Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) (Modifica del campo d'applicazione) Modifica del 17 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004, del 12 ottobre 2005 e del 6 novembre 20061, che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)2: I. Modifica del campo d'applicazione Art. 2 cpv. 1 lett. a, d, g (nuova), h Art. 2 cpv. 2 lett. a Art. 2 cpv. 2 lett. a­f (nuove) Campo d'applicazione completo Art. 1 Le disposizioni, elencate nell'allegato, del contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) concluso il 2 giugno 2003 sono dichiarate di obbligatorietà generale.

Art. 2 1

Le disposizioni del CCPA in caratteri normali sono di massima dichiarate di obbligatorietà generale nell'ambito del capoverso 2 per i seguenti lavori: a.

1 2

Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui: ­ fabbricazione e/o posa di finestre in legno, legno-metallo e PVC ­ riparazione e/o restauro di mobili ­ fabbricazione e/o posa di mobili da cucina FF 2005 5865­5868, 2006 8345­8348 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

­ ­ ­ ­ ­ ­

parchetteria (posa di pavimenti in parquet) come attività accessoria fabbricazione di sci fabbricazione e/o posa di arredamenti interni, per ufficio e di saune impregnazione e trattamento del legno, effettuati da falegnamerie, ebanisterie e carpenterie e da aziende che fabbricano mobili, nonché dalle imprese di pittura e di gessatura tagli di struttura costruzioni in legno

b.

Fabbricazione di mobili

c.

Lavorazione del vetro/ lavorazione tecnica del vetro (lavori di vetreria negli edifici)

d.

Gessatura e pittura, fra cui: ­ stucchi e elementi decorativi ­ fabbricazione e posa di volte sospese e placche per rivestimenti di usura ­ posa di carta da parati ­ isolazione periferica ­ impregnazione e trattamento del legno

e.

Lavori di piastrellista.

f.

Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all'«involucro dell'edificio».

Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento termico)

g.

Posa di pavimenti e parquet

h.

Altri lavori.

La dichiarazione di obbligatorietà generale si applica a tutte le aziende e parti di esse che effettuano i seguenti lavori conformemente al numero 1 sul territorio dei Cantoni elencati qui di seguito: 2

a.

Cantone di Friburgo: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ fabbricazione di mobili ­ pittura e gessatura ­ vetreria e vetreria tecnica ­ posa di piastrelle ­ posa di pavimenti e parquet

b.

Cantone del Giura e Giura bernese (regione di Courtelary, La Neuveville e Moutier): ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ vetreria e vetreria tecnica ­ posa di pavimenti e parquet

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Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

c.

Cantone di Neuchâtel: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ gessatura e pittura ­ vetreria e vetreria tecnica ­ posa di pavimenti e parquet

d.

Cantone del Vallese: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ gessatura e pittura ­ vetreria/vetreria tecnica ­ posa di pavimenti e parquet

e.

Cantone di Vaud: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ imprese di gessatura e pittura ­ vetreria e vetreria tecnica ­ lavori di piastrellista ­ altri lavori: vetrificazione (fabbricazione di specchi); asfaltatura, impermeabilizzazione e lavori speciali di resina; posa di pavimenti e parquet

f.

Cantone di Ginevra: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ pittura e gessatura ­ vetreria e vetreria tecnica ­ copertura di tetti ­ posa di piastrelle ­ altri lavori: vetrificazione (fabbricazione di specchi); impermeabilizzazione; decorazioni d'interno e lavori di trapunta; cornici; riparazione di tende e saracinesche; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo, posa di pavimenti e parquet

g.

Cantone di Basilea-Campagna: ­ lavori di piastrellista.

h.

Cantone di Basilea-Città: ­ gessatura e pittura ­ vetreria e vetreria tecnica ­ lavori di piastrellista ­ copertura di tetti ­ altri lavori: vetrificazione (fabbricazione di specchi); produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); scultura e lavori su pietra naturale; posa di pavimenti e parquet; lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali.

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Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

i.

Cantone Ticino: ­ lavori di piastrellista ­ altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico; parchetteria (posa di pavimenti in parquet).

Il presente decreto è applicato a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese conformemente al capoverso 2 (compresi i capigruppo e i capireparto), indipendentemente dal tipo di rimunerazione. Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa, come pure gli apprendisti.

3

II Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2008 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

17 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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