigore:

28 marzo 1968

Indicazioni supplementari al numero 4.4.9.

4.4.2

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna

Firmata da:

Grecia, Malta, Portogallo e Svizzera

Entrato in vigore:

1° novembre 1982

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti a prestarsi mutua assistenza per la notificazione di documenti amministrativi. Essa prevede la designazione, in ciascuno Stato, di un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione

3928

provenienti dall'estero e di evaderle. La Convenzione stabilisce inoltre le modalità di notificazione applicabili.

Benché codifichi la prassi in vigore tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa, la Convenzione è stata ratificata finora solo da otto Stati su quarantasette, tra cui tutti i Paesi vicini della Svizzera, tranne il Liechtenstein. Occorrerà valutare la possibilità di una ratifica anche da parte della Svizzera. Il settore dell'assistenza amministrativa è pure oggetto di un esame approfondito. Il nostro Collegio preparerà, probabilmente ancora quest'anno, un documento di base sulle questioni legislative riguardanti l'assistenza amministrativa transfrontaliera. In particolare, verrà esaminata anche la Convenzione.

4.4.3

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 095)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia

Firmato da:

Francia, Germania e Portogallo

Entrato in vigore:

8 settembre 1978

Indicazioni supplementari al numero 4.4.9.

4.4.4

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 096)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Belgio, Lussemburgo, Norvegia e Paesi Bassi

Firmato da:

Francia e Germania

Entrato in vigore:

17 ottobre 1983

Indicazioni supplementari al numero 4.4.9.

3929

4.4.5

Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Azerbaigian, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo e Portogallo

Firmata da:

Svizzera e Turchia

Entrata in vigore:

1° gennaio 1983

Finalità centrale di questa Convenzione sono lo scambio di informazioni concernenti il diritto, i regolamenti e gli usi amministrativi degli Stati contraenti e l'esecuzione di commissioni rogatorie in materia amministrativa. In tal senso, la Convenzione prevede l'istituzione di un sistema di uffici centrali analogo a quello previsto dalla Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (STE 094).

La Convenzione è stata ratificata finora solo da sei Stati su quarantasette. Tale situazione può essere spiegata dal fatto che gli Stati esitano ad accettare i nuovi metodi di cooperazione preconizzati. Peraltro, le ragioni già esposte più sopra circa la Convenzione STE 094 si oppongono al conferimento di una priorità più elevata.

4.4.6

Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) (STE 127)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Azerbaigian, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Svezia e Stati Uniti

Firmata da:

Canada e Ucraina

Entrata in vigore:

1° aprile 1995

Per il suo contenuto, la Convenzione è finalizzata ad instaurare una cooperazione su larga scala tra le autorità fiscali nazionali nei settori dell'accertamento e della riscossione dell'imposta. Essa prevede soprattutto uno scambio di dati su situazioni fiscali.

La Convenzione contrasta al tempo stesso con taluni principi giuridici della Svizzera e con la sua concezione della cooperazione internazionale. Non opera infatti una chiara distinzione tra assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria in materia penale, distinzione peraltro necessaria, soprattutto rispetto alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1), che esclude l'assistenza giudiziaria in materia fiscale, salvo in caso di frode. Inoltre, i diversi reati fiscali menzionati nel testo della Convenzione non sono definiti e non è quindi garantito il principio della specificità. A nostro avviso, la Convenzione è incompatibile, sotto diversi aspetti, anche con i principi e con le norme relative alla protezione dell'individuo, protezione peraltro sostenuta dal Consiglio d'Europa. La ratifica non appare dunque opportuna.

3930

4.4.7

Convenzione europea su taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (STE 136)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Cipro

Firmata da:

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

In base a questa Convenzione, il curatore di un fallimento internazionale è investito di talune competenze concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni del debitore. La Convenzione consente l'apertura di fallimenti paralleli negli Stati parte.

Se dovesse essere ratificata da un gran numero di Stati, la Convenzione rafforzerebbe la cooperazione nelle relazioni internazionali e garantirebbe un migliore e più equo trattamento dei creditori. L'applicazione di questo strumento esigerebbe un notevole rafforzamento dell'assistenza amministrativa.

4.4.8

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Albania, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia

Firmata da:

Cipro, Lituania, Regno Unito, Repubblica Ceca e Slovenia

Entrata in vigore:

1° maggio 1997

La Convenzione prevede vari diritti per gli stranieri residenti in un Paese, suddivisi in tre capitoli: A: libertà di espressione, di riunione e d'associazione; B: diritto di creare organi consultivi che rappresentano i residenti stranieri a livello comunale; C: diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale. È possibile un'adesione «su misura», in quanto gli Stati membri, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, possono scegliere di limitare il loro impegno soltanto al capitolo A, o ai capitoli A e B, e completare in seguito la loro adesione (art. 1 della Convenzione).

Sotto il profilo giuridico, niente impedisce alla Svizzera di ratificare questa Convenzione relativamente al capitolo A, poiché la Costituzione federale accorda già agli stranieri i diritti in questione. Una simile misura costituirebbe un segnale politico importante ora che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compiono sforzi non indifferenti per favorire l'integrazione degli stranieri.

I diritti di cui è questione nei capitoli B e C sono in primo luogo di competenza cantonale. Per quanto concerne il capitolo B, sarebbe opportuno procedere a un'analisi della situazione nell'insieme dei Cantoni prima di decidere. Invece, rispetto al capitolo C, la Svizzera dovrebbe rinunciare a un impegno immediato. Comunque, la ratifica di questa Convenzione da parte svizzera presuppone un'intensa concertazione a livello cantonale e comunale.

3931

4.4.9

Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (STE 149)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Francia, Italia e Paesi Bassi

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

24 marzo 1995

I quattro strumenti giuridici STE 043, 095, 096 e 149 hanno una duplice finalità: la parte I (sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza) non è più applicabile ed è stata sostituita dalla Convenzione STE 166. La parte II intende ottenere che un cittadino di più Stati compia i propri obblighi militari soltanto rispetto ad uno di essi.

Da parte svizzera niente si oppone alla firma della parte II dell'accordo. Tutti i problemi specifici relativi al sistema svizzero di milizia non sono però risolti in maniera soddisfacente. L'Accordo può, tuttavia, migliorare leggermente la situazione attuale nei confronti degli Stati firmatari con i quali la Svizzera non ha concluso convenzioni bilaterali sul servizio militare dei pluricittadini. Infine, la firma dello strumento consentirebbe altresì di considerare che la modifica della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera incoraggia un numero sempre crescente di Svizzeri ad acquisire la doppia nazionalità. Per tali motivi, la Svizzera cerca di concludere convenzioni bilaterali concernenti il servizio militare dei pluricittadini, in particolare con i Paesi limitrofi. Convenzioni di questo tipo sono già applicabili con la Francia, l'Austria e l'Italia, e un'altra potrà essere prossimamente conclusa con la Germania.

4.4.10

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Albania, Austria, Danimarca, Germania, Islanda, Macedonia, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmata da:

Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Polonia e Russia

Entrata in vigore:

1° marzo 2000

La Convenzione codifica per la prima volta a livello internazionale i principi e regole essenziali valide in materia di cittadinanza. Essa verte sull'acquisto e perdita della cittadinanza, la procedura, la pluricittadinanza, il servizio militare caso di pluricittadinanza e le conseguenze della successione di Stati in materia nazionalità.

3932

le la in di

Per quanto concerne la naturalizzazione, la Convenzione vieta ogni discriminazione basata sul sesso, la religione, la razza, il colore della pelle, l'origine nazionale o etnica. Non sono ammesse riserve. La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha dimostrato che il diritto svizzero rispetta tale principio. Tuttavia, un'iniziativa popolare, che sarà posta in votazione il 1° giugno 2008, tenta di invalidare questa giurisprudenza. Considerata l'incertezza dell'esito della votazione e dell'applicazione futura della giurisprudenza del Tribunale federale, la Svizzera è per ora nell'impossibilità di firmare la Convenzione.

4.5

Diritto civile

4.5.1

Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) (STE 077)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia

Firmata da:

Danimarca, Germania, Regno Unito e Ucraina

Entrata in vigore:

20 marzo 1976

La Convenzione prevede per ogni Stato contraente l'istituzione di uno o più organismi presso i quali taluni testamenti dovranno essere registrati. Questi organismi forniscono agli interessati, dopo il decesso di un testatore, informazioni sul testamento depositato. In ogni Stato contraente un organismo centrale si incarica dei collegamenti internazionali per facilitarli.

La ratifica di questo strumento non presuppone soltanto modifiche legislative, tra cui l'adeguamento degli articoli 498 segg. del Codice civile, ma anche un aumento del lavoro per l'Amministrazione federale incaricata delle relazioni internazionali.

Siccome il sistema di iscrizione previsto dalla Convenzione serve unicamente ad agevolare la ricerca di un testamento, ma non offre alcuna garanzia in materia, la necessità di ratifica non appare evidente. La Federazione dei notai svizzeri ha tuttavia riveduto il proprio atteggiamento inizialmente negativo e ha allestito un registro dei testamenti su base privata che, a suo dire, funziona bene. Tenuto conto di questi elementi una ratifica della Convenzione può essere presa in considerazione.

