Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco GOLDEN BELL versione 126 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 22 febbraio 2008: 1.

L'apparecchio automatico da gioco GOLDEN BELL versione 126 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio di un apparecchio automatico da gioco del tipo GOLDEN BELL versione 126 sono vietati.

3.

Le spese procedurali, pari a 15 104 franchi, sono imputate alla Proms Operating SA. L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. La fattura corrispondente sarà inviata separatamente.

4.

Notifica e pubblicazione: A. Proms Operating SA, par Me Luzi Stamm, Pilgerstrasse 22, 5405 Baden-Dättwil B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

5.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

4 marzo 2008

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2008-0610