Decreto federale sul programma di legislatura 20072011 del 18 settembre 2008
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 20083, decreta:
Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura Art. 1 Nel periodo di legislatura 2007-2011 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti: 1.
rafforzare la piazza economica Svizzera per istituire le condizioni atte ad aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro (sezione 2);
2.
garantire la sicurezza (sezione 3);
3.
rafforzare la coesione sociale (sezione 4);
4.
sfruttare le risorse in modo sostenibile (sezione 5);
5.
consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato (sezione 6).
Sezione 2: Rafforzare la piazza economica Svizzera per istituire le condizioni atte ad aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro Art. 2
Obiettivo 1: rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro
Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:
1 2 3 4 5
1.
revisione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio;
2.
revisione della legge federale del 16 dicembre 19945 sugli acquisti pubblici;
RS 101 RS 171.10 FF 2008 597 RS 946.51 RS 172.056.1
2007-1765
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3.
sviluppo della politica agricola a partire dal 2012 promuovendo l'efficace e la qualità della produzione indigena;
4.
revisione della legge del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione;
5.
estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE;
6.
impegno nel quadro del ciclo negoziale di Doha in seno all'OMC;
7.
sgravio amministrativo e fiscale delle imprese;
8.
miglioramento della protezione del marchio «Svizzera»;
9.
finanziamento e adeguamento della promozione della piazza economica;
10. verifica dell'opportunità di istituire una legge federale sul turismo; 11. migliori condizioni quadro per il settore finanziario.
Art. 3
Obiettivo 2: promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione
Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 12. istituzione della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario; semplificazione delle strutture e efficiente sfruttamento dei mezzi; 13. revisione della legge del 7 ottobre 19837 sulla ricerca per rafforzare gli strumenti di promovimento dell'innovazione; 14 istituzione delle basi legali per una Fondazione Ricerca svizzera; 15. decisioni di finanziamento nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 20122015; 16. istituzione di una legge federale sui progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo Svizzera; 17. istituzione di una legge federale sul perfezionamento.
Art. 4
Obiettivo 3: rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l'attrattiva del sistema fiscale; garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale e proseguire le riforme fiscali
Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 18. istituzione di una norma complementare al freno all'indebitamento; 19. attuazione della verifica dei compiti della Confederazione; 20. semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto;
6 7
RS 837 RS 420.1
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21 introduzione di un'imposizione dei cittadini per quanto possibile semplice; 22. sgravio fiscale per tutte le persone fisiche, in particolare i coniugi e le famiglie con figli; 23. difesa attiva del federalismo fiscale e della concorrenza fiscale nell'ambito della politica estera; 24. esame e miglioramento dell'efficacia della legge del 3 ottobre 20038 concernente la perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri; 25. risanamento della cassa pensioni delle FFS rispettando il freno all'indebitamento allargato; 26. revisione della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale; 27. attuazione della strategia «e-government Svizzera»; 28. elaborazione di un piano d'azione per il trattamento standardizzato di dati e documenti elettronici nell'Amministrazione federale.
Art. 5
Obiettivo 4: ottimizzare l'efficienza e l'impiego dell'infrastruttura
Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 29. eliminazione delle insufficienze di capacità sulla rete delle strade nazionali e ampliamento delle infrastrutture del traffico negli agglomerati; 30. revisione del decreto federale del 21 giugno 196010 concernente la rete delle strade nazionali; 31. proseguimento della Riforma delle ferrovie; 32. elaborazione di opzioni di ampliamento per il futuro sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e di possibilità di finanziamento; 33. revisione della legge federale del 21 dicembre 194811 sulla navigazione aerea; 34. garanzia dell'approvvigionamento di base; 35. adozione del rapporto concernente la partecipazione detenuta dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA.
8 9 10 11
RS 613.2 RS 172.220.1 RS 725.113.11 RS 748.0
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Sezione 3: Garantire la sicurezza Art. 6
Obiettivo 5: prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità
Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 36. revisione del diritto in materia di polizia a livello federale; 37. nuova regolamentazione dell'organizzazione delle autorità penali della Confederazione; 38. esame della coerenza delle disposizioni penali del diritto federale; 39. elaborazione di una strategia per lottare contro la criminalità in Internet; 40. elaborazione di una strategia di prevenzione della violenza, in particolare quella giovanile.
Art. 7
Obiettivo 6: rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e della polizia
Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 41. adeguamenti del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen; 42. intensificazione della cooperazione con l'UE nel settore della giustizia; 43. estensione degli accordi bilaterali sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità.
Art. 8
Obiettivo 7: attuare la politica di sicurezza
Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 44. revisione della legge del 6 ottobre 199512 sul servizio civile e della legge federale del 12 giugno 195913 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; 45. attualizzazione della strategia in materia di politica di sicurezza; 46. rafforzamento della sicurezza mediante la cooperazione a livello nazionale e internazionale; 47. sostituzione parziale dei Tiger; 48. modifica della legge militare del 3 febbraio 199514.