3933

4.5.2

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (STE 160)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia e Ucraina

Firmata da:

Austria, Croazia, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna e Svezia

Entrata in vigore:

1° luglio 2000

La Convenzione contiene un certo numero di misure procedurali che consentono ai fanciulli di far valere i loro diritti e prevede l'istituzione di un Comitato Permanente incaricato di trattare le questioni poste dalla Convenzione. Promuove i diritti dei fanciulli nelle procedure davanti a un tribunale.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo ed è pertanto vincolata dagli obblighi che ne derivano, di cui alcuni direttamente applicabili dalle istanze giudiziarie svizzere. È superfluo quindi per la Svizzera aderire a un altro strumento internazionale che non apporta alcun miglioramento allo statuto dei fanciulli rispetto a quello già garantito nel nostro Paese. Sul piano interno, la modifica del Codice civile svizzero in materia di divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, prevede già i diritti procedurali (diritto di essere ascoltato, diritto di essere rappresentato) che la Convenzione in esame vorrebbe garantire.

Data la situazione, la sua ratifica non è necessaria.

4.5.3

Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) (STE 192)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Albania, Repubblica Ceca, Romania, San Marino e Ucraina

Firmata da:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Malta, Moldova, Polonia, Portogallo e Turchia

Entrata in vigore:

1° settembre 2005

La Convenzione si prefigge di migliorare certi aspetti relativi al diritto di visita ­ nazionale e transnazionale ­ e, in particolare, di precisare e rafforzare il diritto fondamentale dei minori e dei loro genitori di mantenere relazioni personali e contatti diretti regolari. Tale diritto può essere esteso, se del caso, alle relazioni di un minore con altre persone che non sono i genitori, in particolare allorché esistono legami di parentela. In questo ambito, la Convenzione è finalizzata a definire i principi generali applicabili alle decisioni in materia di relazioni personali, come pure le misure di protezione e le garanzie appropriate atte ad assicurare il corretto svolgimento delle visite e il ritorno immediato dei minori al loro termine. Stabilisce, inoltre, una cooperazione tra tutti gli organi e le autorità interessate dalle decisioni relative alle relazioni personali e rafforza l'attuazione degli strumenti giuridici 3934

internazionali pertinenti. Si rivolge anche ai Paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa ed è quindi aperta alla loro adesione. Finora, la Convenzione è stata ratificata da pochi Stati. Una sua ratifica non è prioritaria nemmeno per la Svizzera.

4.6

Diritto delle obbligazioni

4.6.1

Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (STE 029)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia

Firmata da:

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Polonia

Entrata in vigore:

22 settembre 1969

La Convenzione istituisce un regime unitario di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile che disciplina l'indennizzo delle vittime di infortuni causati da autoveicoli.

Dal momento che la Svizzera è integrata nel sistema di diritto privato della carta verde, che persegue gli stessi obiettivi della Convenzione, la ratifica di quest'ultima non ha alcun interesse per il nostro Paese.

4.6.2

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) (STE 041)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Polonia, Regno Unito, Serbia e Slovenia

Firmata da:

Austria, Georgia, Grecia, Paesi Bassi e Turchia

Entrata in vigore:

15 febbraio 1967

La Convenzione mira ad armonizzare le norme sulla responsabilità degli albergatori e a migliorare la protezione dei viaggiatori.

Conviene rammentare che gli ambienti interessati svizzeri, consultati a due riprese, si erano pronunciati contro una sua ratifica. Dopo la pubblicazione del quarto rapporto, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) ha tentato una seconda volta di allestire una convenzione sul contratto alberghiero che disciplinasse anche la responsabilità dell'albergatore per i beni recati seco dai viaggiatori. Tale tentativo ha suscitato solo un moderato interesse da parte dei governi.

In queste condizioni la ratifica della convenzione non è presa in considerazione.

3935

4.6.3

Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (STE 042)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Moldova

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

25 gennaio 1965

Questo Accordo sostituisce talune norme che figurano nella Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale elaborata nel 1961 sotto l'egida della CEE/ONU. Il testo prevede che l'autorità giudiziaria potrà regolare, su richiesta della parte più diligente, le difficoltà relative alla costituzione o al funzionamento di una giurisdizione arbitrale.

La questione dell'adesione della Svizzera a questo strumento per ora non si pone, dato che il nostro Paese non ha ratificato la Convenzione europea del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale.

4.6.4

Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (STE 056)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Belgio

Firmata da:

Austria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione mira a unificare il diritto d'arbitrato tra gli Stati ratificanti.

La Convenzione ha finora suscitato scarso interesse tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il suo esame rivela una certa somiglianza tra i principi fondamentali ivi sanciti e quelli del Concordato intercantonale sull'arbitrato del 1968 (RS 279).

Sussistono, tuttavia, alcune incompatibilità.

4.6.5

Convenzione europea sul domicilio (1966) (STE 057)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Lussemburgo

Firmata da:

Belgio, Germania e Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

3936

In virtù di questa Convenzione, le società di uno Stato contraente beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato parte, dello stesso trattamento delle società nazionali.

Inoltre, la Convenzione istituisce un diritto di domicilio a prescindere dalla nazionalità degli interessati, in favore di una certa categoria di personale delle aziende straniere, qualora tale personale, in virtù delle particolari competenze di cui dispone, sia necessario per l'allestimento dell'azienda o il suo buon funzionamento.

La revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41), entrata in vigore il 1° ottobre 1997, ha notevolmente ridotto la discriminazione tra le società nazionali e quelle straniere per quanto concerne l'acquisto di immobili. Le società straniere soggiacciono al regime dell'autorizzazione soltanto se l'immobile viene adibito a uso abitativo.

La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le sue ordinanze d'esecuzione sono state abrogate il 31 dicembre 2007. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli stranieri (LStr). Una parte delle disposizioni della Convenzione non erano conciliabili con la LDDS e non lo sono tuttora nemmeno con la LStr e le sue ordinanze d'esecuzione (in particolare con l'OASA; RS 142.201). Ciò riguarda in particolare il diritto di soggiorno di cui godono, indipendentemente dalla nazionalità degli interessati, le summenzionate categorie di persone. La LStr e le sue ordinanze d'esecuzione prevedono a tal proposito restrizioni d'accesso più severe. Inoltre, la Convenzione non è conciliabile con il sistema d'ammissione binario, che con la LStr è stato ormai iscritto a livello di legge. Il sistema d'ammissione binario distingue fra cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS (ammissione nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione) e cittadini di Stati terzi (ammissione nel quadro della LStr).

4.6.6

Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) (STE 060)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Lussemburgo

Firmata da:

Austria, Francia e Germania

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione conferisce al debitore la facoltà di pagare in valuta locale e permette al creditore di formulare le proprie conclusioni giudiziali nella valuta alla quale ha diritto.

La Convenzione ha una certa similitudine con l'articolo 84 del Codice delle obbligazioni; una sua ratifica richiederebbe una modifica del Codice che non ci sembra attualmente opportuna. I lavori del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sul tema «Diritto e inflazione» hanno evidenziato un numero importante di problemi che non si potrebbero risolvere con la Convenzione.

3937

4.6.7

Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) (STE 072)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito

Entrata in vigore:

11 febbraio 1979

La Convenzione istituisce un sistema di opposizione per i titoli al portatore con circolazione internazionale che sono stati rubati o smarriti o di cui il detentore è stato privato in altro modo. Un elenco dei titoli ritenuti internazionali è redatto e aggiornato dal Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

La Convenzione sancisce il sistema dell'opposizione, mentre in Svizzera la circolazione dei titoli è retta da una procedura di annullamento. Un elenco internazionale delle opposizioni, compilato in virtù della Convenzione, si aggiunge alle liste nazionali. Questo fatto, aggiunto alla complessità delle procedure previste dalla Convenzione, comporterebbe nel nostro Paese una certa insicurezza giuridica. Dato che le cerchie interessate nel nostro Paese hanno sempre criticato una simile normativa, riteniamo inopportuno aderire alla Convenzione.

4.6.8

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) (STE 075)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Germania e Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La Convenzione prevede essenzialmente che il pagamento sia fatto alla residenza abituale del creditore tranne ove questi esiga che venga effettuato in un altro luogo di residenza. Le spese e perdite risultanti dal mutamento del luogo di pagamento vanno a carico del creditore.

La ratifica della Convenzione richiede alcune modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 74 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 CO) che, nella situazione attuale, non riteniamo opportune. Come già rilevato (cfr. n. 4.6.6), i risultati ottenuti dal Comitato di esperti del Consiglio d'Europa che ha trattato il tema «Diritto e inflazione» fanno ritenere poco opportuna la ratifica di questo strumento.

3938

4.6.9

Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (STE 079)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

­

Firmata da:

Germania, Norvegia e Svizzera

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione mira ad armonizzare il diritto della responsabilità civile per incidenti stradali e in particolare per quanto concerne l'introduzione di una responsabilità (oggettiva) di rischio.

La Svizzera sarebbe di massima disposta a ratificare la Convenzione, che ha già firmato; la difficoltà risiede nel fatto che sarebbe pressoché la sola (con la Norvegia) a farlo. Anche la Germania, che pure l'aveva firmata, ritiene di non poter più prendere in considerazione una ratifica. Il Comitato di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa aveva deciso nel 1983 di rinunciare alla revisione della Convenzione.

Di conseguenza, le probabilità che questo strumento entri in vigore sono praticamente inesistenti.

