Termine di referendum: 17 aprile 2008

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Compensazione dei rischi) Modifica del 21 dicembre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20041, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 57 cpv. 7 I medici di fiducia trasmettono agli organi competenti degli assicuratori unicamente le indicazioni necessarie per decidere l'assunzione delle prestazioni, stabilire la rimunerazione, calcolare la compensazione dei rischi o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti della personalità degli assicurati.

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Art. 84, frase introduttiva e lett. i Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare l'applicazione della presente legge possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: i.

calcolare la compensazione dei rischi.

Art. 84b

Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori

Gli assicuratori prendono i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione dei dati; elaborano in particolare i necessari regolamenti per il trattamento conformemente all'ordinanza del 14 giugno 19933 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Tali regolamenti sono sottoposti per valutazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e sono resi pubblici.

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FF 2004 4903 RS 832.10 RS 235.11

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Art. 105 Abrogato II Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi) 1. Continuazione dell'attuale compensazione dei rischi Fino all'entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi) si applica l'attuale compensazione dei rischi secondo l'articolo 105.

2. Nuova compensazione dei rischi Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori devono versare un contributo all'istituzione comune (art. 18) a favore degli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato supera questa media; il contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

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2 Il criterio determinante per valutare il rischio di malattia elevato è la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura (art. 39) nel corso dell'anno precedente.

Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell'effettivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione). Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura si riferiscono alla situazione esistente nell'anno civile prima dell'anno della compensazione; per il calcolo delle differenze medie di rischio il rilevamento delle degenze in un ospedale o in una casa di cura avviene sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile prima dell'anno di compensazione; per il calcolo dei contributi e dei sussidi, sulla base della situazione esistente nell'anno civile prima dell'anno della compensazione. Le persone che al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura non erano assicurate secondo la presente legge non vengono prese in considerazione nell'ambito del rilevamento di tali degenze.

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L'istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.

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Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi salvaguardando l'incentivo per gli assicuratori di perseguire l'economicità dei costi. Definisce in dettaglio le degenze in un ospedale o in una casa di cura determinanti per la compensazione dei rischi e designa le eccezioni.

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Il Consiglio federale disciplina inoltre:

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a.

la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;

b.

il risarcimento del danno;

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c.

il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

7 La compensazione dei rischi è attuata per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi).

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio 2012.

3

La cifra II/1 entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 8 gennaio 20084 Termine di referendum: 17 aprile 2008

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