08.014 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Lucerna del 30 gennaio 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Lucerna.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Messaggio 1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 17 giugno 2007 gli elettori del Cantone di Lucerna hanno approvato, con 51 273 sì contro 29 137 no, una nuova Costituzione cantonale.

Con lettera del 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

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Innovazioni essenziali

Rispetto al previgente diritto, le innovazioni essenziali introdotte con la nuova Costituzione del Cantone di Lucerna sono le seguenti: ­

la nuova Costituzione ha ora un preambolo che si richiama alla responsabilità nei confronti di Dio, del prossimo e della natura ed esprime l'aspirazione a far prosperare Lucerna come Cantone forte;

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nella norma sulla struttura del Cantone, le prefetture («Ämter») non vengono più menzionate (§ 6);

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il catalogo dei diritti fondamentali ha lasciato il posto a un rimando alla Costituzione federale (§ 10 cpv. 2);

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la famiglia va protetta e promossa in quanto cellula fondamentale dell'edificio sociale (§ 12 cpv. 2);

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i compiti dello Stato devono essere regolarmente sottoposti a verifica (§ 15);

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la Costituzione garantisce che all'atto di determinare a livello di legge le almeno cinque circoscrizioni elettorali si tenga equamente conto di tutte le regioni del Cantone (§ 19 cpv. 2);

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secondo la nuova Costituzione soggiacciono al referendum finanziario anche le convenzioni intercantonali (§ 23 lett. c, § 24 lett. c);

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la Costituzione riconosce ora anche ai Comuni il diritto di lanciare un referendum (§ 25 cpv. 1);

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la Costituzione riconosce ora espressamente la possibilità alle persone, ai Comuni, ai partiti e alle organizzazioni, di prendere posizione nell'ambito di consultazioni su progetti di norme costituzionali e di leggi e su altri progetti di normative cantonali di portata generale (§ 27);

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i giudici non sono più eletti dal Popolo ma dal Gran Consiglio (§ 44);

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l'esercizio del diritto di referendum e d'iniziativa da parte del Cantone (art. 141 e 160 della Costituzione federale [Cost.]) è ora di spettanza del Gran Consiglio cantonale e non più del Popolo (§ 49 lett. a);

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il «Grosse Rat» (Gran Consiglio) è ora denominato «Kantonsrat», lo «Schultheiss» (capo del governo) «Regierungspräsident» (§ 36 segg., § 51 cpv. 3) e l'Obergericht (Tribunale cantonale) «Kantonsgericht» (§ 63);

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la nuova Costituzione designa il Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria suprema (§ 63 cpv. 1);

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la legge può istituire un servizio di ombudsman incaricato di mediare i conflitti tra autorità e privati cittadini (§ 67);

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il Gran Consiglio, su proposta dei Comuni interessati, può ora decidere la fusione o la divisione di Comuni se l'adempimento economicamente efficace dei compiti lo richiede (§ 74 cpv. 3);

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la chiesa cattolico-romana, la chiesa evangelica riformata e la chiesa cristiano-cattolica svizzere sono riconosciute dalla Costituzione come corporazioni di diritto pubblico, e al Gran Consiglio è formalmente conferito il diritto di riconoscere come tali anche altre comunità religiose (§ 79);

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gli introiti delle chiese riconosciute come corporazioni di diritto pubblico, provenienti dalla tassazione delle persone giuridiche, devono ora essere destinati esclusivamente ad attività sociali e culturali (§ 80 cpv. 4).

Condizioni necessarie per il conferimento della garanzia federale

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda.

Secondo il capoverso 2 del medesimo articolo, le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata, mentre a quelle che le disattendono la garanzia deve essere negata.

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Costituzionalità

La Costituzione del 17 giugno 2007 del Cantone di Lucerna adempie le condizioni dell'articolo 51 della Costituzione federale; deve pertanto esserle conferita la garanzia federale. In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, tale competenza spetta all'Assemblea federale.

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