4.6.10

Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) (STE 091)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Belgio, Francia e Lussemburgo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Svizzera ha adottato una legge sulla responsabilità per danni derivanti da prodotti, prendendo a modello la direttiva 85/374/CE. Se la Convenzione del Consiglio d'Europa fosse modificata per allinearla alla direttiva CE, la Svizzera potrebbe considerarne la ratifica.

4.6.11

Convenzione sulle operazioni insider (1988) (STE 130)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Cipro, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Svezia

Firmata da:

Slovenia

Entrata in vigore:

1° ottobre 1991

La Convenzione mira a creare reciproca assistenza mediante scambio di informazioni tra le Parti per garantire la necessaria trasparenza qualora appaiano sospette talune 3939

operazioni di borsa. In caso di perseguimento penale che necessiti una cooperazione internazionale, tale assistenza sarà concessa conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE 030), sempre che siano riuniti gli elementi costitutivi dell'operazione insider, definiti nella presente Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa è stata modellata sull'articolo 161 CP, disposizione sul reato insider in vigore dal 1° luglio 1988, in particolare per la definizione dell'operazione finanziaria irregolare. La Convenzione obbliga le Parti a scambiarsi informazioni sul piano dell'assistenza amministrativa. L'applicazione dell'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) consente di firmare la Convenzione. Infatti, dall'entrata in vigore della legge citata nel 1996, la Svizzera può collaborare ai sensi della presente Convenzione a livello amministrativo.

4.6.12

Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 133)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Cipro, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Svezia

Firmato da:

Slovenia

Entrato in vigore:

1° ottobre 1991

Il Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider comprende una clausola di sconnessione (art. 1 del Protocollo). È opportuno non aderire al Protocollo finché non sarà chiaro che le informazioni trasmesse dalla Svizzera ai Paesi membri dell'Unione europea sono trattate conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa e all'articolo 38 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

4.6.13

Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (STE 150)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

­

Firmata da:

Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione prevede una responsabilità causale aggravata per attività pericolose (operazioni con sostanze pericolose o con organismi nocivi). Questa responsabilità si applica ai danni causati alle persone, ai beni e all'ambiente. Deve essere garantita,

3940

per esempio, da un'assicurazione. La Convenzione disciplina anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente e la legittimazione attiva delle organizzazioni.

È poco probabile che la Convenzione entri in vigore a breve termine, perché ciò presuppone la ratifica da parte di tre Stati.

4.6.14

Convenzione civile sulla corruzione (1999) (STE 174)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da:

Andorra, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna

Entrata in vigore:

1° ottobre 2003

Questa Convenzione costituisce il primo tentativo di definire norme comuni, sul piano internazionale nel settore del diritto civile, contro la corruzione. In linea di massima, esige dagli Stati contraenti di prevedere nel diritto interno rimedi giuridici efficaci per le parti lese da atti di corruzione.

Già ora il diritto svizzero adempie in gran parte le esigenze della Convenzione; esiste tuttavia incompatibilità su due punti. In primo luogo, la Convenzione impone l'adozione di un termine (relativo) di prescrizione di tre anni dalla data alla quale la parte lesa ha avuto conoscenza ­ o avrebbe, ragionevolmente, dovuto avere conoscenza ­ del danno e dell'identità dell'autore. Secondariamente, prevede l'indennizzo integrale dei danni subiti in ragione dell'atto di corruzione.

Poiché la Convenzione non consente riserve alle sue disposizioni, una ratifica da parte Svizzera potrebbe intervenire solo in concomitanza con una revisione del diritto interno. Nessuna decisione in merito può essere presa prima che tale revisione sia compiuta.

3941

4.7

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

4.7.1

Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) (STE 051)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ucraina

Firmata da:

Danimarca, Germania, Grecia, Malta e Turchia

Entrata in vigore:

22 agosto 1975

La Convenzione mira a organizzare un sistema di cooperazione internazionale atto a consentire, sul territorio di uno Stato contraente, l'applicazione di misure pronunciate in un altro Stato parte. La Convenzione non concerne soltanto l'applicazione delle misure di vigilanza, ma prevede anche l'esecuzione di una pena pronunciata dallo Stato richiedente o addirittura la remissione della causa allo Stato richiesto.

Con la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) la Svizzera si è dotata dei mezzi che le consentono di attuare i principi contenuti nella Convenzione. Tuttavia, dato che questa Convenzione non è applicata nemmeno tra gli Stati che l'hanno ratificata, una ratifica da parte del nostro Paese non apporterebbe alcun miglioramento nella pratica.

4.7.2

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1986) (STE 052)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Cipro, Danimarca, Francia, Romania e Svezia

Firmata da:

Austria, Belgio, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Turchia

Entrata in vigore:

18 luglio 1972

La Convenzione mira a combattere la violazione delle norme sulla circolazione stradale commessa da cittadini di uno Stato parte sul territorio di un altro Stato parte.

Lo Stato nel quale è stata commessa l'infrazione può chiedere allo Stato di residenza dell'autore di esercitare il perseguimento o di procedere all'esecuzione di una sentenza o di una decisione pronunciata nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione.

La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) consentirebbe alla Svizzera di ratificare la Convenzione in questione. Tuttavia, tenuto conto dello scarso successo di questo strumento, una sua ratifica non dovrebbe avere luogo in un prossimo futuro. Un'adesione del nostro Paese, che dipenderà dai futuri orientamenti in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa, risulta tanto meno urgente in quanto le nostre autorità sono già competenti a perseguire e

3942

reprimere talune infrazioni stradali commesse all'estero sia da svizzeri sia da cittadini stranieri residenti in Svizzera (art. 101 LCStr; RS 741.01).

4.7.3

Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (STE 070)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Georgia, Islanda, Lettonia, Lituania, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da:

Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia

Entrata in vigore:

26 luglio 1974

Secondo questa Convenzione, ciascuno Stato contraente ha la competenza di procedere all'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato parte, su richiesta di quest'ultimo, se il reato motivante la sanzione costituisce reato anche secondo la legislazione dello Stato sollecitato e se la sentenza pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

La normativa della Convenzione si scosta in numerosi punti dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). A questo va aggiunto che il sistema d'esecuzione previsto nella Convenzione differisce anche da quello previsto in altre convenzioni (p. es. Convenzione STE 052) e che i casi di applicazione tra Stati parte sono poco numerosi. Tenuto conto dello scarso successo di questo strumento, per il momento riteniamo superflua una sua ratifica.

4.7.4

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (STE 071)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Italia e Turchia

Firmata da:

Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Uno Stato può essere invitato a rimpatriare un minore se la presenza di costui sul territorio dello Stato richiesto risulta contraria alla volontà della persona detentrice dell'autorità parentale o incompatibile con un provvedimento protettivo o rieducativo preso nello Stato richiedente o, infine, se la sua presenza sul territorio dello Stato richiedente risulta necessaria a seguito di una procedura avviata in questo Stato.

Per la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa la Convenzione è inaccettabile anche per la complessità delle sue procedure. Il Segretariato stesso del Consiglio d'Europa la ritiene troppo ambiziosa. Inoltre, talune sue disposizioni sono 3943

incompatibili con quelle della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e con la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, entrata in vigore per il nostro Paese il 4 febbraio 1969 (RS 0.211.231.01). Dato che la Convenzione è stata ratificata soltanto da due Stati membri, il Segretariato del Consiglio d'Europa ritiene che questo strumento non entrerà mai in vigore. Data la situazione, la Svizzera può rinunciare alla ratifica.

4.7.5

Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (STE 073)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Albania, Armenia, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da:

Azerbaigian, Belgio, Croazia, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Russia, Slovenia e Ungheria

Entrata in vigore:

30 marzo 1978

Questa Convenzione consente allo Stato contraente di perseguire, secondo la propria legge penale e su richiesta di un altro Stato contraente, ogni reato cui la legge penale di questo Stato risulti applicabile.

La Convenzione verte su una materia complessa, che necessita modifiche legislative e comporta difficoltà di applicazione. La normativa della Convenzione si scosta inoltre su diversi punti dall'AIMP (RS 351.1). Per il momento conviene attendere l'evoluzione della situazione in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa.

4.7.6

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (STE 082)

Priorità per la Svizzera: C/D Ratificata da:

Belgio, Paesi Bassi e Romania

Firmata da:

Bosnia Erzegovina, Francia e Ucraina

Entrata in vigore:

27 giugno 2003

Secondo la Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure che escludano la prescrizione per i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra specificati in taluni trattati internazionali nonché per violazioni analoghe del diritto bellico.

La Convenzione è stata ratificata solo da tre Stati. Il principio dell'imprescrittibilità è già disposto dalla maggior parte delle legislazioni nazionali. La Svizzera si è adeguata alle esigenze della Convenzione modificando l'articolo 101 del Codice penale e aggiungendo un articolo 56bis al Codice penale militare, due disposizioni che prevedono appunto l'imprescrittibilità dei reati previsti dalla Convenzione (cfr.

3944

art. 109 cpv. 2 AIMP; RS 351.1). La ratifica di questo strumento non è quindi più necessaria sul piano del diritto materiale. L'opportunità dell'adesione può essere riesaminata nell'ambito delle misure complementari in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Appare tuttavia poco utile affrontare una procedura di ratifica della Convenzione in considerazione delle reazioni per lo più negative ottenute in occasione della consultazione, del limitato valore aggiunto di questa operazione e del fatto che la definizione dei crimini che figura nella Convenzione è in parte obsoleta.

