Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Disegno

(Legge sul CO2) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20081, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla riduzione delle emissioni di CO2 è modificata come segue: Art. 2 cpv. 7 Nel computo delle emissioni di CO2 ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. Definisce le esigenze tenendo conto dei criteri riconosciuti a livello internazionale. È fatto salvo l'articolo 11b capoverso 2.

7

Art. 10 cpv. 5 Chi è esentato dalla tassa in virtù dell'articolo 9 o 11a non ha diritto al prodotto della tassa di cui al capoverso 4.

5

Sezione 2a: Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili (nuova) Art. 11a 1

Principio

Le centrali termiche a combustibili fossili sono esentate dalla tassa.

Sono considerati centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che producono energia elettrica e termica (calore) da agenti energetici fossili e che: 2

1 2

a.

sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o

b.

sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 megawatt.

FF 2008 7579 RS 641.71

2008-1996

7595

Legge sul CO2

Art. 11b

Condizioni di autorizzazione

Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:

1

a.

compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e

b.

gestire la centrale in base allo stato attuale della tecnica. Il Consiglio federale stabilisce il rendimento globale.

Le emissioni di CO2 possono essere compensate per il 50 per cento al massimo con misure di riduzione all'estero.

2

Art. 11c

Contratto di compensazione

I particolari dell'impegno sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto nell'ambito della procedura di autorizzazione per la centrale.

1

Qualora non rispetti l'impegno di compensazione assunto nei confronti della Confederazione, il gestore di una centrale è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L'importo della pena è fissato in base ai costi presumibili delle prestazioni di compensazione non fornite.

2

Art. 13 cpv. 1, frase conclusiva ... è punito con la multa sino a 10 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un'altra disposizione.

1

Art. 16a

Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

L'articolo 11b capoverso l lettera b non è applicabile a centrali già in esercizio presso lo stesso sito prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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