12 13 14
RS 824.0 RS 661 RS 510.10
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Sezione 4: Rafforzare la coesione sociale Art. 9
Obiettivo 8: Sviluppo di una coerente politica della famiglia
Per raggiungere l'obiettivo 8 deve essere preso il provvedimento seguente: 49. realizzazione delle condizioni volte a migliorare la compatibilità tra professione e famiglia, a sostenere le famiglie a basso reddito e a migliorare le condizioni economiche del ceto medio.
Art. 10
Obiettivo 9: risanare e garantire il sistema delle assicurazioni sociali
Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 50. adeguamento della previdenza per la vecchiaia all'evoluzione demografica, in particolare mediante la flessibilizzazione dell'età di pensionamento e l'introduzione di misure per incentivare i lavoratori a restare più a lungo nel mondo del lavoro; 51. attuazione della 5a revisione dell'AI e avvio della 6a revisione dell'AI; 52. rimunerazione del debito dell'AI nei confronti dell'AVS da parte della Confederazione; 53. finanziamento e risanamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico rispettando il freno all'indebitamento rafforzato.
Art. 11
Obiettivo 10: contenere i costi sanitari promuovere la salute
Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 54. contenimento dei costi nell'assicurazione malattie obbligatoria; 55. nuova regolamentazione legale della prevenzione e della promozione della salute; 56. miglioramento della salute della popolazione mediante programmi nazionali di prevenzione.
Art. 12
Obiettivo 11: promuovere la coesione sociale
Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 57. strategia per far fronte alle conseguenze del cambiamento demografico; 58. elaborazione di una strategia di lotta contro la povertà; 59. rafforzamento degli incentivi per la reintegrazione dei disoccupati; 60. rapporti sulla violenza giovanile e sulla violenza nello spazio sociale di prossimità; 61. attuazione di una strategia nazionale d'integrazione; 62. garanzia della coesione della Svizzera mediante efficaci meccanismi di compensazione statali e un'appropriata politica di assetto del territorio.
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Sezione 5: Sfruttare le risorse in modo sostenibile Art. 13
Obiettivo 12: garantire l'approvvigionamento energetico
Per raggiungere l'obiettivo 12 deve essere preso il provvedimento seguente: 63. attuazione della strategia energetica.
Art. 14
Obiettivo 13: utilizzare con parsimonia le risorse naturali
Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 64. finanziamento a lungo termine di misure di prevenzione contro i pericoli naturali; 65. sviluppo di una politica climatica dopo il 2012; 66. revisione della legge del 22 giugno 197915 sulla pianificazione del territorio; 67. aggiornamento del piano d'azione «Sviluppo sostenibile 20122015»; 68. disbrigo dei dossier pendenti in materia di politica forestale; 69. elaborazione di una strategia per salvaguardare e promuovere la biodiversità.
Sezione 6: Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato Art. 15
Obiettivo 14: consolidare le relazioni con l'UE
Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 70. negoziati con l'UE relativi a un accordo quadro; 71. proseguimento dell'accordo del 21 giugno 199916 sulla libera circolazione delle persone con l'UE dopo il 2009; 72. estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria e miglioramento degli accordi sulla riammissione conclusi con questi Paesi; 73. contributo della Svizzera alla Bulgaria e alla Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata; 74. modifica dell'accordo del 21 novembre 199017 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (Accordo sul trasporto di merci); 75. modifica dell'accordo del 21 giugno 199918 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per 15 16 17 18
RS 700 RS 0.142.112.681 RS 0.631.242.05 RS 0.740.72
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ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri) al fine di introdurre una futura partecipazione finanziaria dell'UE ai grandi progetti d'infrastruttura; 76. negoziati con l'UE concernenti un accordo sanitario; 77. negoziati con l'UE su un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare.
Art. 16
Obiettivo 15: consolidare un sistema multilaterale di regole
Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 78. adozione del messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili; 79. adozione del messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate; 80. adozione del messaggio concernente la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare e l'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione sul diritto del mare.
Art. 17
Obiettivo 16: promuovere la pace e prevenire i conflitti
Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 81. presentazione di un rapporto concernente il Protocollo addizionale 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 82. adozione del messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani; 83. adozione del messaggio concernente il proseguimento delle misure di promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo negli anni 20122015; 84. rafforzamento della promozione della pace mediante un miglior coordinamento degli aspetti civili, militari e umanitari; 85. coordinamento adeguato tra la cooperazione allo sviluppo, le normative relative ai Paesi sicuri (safe country) e gli accordi sulla riammissione.
Art. 18
Obiettivo 17: ridurre la povertà mediante una politica coerente ed efficiente di aiuto all'autonomia
Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 86. proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI negli anni 20112015; 87. proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 20082011;
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88. messaggio concernente il proseguimento del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 20082012; 89. proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione negli anni 20112016.
Sezione 7: Disposizioni finali Art. 19
Attuazione del programma di legislatura
Il Consiglio federale sottopone puntualmente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.
1
Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.
2
Art. 20
Raggiungimento degli obiettivi
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 3 del messaggio.
1
Nel rapporto di gestione, il Consiglio federale informa sull'attuale grado di raggiungimento degli obiettivi, fornisce una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi alla fine della legislatura e motiva le variazioni rispetto agli obiettivi fissati.
2
Art. 21
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 16 settembre 2008
Consiglio nazionale, 18 settembre 2008
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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