4.7.7

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da:

Malta e Svizzera

Entrato in vigore:

12 aprile 1982

Questo Protocollo aggiuntivo sopprime la possibilità offerta dalla Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notifica degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe (sospensione, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o interruzione dell'esecuzione). Infine, completa lo scambio di informazioni sul casellario giudiziario.

Le Camere federali hanno approvato il Protocollo il 4 ottobre 1985, riservandosi di non accettare il titolo I (assistenza giudiziaria in materia fiscale). Con questo rifiuto viene meno l'elemento essenziale dello strumento, che è così privato della sua sostanza. Inoltre, la ratifica alle condizioni decise dalle Camere federali potrebbe sollevare problemi nell'applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP (RS 351.1), perché la Svizzera sarebbe costretta a rifiutare l'assistenza giudiziaria per i reati fiscali. Queste ragioni hanno spinto il Consiglio federale a rinunciare per il momento a ratificare il Protocollo in questione.

3945

4.7.8

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (STE 101)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Azerbaigian, Cipro, Danimarca, Germania, Islanda, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Svezia

Firmata da:

Georgia, Grecia, Irlanda, Malta, Regno Unito, Russia, Spagna e Turchia

Entrata in vigore:

1° luglio 1982

La Convenzione mira a istituire un sistema semplice e flessibile per il controllo del traffico di armi da fuoco oltre frontiera. Essa è applicabile in tutti i casi in cui un'arma da fuoco situata sul territorio di uno Stato viene venduta, trasferita o ceduta a una persona residente in un altro Stato o se tale arma viene trasferita definitivamente in un altro Stato senza cambiamento di detentore.

La Convenzione permette di scegliere tra due metodi di controllo: 1.

il sistema di notifica che obbliga lo Stato nel quale l'arma da fuoco si trovava inizialmente a notificare la vendita, il trasferimento o la cessione allo Stato di residenza della persona alla quale l'arma da fuoco in questione è venduta, trasferita o ceduta;

2.

il sistema della doppia autorizzazione in virtù del quale la transazione non può avere luogo senza prima l'accordo dei due Stati interessati.

Gli Stati si impegnano altresì ad assistersi vicendevolmente nella repressione del traffico illecito di armi e nella ricerca e la scoperta di armi da fuoco trasferite da uno Stato all'altro.

Nel 2007, il gruppo di lavoro interdipartimentale consacrato alle questioni legate alla ratifica e alla messa in atto di strumenti internazionali nel campo delle armi di piccolo calibro e delle armi leggere ha elaborato un rapporto dedicato alla firma e alla ratifica di diverse convenzioni internazionali nell'ambito delle armi, in particolare la Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati. Nel suo rapporto, il gruppo di lavoro si oppone a una ratifica di suddetta Convenzione da parte della Svizzera, nella misura in cui il documento manca di attualità ed è stato firmato da pochi Stati. Il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto il 28 febbraio 2008.

3946

4.7.9

Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (STE 156)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria

Firmato da:

Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Malta, Regno Unito, Svezia e Turchia

Entrato in vigore:

1° maggio 2000

La Svizzera ha ratificato il 14 settembre 2005 la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Dato che la Svizzera non ha accesso diretto al mare, la firma dell'Accordo che applica l'articolo 17 di questa Convenzione non costituisce una priorità urgente. La questione potrebbe essere ripresa in esame sotto l'aspetto della solidarietà nel quadro della lotta condotta dalla comunità internazionale contro il traffico illecito degli stupefacenti.

4.7.10

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (STE 172)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Estonia

Firmata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Romania, Svezia, Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

In virtù della Convenzione, i danni gravi causati all'ambiente devono essere sanzionati in modo adeguato dal diritto penale. La Convenzione cerca altresì di armonizzare le legislazioni nazionali e di favorire la cooperazione internazionale nell'ambito della protezione dell'ambiente.

Il 15 febbraio 2000, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha depositato un postulato che invitava il Consiglio federale a esaminare le modifiche di legge necessarie per poter firmare e ratificare la Convenzione.

Le varie leggi federali sulla protezione dell'ambiente contengono disposizioni penali che comminano pene adeguate ai responsabili dei danni all'ambiente. La ratifica della Convenzione richiederebbe tuttavia di completare la legislazione su certi punti, nonché di formulare alcune riserve. Nel suo rapporto dell'aprile 2005 sul postulato succitato, il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'utilità delle norme penali supplementari richieste dalla Convenzione è molto ipotetica. In considerazione delle modifiche legislative necessarie e del fatto che finora un solo Stato ha 3947

ratificato la Convenzione, il Consiglio federale ritiene che non è necessario né prioritario per la Svizzera procedere alla ratifica nell'immediato.

4.7.11

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) (STE 179)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Albania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Svezia e Turchia

Firmato da:

Azerbaigian, Belgio, Cipro, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Romania

Entrato in vigore:

1° settembre 2002

Questo Protocollo addizionale ha per obiettivo l'emendamento e il completamento delle disposizioni dell'Accordo citato, in vista di una migliore cooperazione tra le Parti e di una maggiore efficienza della procedura. In particolare, i Paesi contraenti si impegnano a garantire la copertura di eventuali spese d'interpretariato e di traduzione per consentire una buona comunicazione tra il richiedente e il suo rappresentante.

Nel trattamento delle poche domande ricevute o trasmesse nell'ambito dell'Accordo summenzionato, la Svizzera applica già le norme di collaborazione efficiente instaurate dal Protocollo. Tuttavia, visto che, da un lato, i Cantoni devono ancora essere consultati, segnatamente per quanto concerne le spese di interpretariato e di traduzione, e che, dall'altro, la sostanza pratica del Protocollo addizionale è alquanto limitata, la firma non è prioritaria per il nostro Paese.

4.7.12

Convenzione sulla cibercriminalità (2001) (STE 185)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Albania, Armenia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria

Firmata da:

Austria, Belgio, Canada, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, Spagna, Sudafrica, Svezia e Svizzera

Entrata in vigore:

1° luglio 2004

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità è il primo trattato internazionale consacrato alla criminalità su internet. Concretamente, le Parti sono tenute ad adeguare il diritto penale, il diritto di procedura penale e le disposizioni 3948

sulla cooperazione internazionale in materia penale alle nuove tecnologie dell'informazione.

La Convenzione è stata firmata dalla Svizzera nel novembre 2001. L'ordinamento giuridico svizzero adempie in gran parte le esigenze della Convenzione. Ciò concerne in particolare la lotta alla pornografia infantile e contro i reati informatici come pure quelli introdotti nel Codice penale nel 1995. Si rendono tuttavia necessari adeguamenti legislativi. I lavori preparatori sono in corso; il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) prevede di avviare la procedura di consultazione nel 2008.

4.7.13

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) (STE 189)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificato da:

Albania, Armenia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Danimarca, Francia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Slovenia e Ucraina

Firmato da:

Austria, Belgio, Canada, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Svezia e Svizzera

Entrato in vigore:

1° marzo 2006

Il Protocollo addizionale contro il razzismo e la xenofobia è stato concepito come strumento internazionale destinato a lottare contro i delitti a carattere razzista perpetrati mediante i sistemi informatici. Si tratta di reprimere atti come la diffusione di materiale razzista, la minaccia con motivi razzisti, l'insulto a sfondo razzista, come pure la negazione o la minimizzazione del genocidio. D'altra parte, rinvia alle disposizioni della Convenzione sulla cibercriminalità, in particolare a quelle relative al diritto procedurale, all'assistenza giudiziaria e all'estradizione. Può essere ratificato dagli Stati che hanno aderito alla Convenzione sulla cibercriminalità (STE 185).

In linea di massima, l'ordinamento giuridico svizzero è conforme al contenuto del Protocollo addizionale. Un eventuale adeguamento dell'articolo 261bis CP (discriminazione razziale) non è imperativo. Una dichiarazione restrittiva (o limitativa) sarebbe però indispensabile. Considerato il debole beneficio addizionale della Convenzione sulla cibercriminalità, un'adesione non si impone.

3949

4.7.14

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STE 196)

Priorità per la Svizzera:

B/C

Ratificata da:

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina

Firmata da:

Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

Entrata in vigore:

1° giugno 2007

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo mira a colmare le lacune della lotta internazionale al terrorismo. Essa impone in primo luogo alle Parti contraenti di considerare delitto penale l'incitamento pubblico al terrorismo così come il reclutamento e la formazione di terroristi.

Il diritto svizzero copre una parte del contenuto della Convenzione con numerose disposizioni, ma non comprende delitti specifici corrispondenti esplicitamente al nocciolo della Convenzione. Per mettere in atto la Convenzione, occorrerebbe prevedere l'introduzione di disposizioni penali nuove o complementari vertenti sul periodo anteriore alla preparazione di atti terroristici (reclutamento e formazione di terroristi senza legami con un atto pianificato). L'utilità pratica e la proporzionalità di un tale inasprimento del diritto penale, che comporterebbe in particolare un'anticipazione della punibilità, appare discutibile. Conviene attendere e osservare come gli altri Stati metteranno in atto e svilupperanno la Convenzione.

