Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 3a Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 500 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 10 cpv. 2 La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

2

II Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica, l'indennità annua di cui all'articolo 3a è adeguata al rincaro mediante ordinanza dell'Assemblea federale secondo l'articolo 14 capoverso 2, l'importo dell'indennità annua di cui all'articolo 3a aumenta in maniera corrispondente.

1 2 3

FF 2008 109 FF 2008 121 RS 171.21

2007-2857

1953

Legge sulle indennità parlamentari

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20084 Termine di referendum: 10 luglio 2008

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FF 2008 1953

1954