4.7.15

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) (STE 198)

Priorità per la Svizzera:

A/B

Ratificata da:

Albania, Bosnia Erzegovina, Malta, Moldova, Polonia e Romania

Firmata da:

Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ucraina

Entrata in vigore:

1° maggio 2008

Si tratta di una revisione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio del 1990 (STE 141). La Convenzione riveduta si basa sul trattato esistente e, oltre a costituirne un aggiornamento, presenta un'evoluzione moderata delle norme interna3950

zionali di lotta contro il riciclaggio di denaro. Essa è conforme alle quaranta raccomandazioni del GAFI nella loro versione del 2003, riconosciuta internazionalmente.

Per poter ratificare la Convenzione, bisogna inserire integralmente nel diritto nazionale la raccomandazione n. 1 del GAFI concernente i delitti che soggiacciono al riciclaggio di denaro. Questa condizione sine qua non non è ancora soddisfatta per due delitti: lo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (reato insider) e la manipolazione dei corsi (art. 161 e 161bis CP). La questione è allo studio nel contesto più generale dei lavori della commissione di esperti incaricata di analizzare la normativa applicabile per i reati borsistici e gli abusi di mercato. Occorre dunque attendere la conclusione di questi lavori per firmare e ratificare la Convenzione.

4.7.16

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) (STE 201)

Priorità per la Svizzera:

A/B

Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Macedonia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ucraina

Entrata in vigore:

La Convenzione è stata aperta alla firma il 25 ottobre 2007; finora nessuno Stato l'ha ratificata

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è il primo strumento che considera delitto penale le varie forme di abusi sessuali contro i bambini nel loro insieme. Oltre alla definizione dei delitti, la Convenzione contiene disposizioni sulla prevenzione, la protezione delle vittime e la procedura penale, come pure regole concernenti la cooperazione internazionale.

La Convenzione è un testo importante sia per la politica interna sia per quella estera.

Tuttavia, il diritto svizzero in vigore non è interamente compatibile. Una ratifica obbligherebbe a procedere a vari adeguamenti legislativi a livello federale (diritto penale) e forse a livello cantonale (prevenzione). Nel corso dei prossimi mesi si prenderà una decisione al riguardo.

3951

4.8

Cultura e sport

4.8.1

Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (STE 119)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

­

Firmata da:

Cipro, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo e Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Convenzione mira a proteggere i beni culturali dalle attività criminali in modo da tutelare il patrimonio culturale europeo. Le Parti contraenti si impegnano a riconoscere la gravità di questi delitti, ad applicare sanzioni adeguate, a cooperare alla ricerca di beni culturali trafugati e a restituirli al Paese d'origine.

La Convenzione non è mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche. A livello nazionale e internazionale, la Svizzera si basa sulla Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali. La trasposizione della Convezione nella legislazione nazionale è avvenuta con la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1), in vigore dal 1° giugno 2005.

4.8.2

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) (STE 199)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Croazia, Lettonia e Montenegro

Firmata da:

Albania, Armenia, Bulgaria, Lussemburgo, Moldova, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia e Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di dieci ratifiche

La Convenzione quadro mira a uniformare i testi esistenti elaborati per il Consiglio d'Europa in materia di patrimonio culturale. Istituendo un quadro comune, il Consiglio d'Europa intende impegnarsi nella messa a punto di una protezione del patrimonio culturale globale legata al principio dello sviluppo sostenibile. In questo senso, la Convenzione quadro definisce un diritto al patrimonio culturale derivato dal diritto di prendere parte alla vita culturale (art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali) e sottolinea così il valore e il potenziale del patrimonio culturale rendendolo una risorsa dello sviluppo sostenibile.

La Svizzera è convinta che in virtù del carattere essenzialmente declamatorio del contenuto del testo, esso si avvicina più a una dichiarazione che non a una convenzione. Considerate le condizioni, per il momento un'adesione non si impone.

3952

4.9

Radiotelevisione

4.9.1

Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) (STE 027)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Tunisia e Turchia

Firmato da:

Italia

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

L'Accordo mira ad agevolare lo scambio di telefilm tra gli Stati contraenti; consente agli organismi di radiodiffusione di questi Stati di autorizzare i loro omologhi negli altri Stati a utilizzare e a proiettare i film di cui sono produttori. Le autorizzazioni sono limitate soltanto se espressamente previsto nei contratti stipulati con l'organismo di radiodiffusione responsabile della produzione dagli autori e dalle altre persone che hanno partecipato alla realizzazione del film.

Nel quadro dei lavori preparatori alla revisione della legge sul diritto d'autore in occasione della sessione autunnale 2007, il Consiglio federale ha esaminato l'eventualità di una ratifica dell'Accordo e, rifacendosi al risultato della consultazione condotta tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, è giunto alla conclusione che una ratifica non porterebbe praticamente alcun miglioramento alla situazione degli organismi di radiodiffusione, dato che gli strumenti internazionali ratificati e inclusi nella legislazione nazionale offrono già una protezione maggiore.

Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla ratifica.

4.9.2

Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (STE 034)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Svezia

Firmato da:

Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

L'Accordo conferisce agli organismi di radiodiffusione degli Stati contraenti la facoltà di autorizzare o di vietare ritrasmissioni, filodiffusioni, fissaggi e altre forme di utilizzazione delle loro trasmissioni dal momento in cui le Parti non hanno emesso riserve in merito alle utilizzazioni protette. In particolare, possono escludere interamente la filodiffusione.

L'Accordo prevede inoltre che prima di una data convenuta le Parti contraenti dovranno aderire alla Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma nel 1961. Con i Protocolli all'Accordo (Protocollo STE 054, cfr. n. 4.9.3; Protocollo aggiuntivo STE 081, cfr. n. 4.9.4; Secondo Protocollo 3953

aggiuntivo STE 113, cfr. n. 4.9.5), questa data è stata rimandata continuamente fino al 1° gennaio 1990. Il terzo Protocollo aggiuntivo del 20 aprile 1989 (STE 131, cfr.

n. 4.9.6), che prevedeva di portare la data al 1° gennaio 1995, non è entrato in vigore per la mancanza di un numero sufficiente di ratifiche.

Nel quadro della revisione parziale della legge sul diritto d'autore, il Consiglio federale ha esaminato l'eventualità di una ratifica dell'Accordo STE 034 e dei suoi Protocolli interpellando i settori interessati, ed è giunto alla conclusione che è possibile rinunciare a una ratifica, poiché nel frattempo l'obiettivo principale dell'Accordo ­ portare gli Stati membri del Consiglio d'Europa a ratificare la Convenzione di Roma ­ è stato in larga misura raggiunto.

Non si prevede di ratificare il presente Accordo, né i suoi protocolli.

4.9.3

Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (STE 054)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Svezia

Firmato da:

Grecia e Lussemburgo

Entrato in vigore:

24 marzo 1965

Il Protocollo all'Accordo STE 034 mira essenzialmente a limitare la riserva concernente la filodiffusione delle trasmissioni televisive degli Stati contraenti. La metà al massimo di queste trasmissioni può essere liberamente distribuita per filodiffusione nello Stato riservatario, l'altra metà rimanendo sottoposta all'autorizzazione degli organismi di radiodiffusione. Il Protocollo obbliga inoltre gli Stati ad aderire entro il 1° gennaio 1975 alla Convenzione di Roma.

Indicazioni supplementari al numero 4.9.2.

4.9.4

Protocollo aggiuntivo al protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive (1974) (STE 081)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da:

Lussemburgo

Entrato in vigore:

31 dicembre 1974

Il Protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1985 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo STE 034 dovranno aderire alla Convenzione di Roma.

Indicazioni supplementari al numero 4.9.2.

3954

4.9.5

Protocollo aggiunto al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (STE 113)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da:

Grecia

Entrato in vigore:

1° gennaio 1985

Questo secondo Protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1990 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo STE 034 dovranno aderire alla Convenzione di Roma per poter restare partecipi dell'Accordo STE 034 o aderirvi.

Indicazioni supplementari al numero 4.9.2.

4.9.6

Terzo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (STE 131)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmato da:

Belgio

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti il trattato STE 034

Questo terzo Protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1995 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo STE 034 dovranno aderire alla Convenzione di Roma per poter restare partecipi dell'Accordo STE 034 o aderirvi.

Indicazioni supplementari al numero 4.9.2.

4.9.7

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (STE 153)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Cipro e Norvegia

Firmata da:

Belgio, Bosnia Erzegovina, Germania, Lussemburgo, Regno Unito,San Marino, Spagna, Svizzera e CE

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di sette ratifiche (di cui cinque da parte di Stati membri) 3955

La Convenzione disciplina alcune questioni concernenti il diritto d'autore e i diritti affini, in particolare quella della nozione di radiodiffusione e del diritto applicabile nel settore della radiodiffusione via satellite. Essa completa la Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (STE 132), ratificata dalla Svizzera, poiché disciplina in questo ambito le questioni del diritto d'autore e dei diritti affini. La Convenzione presenta similitudini con la Direttiva 93/83/CE del Consiglio del 27 settembre 1993 concernente il coordinamento di alcune regole del diritto d'autore e di diritti affini applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

Dopo aver esaminato questa Convenzione nel quadro della revisione parziale della legge sul diritto d'autore, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che una ratifica non è necessaria. Considerato che dalla pubblicazione della Direttiva 93/83/CE la Convenzione non è più applicabile tra gli Stati membri della Comunità europea, essa non presenta praticamente più alcun interesse.

In tale contesto, conviene rinunciare a una ratifica.

4.9.8

Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) (STE 180)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Bulgaria e CE

Firmata da:

Bosnia Erzegovina, Moldova e Norvegia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui almeno una da parte di uno Stato non membro dello Spazio economico europeo)

La Convenzione, elaborata in stretta collaborazione tra il Consiglio d'Europa e la Commissione europea, mira a instaurare un sistema d'informazione e di cooperazione giuridica nel settore dei nuovi servizi di comunicazione, estendendo il campo d'applicazione della Direttiva 98/48/CE oltre le frontiere dell'Unione europea.

Consentirà al Consiglio d'Europa di operare come centrale d'informazione per tutti i disegni di legge nel settore dei «servizi della società d'informazione», in vista di concretare un approccio comune delle disposizioni relative ai servizi in rete a livello paneuropeo. Finora la Convenzione è stata firmata da un solo Stato membro. Per il momento la Svizzera non prevede di aderirvi.

3956

4.9.9

Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) (STE 183)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Croazia, Lituania, Monaco, Slovacchia e Ungheria

Firmata da:

Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Islanda, Portogallo, Romania, Turchia e Ucraina

Entrata in vigore:

1° gennaio 2008

La Convenzione e il relativo Protocollo vertono sul principio del deposito legale obbligatorio delle immagini in movimento, prodotte o coprodotte e messe a disposizione del pubblico in ogni Stato contraente. Si intende per deposito legale non soltanto l'obbligo di depositare una copia di riferimento in un organo d'archiviazione appositamente designato dalle Parti, ma anche quello della conservazione, che può eventualmente richiedere lavori di restauro. Ai due obblighi summenzionati si aggiunge quello della messa a disposizione per fini scientifici o di ricerca, osservando per altro le norme internazionali e nazionali in materia di diritto d'autore. Per il momento, per mancanza di basi legali e di mezzi finanziari, la Svizzera non prevede di aderire alla Convenzione e al Protocollo.

4.9.10

Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) (STE 184)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Lituania, Monaco e Slovacchia

Firmato da:

Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Islanda, Portogallo, Romania, Turchia e Ucraina

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

Indicazioni supplementari al numero 4.9.9.

3957

4.10

Sanità pubblica

4.10.1

Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (STE 020)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmato da:

Portogallo

Entrato in vigore:

1° gennaio 1956

L'Accordo consente ai mutilati di guerra delle Parti contraenti di beneficiare di cure mediche di cui non potrebbero fruire nel proprio Paese.

Per la Svizzera, che durante il secolo scorso non ha partecipato ad alcuna guerra, questo trattato è di scarsa importanza.

4.10.2

Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (STE 040)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito

Firmato da:

Austria e Danimarca

Entrato in vigore:

27 dicembre 1963

Questo Accordo mira a rendere più agevole la riparazione di protesi e di apparecchi ortopedici dei mutilati di guerra che soggiornano in un altro Stato contraente.

Per la Svizzera, che durante il secolo scorso non ha partecipato ad alcuna guerra, questo trattato è di scarsa importanza.

3958

4.11

Questioni sociali

4.11.1

Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 012 e STE 012A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

Indicazioni supplementari al numero 4.11.2.

4.11.2

Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dell'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 013 e STE 013A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

Il primo Accordo (STE 012) si applica alle leggi e ai regolamenti delle Parti in materia di prestazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità. Il secondo (STE 013) si applica alle leggi e regolamenti delle Parti in materia di prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari.

Gli Accordi interinali prevedono la parità di trattamento tra cittadini del proprio Paese e cittadini degli altri Paesi contraenti rispetto alla legislazione nazionale e l'estensione dei vantaggi derivanti dalle convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale concluse tra due o più Parti contraenti ai cittadini di tutti i Paesi contraenti.

I Protocolli aggiuntivi (STE 012A e 013A) estendono le disposizioni degli Accordi interinali ai rifugiati.

Come dice il loro titolo, gli Accordi interinali sono stati concepiti fin dall'inizio a titolo di strumenti provvisori. Sono stati elaborati in attesa di concludere una convenzione generale realizzata successivamente con l'adozione, nel 1972, della Convenzione europea di sicurezza sociale (STE 078; cfr. n. 4.11.7).

3959

4.11.3

Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 014 e STE 014A)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta (questo Paese ha ratificato la Convenzione, ma soltanto firmato il Protocollo aggiuntivo), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia

Firmata da:

­

Entrata in vigore:

1° luglio 1954

Secondo questa Convenzione, una Parte si impegna a far beneficiare dell'assistenza sociale e medica, a parità con i propri cittadini e alle stesse condizioni, i cittadini delle altre Parti in soggiorno regolare sul suo territorio e privi di risorse adeguate.

Tale assistenza è prestata al luogo di domicilio dell'indigente. Nessun rimborso delle spese assunte può essere preteso dallo Stato d'origine di quest'ultimo. Peraltro, un cittadino di un'altra Parte non può essere rimpatriato in ragione della sua indigenza.

Il rimpatrio è possibile solo a talune condizioni fissate dalla Convenzione.

Il Protocollo aggiuntivo (STE 014A) estende il beneficio della Convenzione ai rifugiati.

Il settore dell'assistenza sociale è di competenza cantonale. Un'eventuale ratifica della Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria dipende dalla ratifica della Carta sociale europea e in particolare all'accettazione del suo articolo 13.

Infatti, gli obblighi imposti dalla Convenzione sono gli stessi contenuti nell'articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale che fa riferimento esplicito alla Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria.

4.11.4

Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (STE 038)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmato da:

Germania, Grecia e Lussemburgo

Entrato in vigore:

15 giugno 1962

L'obiettivo dell'Accordo consiste nel mettere a disposizione delle persone a beneficio di prestazioni sanitarie di sicurezza sociale o dell'assistenza sociale e sanitaria o dei regimi di prestazioni in favore delle vittime della guerra, ma che non possono ricevere le cure appropriate nel Paese in cui risiedono, i trattamenti speciali e le risorse termo-climatiche di altri Paesi.

Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea e della Convenzione AELS rivedu3960

ta, la Svizzera partecipa al sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Regolamenti dell'UE n. 1408/71 e 574/72). Una disposizione del Regolamento n. 1408/71 prevede la possibilità per i lavoratori cittadini di uno Stato membro di recarsi sul territorio di un altro Stato per ricevere le cure adeguate al proprio stato di salute, previa autorizzazione dell'istituto competente. La Svizzera partecipa a questa regolamentazione e non auspica essere vincolata da obblighi più estesi.

4.11.5

Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia

Firmato da:

Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Repubblica Ceca e Turchia

Entrato in vigore:

17 marzo 1968

Al pari del Codice europeo di sicurezza sociale (STE 048) ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977, il Protocollo, volto ad incrementare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati contraenti, prevede un livello di prestazioni di sicurezza sociale più elevato di quello del Codice.

Per poter ratificare il protocollo, uno Stato deve accettarne almeno otto parti. La legislazione svizzera soddisfa le esigenze concernenti le prestazioni di vecchiaia (parte V), invalidità (parte IX) e superstiti (parte X). Non soddisfa, per contro, le esigenze relative alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali (parte VI), né quelle in materia di prestazioni familiari (parte VII). Inoltre, la Svizzera non ha potuto ratificare le parti II, III, IV e VIII (cure mediche, indennità per malattia, maternità e disoccupazione) del Codice. Lo stesso vale, a maggior ragione, per quanto concerne il Protocollo. La Svizzera potrebbe, nel migliore dei casi, accettare cinque (la parte V conta per tre parti) delle otto parti minime richieste; ciò esclude, per il momento, la ratifica dello strumento.

4.11.6

Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (STE 068)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da:

Danimarca, Francia, Italia, Norvegia e Spagna

Firmato da:

Belgio, Bulgaria, Grecia, Finlandia, Germania, Moldova e Svizzera

Entrato in vigore:

30 maggio 1971

L'Accordo regola le condizioni di vita e di lavoro delle giovani collocate alla pari nel loro stesso interesse e in quello delle famiglie ospitanti.

3961

Benché alcune disposizioni dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari possano essere considerate obsolete, questo documento è sempre un punto di riferimento per l'elaborazione della nostra legislazione e la pratica in questo settore.

4.11.7

Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (STE 078 e STE 078A)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da:

Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia

Firmata da:

Francia, Grecia, Irlanda, Moldova e Repubblica Ceca

Entrata in vigore:

1° marzo 1977

La Convenzione europea di sicurezza sociale (STE 078) mira a eliminare le discriminazioni nelle legislazioni di sicurezza sociale nei confronti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, in particolare sopprimendo il carattere territoriale delle disposizioni legislative. Include inoltre normative di coordinamento dei diversi regimi di sicurezza sociale e sancisce la parità di trattamento e il cumulo dei periodi assicurativi maturati nella legislazione di due o più Stati contraenti per l'acquisto, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni.

L'Accordo complementare (STE 078A) consente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione direttamente applicabili e funge da guida per le disposizioni applicabili soltanto dopo la conclusione di accordi bilaterali.

La Convenzione europea di sicurezza sociale è uno strumento di difficile applicazione, in quanto sono direttamente applicabili solo alcune disposizioni, mentre altre dipendono dall'ulteriore conclusione di accordi bilaterali o multilaterali ad hoc tra le Parti.

In linea di massima, nell'ambito del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il nostro Paese privilegia la conclusione di convenzioni bilaterali, più appropriate ai bisogni specifici degli Stati contraenti. D'altra parte, dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera partecipa al sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Regolamenti dell'UE n. 1408/71 e 574/72). In considerazione di quanto precede, non intendiamo ratificare la Convenzione europea di sicurezza sociale.

3962

4.11.8

Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (STE 093)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Albania, Francia, Italia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da:

Belgio, Germania, Grecia e Lussemburgo

Entrata in vigore:

1° maggio 1983

Questa Convenzione tratta gli aspetti essenziali della situazione giuridica dei lavoratori migranti, in particolare riguardo a: assunzione, esami medico-professionali, ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, trasferimento dei risparmi, sicurezza sociale, assistenza sociale e sanitaria, termine del contratto di lavoro, licenziamento e ricollocamento.

La normativa svizzera sugli stranieri costituisce l'ostacolo principale all'adesione a questa Convenzione, benché da alcuni anni si sia fortemente ravvicinata ai termini della medesima.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, nel giugno 2002, la legislazione svizzera è ormai compatibile con le disposizioni della Convenzione per quanto riguarda i cittadini dell'UE e dei Paesi membri dell'AELS. Tuttavia, la portata geografica della Convenzione è superiore a quella dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, e anche considerando che quest'ultimo accordo nell'aprile 2006 è stato esteso a dieci nuovi Stati membri dell'UE e che presto includerà anche Bulgaria e Romania, l'Accordo bilaterale con l'UE e l'AELS non influisce direttamente sulla questione dell'adesione alla Convenzione europea.

Del resto, la legge federale sugli stranieri entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (LStr; RS 142.20) migliora in parte lo statuto giuridico dei cittadini di Stati terzi. Ciò nonostante, la legge contiene sempre disposizioni incompatibili con la Convenzione europea.

4.11.9

Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale (1994) (STE 154)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Portogallo

Firmato da:

Austria, Grecia, Lussemburgo e Repubblica Ceca

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Il Comitato dei Ministri ha adottato il 14 marzo 1994 il Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale. Questo strumento, aperto alla firma l'11 maggio 1994, emenda la Convenzione allo scopo di estendere il campo di applicazione a tutti coloro che non sono cittadini di uno Stato contraente. Tuttavia, uno Stato che ha ratificato il protocollo ha la possibilità di applicare le disposizioni della convenzione sulla parità di trattamento e sull'esportazione delle prestazioni solo alle persone che 3963

ne sono coperte. La Svizzera non ha ratificato la Convenzione per le ragioni già enunciate, ragione per cui anche la ratifica del protocollo non è presa in considerazione.

4.11.10

Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) (STE 139)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da:

­

Firmato da:

Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Turchia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Rispetto al Codice europeo di sicurezza sociale e al corrispettivo Protocollo, il Codice riveduto apporta i seguenti miglioramenti: estensione del campo d'applicazione personale, miglioramento della natura e del livello delle prestazioni, flessibilità in materia di prestazioni e della concessione dei diritti, adeguamento delle nozioni fondamentali di sicurezza sociale contenute nel Codice e nel corrispettivo Protocollo all'evoluzione intervenuta negli ultimi anni.

La Svizzera ha accettato cinque parti del Codice europeo di sicurezza sociale, ma non è attualmente in grado di ratificare il relativo Protocollo (cfr. STE 048A, n. 4.11.5).

Per ratificare il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto), gli Stati parte al Codice europeo di sicurezza sociale del 1964 devono accettare almeno una delle parti da II a X del Codice riveduto.

Il Codice riveduto è uno strumento assai complesso e, nonostante la pubblicazione del rapporto esplicativo, nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa lo ha finora ratificato.

4.11.11

Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) (STE 175)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Lussemburgo

Firmata da:

Armenia, Azerbaigian, Belgio, Francia, Regno Unito, Romania, San Marino e Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

3964

La Convenzione riguarda i giovani tra i 18 e i 25 anni che desiderano compiere attività di servizio volontario all'estero, per un periodo da 3 a 12 mesi. Il testo prelude all'istituzione di un vero statuto giuridico del giovane volontario europeo e alla regolamentazione di alcuni problemi relativi ai diritti e agli obblighi dei volontari e dei diversi partner, quali le organizzazioni di provenienza e di accoglienza (informazione e formazione antecedenti, assicurazioni sociali, alloggio, congedi, salario per le piccole spese). La Convenzione prevede anche il conferimento di un certificato di riconoscimento delle competenze acquisite dal volontario mediante la formazione informale.

Al momento, la Svizzera sta negoziando la sua partecipazione al programma della Comunità europea «Gioventù in azione», le cui linee guida vertono in parte sul servizio volontario europeo con condizioni e modalità simili in gran parte a quelle della Convenzione europea. Siccome il nostro Paese privilegia la partecipazione al programma comunitario, la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa non è prioritaria.

4.11.12

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STE 200)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da:

Moldova e Norvegia

Firmata da:

Montenegro e Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La successione di Stati può comportare un gran numero di casi di apolidia. Per questa ragione, il nuovo trattato si basa sulla Convenzione europea sulla nazionalità (STE 166) per elaborare regole più dettagliate che gli Stati dovranno applicare allo scopo di prevenire, o almeno di ridurre, i casi di apolidia riconducibili alla successione di Stati.

Benché la Svizzera non sia direttamente interessata dalla Convenzione, il fatto di firmarla dimostrerebbe chiaramente l'importanza accordata alla lotta all'apolidia a livello internazionale.

3965

4.12

Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente

4.12.1

Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (STE 115)

Priorità per la Svizzera: D Ratificato da:

Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna

Firmato da:

Germania e Svizzera

Entrato in vigore:

1° novembre 1984

Il Protocollo modifica l'Accordo STE 064 (ratificato dalla Svizzera il 21 novembre 1975) nei seguenti punti: estende all'uomo e all'ambiente la protezione contro i danni connessi all'uso di detersivi; definisce la nozione di detersivo; introduce alcune prescrizioni che consentono, in taluni campi degli agenti di superficie, l'uso eccezionale di detersivi meno facilmente biodegradabili, incoraggia la ricerca sui sostituti dei fosfati. La Convenzione sui detersivi è stata riveduta agli inizi degli anni Ottanta, in conformità alle direttive della CE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il controllo della biodegradabilità dei detersivi. Il contenuto è stato ripreso in termini ancora più severi nell'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost; allegati 4.1 e 4.2 inerenti ai prodotti di lavatura e pulitura). Nel quadro della revisione totale di detta ordinanza, i divieti che vi sono indicati sono stati ripresi nella nuova ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), allegati 2.1 (detersivi per tessili) e 2.2 (prodotti di pulizia). Visto che queste prescrizioni sono conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 concernente i detergenti, una ratifica del presente Protocollo non è necessaria.

4.12.2

Convenzione europea sul paesaggio (2000) (STE 176)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da:

Armenia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da:

Azerbaigian, Grecia, Malta, Serbia, Svezia e Svizzera

Entrata in vigore:

1° marzo 2004

La Convenzione sottolinea l'importanza del paesaggio nel contesto generale dello sviluppo sostenibile e riguarda tutti i paesaggi, che siano straordinari o no. Essa sollecita le autorità pubbliche a tutti i livelli ad adottare misure di protezione, di gestione e di sistemazione dei paesaggi. Il testo preconizza un approccio flessibile che consente di differenziare le misure in funzione delle caratteristiche e dei bisogni specifici dei paesaggi. La Convenzione rispetta i regimi giuridici nazionali e lascia 3966

un importante spazio al principio di sussidiarietà e alla cooperazione transfrontaliera.

L'applicazione della Convenzione è sorvegliata da comitati esistenti in seno al Consiglio d'Europa. La Convenzione prevede inoltre l'attribuzione di un «Premio del paesaggio» del Consiglio d'Europa a collettività locali o regionali o a ONG, per ricompensare l'attuazione di politiche o di misure esemplari e sostenibili nell'ambito della protezione del paesaggio.

Con gli strumenti legali di cui dispone sia a livello federale sia a livello cantonale, il nostro Paese adempie già completamente la Convenzione, la cui attuazione non richiederebbe quindi risorse supplementari. L'attribuzione del grado di priorità B ci sembra quindi appropriata.

3967

Allegato 1

Elenco delle convenzioni non ratificate per grado di priorità Priorità A 164, 168, 185, 186, 197, 200 198 (A/B), 201 (A/B) Priorità B 043, 046, 068, 094, 095, 096, 099, 100, 144, 149, 156, 175, 176, 195 009(B/C), 189(B/C), 196 (B/C) Priorità C 014, 014A, 019, 035, 048A, 052, 070, 079, 093, 119, 128, 139, 142, 158, 166, 177,183, 184, 199 082 (C/D) Priorità D 012, 012A, 013, 013A, 020, 027, 029, 034, 038, 040, 041, 042, 051, 054, 056, 057, 060, 061, 061A, 061B, 071, 073, 072, 075, 077, 078, 078A, 081, 091, 101, 113, 115, 127, 130, 131, 133, 136, 150, 153, 154, 160, 163, 172, 174, 179, 180, 192

3968

Allegato 2

Convenzioni e accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie di trattati europei (STE)2 STE3

Titolo

Ratifica4

001 002

Statuto del Consiglio d'Europa (1949) Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1949) Accordo speciale relativo alla sede del Consiglio d'Europa (1949)7 Accordo complementare all'Accordo generale concernente i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa (1950)7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) I Dichiarazioni sull'articolo 25 (Diritto di ricorso individuale) II Dichiarazioni sull'articolo 46 (Giurisdizione obbligatoria della Corte) Emendamenti allo Statuto (maggio 1951)8 Emendamenti allo Statuto (dicembre 1951)8 Testi di carattere statutario adottati nel maggio e agosto 1951 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1952) Emendamento allo Statuto del Consiglio d'Europa (1953)7 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dell'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo aggiuntivo (1953) Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1953)

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

2 3 4 5 6 7 8

Priorità5 N.6

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 B/C

4.1.1

D

4.11.1

D

4.11.2

C

4.11.3

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

RS 0.414.1

Stato: febbraio 2008.

Le convenzioni e gli accordi sono stati numerati nell'ordine cronologico dell'apertura alla firma.

Ratifica da parte della Svizzera, riferimento alla Raccolta sistematica delle leggi (RS).

A, B, C o D.

Del presente rapporto.

Questo accordo solo tratta unicamente problemi concernenti i rapporti fra il Consiglio d'Europa e la Francia. La Svizzera non è Parte contraente.

Gli emendamenti sono parte integrante dello Statuto.

3969

STE

Titolo

016

Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetti (1953)9 Convenzione europea concernente la classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione (compreso allegato emendato; 1954­1961)10 Convenzione culturale europea (1954) Convenzione europea sul domicilio (1955) Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari (1956) Secondo protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1956) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie (1957) Convenzione europea di estradizione (1957) Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1957) Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1958) Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1959) Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959) Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati (1959) Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959) Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1960) Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) Carta sociale europea (1961)

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035

9 10

Ratifica

Priorità

N.

C D

4.2.1 4.10.1

D

4.9.1

D

4.6.1

D

4.9.2

C

4.1.2

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

Gli emendamenti fanno parte integrante dello Statuto.

La convenzione è stata denunciata da quasi tutte le parti contraenti, fra cui la Svizzera.

3970

STE

036

Titolo

Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1961) 037 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1961) 038 Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) 039 Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1962) 040 Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) 041 Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) 042 Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) 043 Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) 044 Protocollo n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a emettere pareri consultivi (1963) 045 Protocollo n. 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (1963) 046 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà fondamentali diversi da quelli che figurano già nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) 047 Convenzione concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (1963) 048 Codice europeo di sicurezza sociale e Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) 048A Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) 049 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1964) 050 Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1964)

Ratifica

Priorità

N.

D

4.11.4

D

4.10.2

D

4.6.2

D

4.6.3

B

4.4.1

B

4.1.3

C

4.11.5

RS 0.192.110.34 RS 0.142.104

RS 0.812.31

RS 0.101

RS 0.101

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104

RS 0.414.11 RS 0.812.21

3971

STE

Titolo

051

Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) Accordo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali (1965) Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) Protocollo n. 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (1966) Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) Convenzione europea sul domicilio (1966) Convenzione europea sull'adozione dei minori (1967) Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere (1967) Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) A Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati B Protocollo in materia di aviazione civile Convenzione europea nell'ambito dell'informazione sul diritto estero (1968) Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (1968) Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1968) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1968) Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1969) Accordo europeo concernente le persone che partecipano ai procedimenti davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1969) Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) Accordo europeo sul mantenimento delle borse agli studenti che continuano gli studi all'estero (1969) Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970)

052 053 054 055

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066 067

068 069 070 071

3972

Ratifica

Priorità

N.

D

4.7.1

C

4.7.2

D

4.9.3

D

4.6.4

D

4.6.5

D

4.6.6

D

4.3.1

D

4.3.2

D

4.3.3

B

4.11.6

C

4.7.3

D

4.7.4

RS 0.784.404

RS 0.101

RS 0.211.221.310 RS 0.811.21

RS 0.274.161 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1

RS 0.414.7

STE

Titolo

072

Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) Convenzione europea sull'immunità degli Stati e Protocollo addizionale (1972) Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) Convenzione europea sul computo dei termini (1972) Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale (1972) Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) Accordo sulla traslazione delle salme (1973) Protocollo aggiuntivo al protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori (1974) Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1974) Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio (1975) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1975) Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1976) Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (1976) Protocollo addizionale dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1976) Convenzione europea per la repressione del terrorismo (1977) Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (1977) Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977)

073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094

Ratifica

Priorità

N.

D

4.6.7

C

4.7.5

D

4.6.8

D

4.5.1

D

4.11.7

C

4.6.9

D

4.9.4

C/D

4.7.6

D

4.6.10

C

4.11.8

B

4.4.2

RS 0.273.1

RS 0.221.122.3

RS 0.818.62

RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3

RS 0.274.137

3973

STE

Titolo

095

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (1978) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1978) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (1979) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1979) Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979) Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (1980) Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1980) Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità per i rifugiati (1980) Convenzione per la protezione delle persone nell'ambito del trattamento automatico dei dati personali (1981) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1983) Convenzione sul trasferimento dei condannati (1983)

096 097 098 099 100 101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

111 112

3974

Ratifica

Priorità

N.

B

4.4.3

B

4.4.4

B

4.7.7

B

4.4.5

D

4.7.8

RS 0.351.21 RS 0.353.12

RS 0.458 RS 0.452.1 RS 0.455 RS 0.211.230.01

RS 0.131.1 RS 0.142.305 RS 0.235.1 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

RS 0.812.311 RS 0.343

STE

Titolo

113

Protocollo aggiunto al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena capitale (1983) Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e di pulitura (1983) Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983) Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1984) Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1985) Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985) Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (1985) Carta europea dell'autonomia locale (1985) Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini scientifici (1986) Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative (1986) Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia (1987) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987) Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) Convenzione sulle operazioni insider (1988) 3° Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1989) Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1989)

114

115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134

Ratifica

Priorità

N.

D

4.9.5

D

4.12.1

C

4.8.1

D

4.4.6

C

4.1.4

B D

4.6.11 4.9.6

D

4.6.12

RS 0.101.06

RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101

RS 0.415.3

RS 0.440.4 RS 0.102 RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106

RS 0.784.405

RS 0.812.211

3975

STE

Titolo

Ratifica

135 136

Convenzione europea contro il doping (1989) Convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) 5° Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1990) Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990) Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1990) Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990) Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea (1991) Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) (1992) Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) Protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1992) Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1992) Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (1992) Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1993) Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) Protocollo n. 1 alla Convenzione europea alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale (1994)

RS 0.812.122.1

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

150 151

152 153 154

3976

Priorità

N.

D

4.4.7

C

4.11.10

C

4.1.5

B

4.4.8

B

4.4.9

C

4.6.13

B/C

4.9.7

D

4.11.9

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32

RS 0.101 RS 0.311.53

RS 0.440.5

RS 0.454 RS 0.101 RS 0.443.2 RS 0.441.2

RS 0.106

RS 0.106

STE

Titolo

Ratifica

155

Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (1994) Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) Protocollo addizionale alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1995) Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1996) Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1996) Carta sociale europea (riveduta) (1996) Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento superiore nella regione europea (1997) Convenzione europea sulla nazionalità (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina, concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) Protocollo n. 2 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativa alla cooperazione transnazionale e interregionale (1998) Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini (1998) Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1998)

RS 0.101.09

156

157 158 159 160 161 162 163 164

165 166 167 168

169

170

171

Priorità

N.

B

4.7.9

C

4.1.6

D

4.5.2

D A

4.1.7 4.1.8

C

4.4.10

A

4.1.9

RS 0.441.1

RS 0.131.11

RS 0.101.3 RS 0.192.110.36

RS 0.414.8

RS 0.343.1

RS 0.131.12

RS 0.457

RS 0.784.405.1

3977

STE

Titolo

172

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) Convenzione penale sulla corruzione (1999) Convenzione civile sulla corruzione (1999) Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) Convenzione europea sul paesaggio (2000) Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2001) Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (2001)11 Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (2001) Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) Convenzione sulla cibercriminalità (2001) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003)

173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183 184

185 186

187

188 189

11

Ratifica

N.

D

4.7.10

C B

4.6.14 4.11.11

B C

4.12.2 4.1.10

D

4.7.11

D

4.9.8

C

4.9.9

C

4.9.10

A A

4.7.12 4.1.11

B/C

4.7.13

RS 0.311.55

RS 0.784.03

RS 235.11

RS 0.351.12

RS 0.101.093

RS 0.812.122.12

Posto in vigore il 1° aprile 2008 in Svizzera (stato: febbraio 2008).

3978

Priorità

STE

Titolo

190

Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (2003)12 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale RS 0.311.551 sulla corruzione (2003) Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) Convenzione europea sulla protezione degli RS 0.452 animali nel trasporto internazionale (riveduta) (2003) Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (2004)13 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2004) Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007)

191 192 193 194

195 196 197 198

199 200 201

12 13

Ratifica

Priorità

N.

A

4.5.3

B

4.1.12

B/C

4.7.14

A

4.1.13

A/B

4.7.15

C

4.8.2

A

4.11.12

A/B

4.7.16

Non ancora entrato in vigore (stato: febbraio 2008). Convenzione già ratificata dalla Svizzera il 7 settembre 2006.

Non ancora entrato in vigore (stato: febbraio 2008). Convenzione ratificata dalla Svizzera il 25 aprile 2006.

3979

3980