08.075 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica del Cile del 29 ottobre 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con il Cile, firmata il 2 aprile 2008.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il 2 aprile 2008 è stata firmata con il Cile una convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Svizzera intrattiene eccellenti relazioni bilaterali con il Cile, uno dei Paesi più importanti dell'America latina sul piano economico. Ne sono la dimostrazione gli accordi conclusi tra i due Stati in ambito di protezione e promozione degli investimenti e di scambi commerciali. Visto il manifesto interesse economico della Svizzera alla conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nel mese di novembre del 2001 sono stati avviati negoziati con il Cile. Dopo tre tornate negoziali, il 26 aprile 2007 è stato parafato il disegno di Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione garantisce una solida protezione contro le doppie imposizioni e favorisce lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, contribuendo in tal modo a mantenere e promuovere gli investimenti diretti svizzeri.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Indice Compendio

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1 Punti essenziali della Convenzione 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati 1.2 Valutazione

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2 Commento a singoli articoli della Convenzione

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3 Ripercussioni finanziarie

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4 Costituzionalità

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Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Cile (Disegno)

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Il Cile è tra gli Stati più importanti dell'America Latina sul piano economico e gode di una forte capacità concorrenziale a livello internazionale (27o posto, davanti alla Spagna, secondo il rapporto del Forum economico mondiale «Global Competitiveness Report 2006­2007»). Nel 2006 la Svizzera figurava al decimo rango tra gli investitori stranieri in Cile, dietro ai Paesi Bassi e alla Francia. Nel 2005 il Cile ha peraltro ottenuto lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e, nel mese di maggio 2007, è stato invitato a divenirne membro a tutti gli effetti.

La Svizzera e il Cile sono già vincolati da accordi di protezione e promozione degli investimenti (Accordo del 24 settembre 1999; RS 0.975.224.5) nonché da accordi sugli scambi commerciali (Accordo del 31 ottobre 1897; RS 0946.292.451; Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile; RS 0.632.312.451). Visto il manifesto interesse economico della Svizzera alla conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nel mese di novembre del 2001 sono stati avviati negoziati con il Cile.

Al termine di tre tornate negoziali rivelatesi piuttosto difficili a causa delle politiche divergenti di Svizzera e Cile in materia di convenzioni, il 26 aprile 2007 è stato parafato a Berna il disegno di Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Sulla base del decreto federale del 1° ottobre 1952 che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea (RS 672.1), il 1° giugno 2007 era stato firmato un Accordo con il Cile concernente l'imposizione di imprese di navigazione aerea applicabile retroattivamente al 1° gennaio 2006. Le disposizioni dell'accordo del 1° giugno 2007 sono state riprese a livello formale e materiale nella Convenzione e saranno abrogate al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Firmata a Santiago il 2 aprile 2008, la Convenzione è stata favorevolmente accolta dai Cantoni e dalle cerchie economiche interessate.

1.2

Valutazione

Nel suo insieme la Convenzione favorisce lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con un importante Stato dell'America Latina e tiene ampiamente conto della politica piuttosto rigida seguita dal Cile in materia di convenzioni. Le condizioni quadro concordate permetteranno tuttavia di mantenere e promuovere gli investimenti diretti, con ricadute positive per lo sviluppo economico di entrambi gli Stati. La Convenzione mette gli investitori svizzeri sullo stesso piano dei concorrenti degli altri Stati industrializzati che beneficiano di una convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Cile. Conformemente ai desideri dell'economia svizzera,

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si è infine colmata una lacuna nella rete delle convenzioni concluse dalla Svizzera in America Latina.

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Commento a singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione ricalca in ampia misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (modello OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Ci limiteremo pertanto a commentare le principali deroghe al modello di convenzione o alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo di applicazione della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Cile non prevede per il momento l'imposta sul patrimonio, ma non esclude di introdurla in futuro. Ha quindi deciso di inserire questa opzione nelle sue nuove Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, onde rendere superflua la loro revisione nel caso in cui il diritto interno cileno evolvesse in questo senso.

Art. 3

Definizioni generali

Secondo la lettera i) (ii) del paragrafo 1, il termine «nazionale» designa unicamente le persone giuridiche, mentre il modello OCSE include anche le società di persone e le associazioni. In Cile le società di persone hanno personalità giuridica mentre tale non è il caso in Svizzera. Inversamente, le associazioni hanno personalità giuridica in Svizzera ma non in Cile. Ne consegue che tali entità o hanno personalità giuridica, e rientrano quindi in questa definizione in quanto nazionali di uno Stato contraente, o sono trattate come soggetti trasparenti, ragione per cui le persone interessate possono invocare la tutela prevista all'articolo 23 (non discriminazione).

Art. 4

Residenza

Siccome il criterio della direzione effettiva non è contemplato dal diritto cileno, una società costituita secondo il diritto svizzero ma la cui direzione effettiva si trovi in Cile non sarebbe considerata, a livello fiscale, come residente in quest'ultimo Stato.

In tal caso, l'applicazione della norma del modello OCSE che permette di determinare il domicilio delle persone diverse dalle persone fisiche sulla base della direzione effettiva potrebbe essere rivelarsi fiscalmente svantaggiosa per la Svizzera o per il Cile, a seconda della situazione. Il paragrafo 3 permette dunque di risolvere per via amichevole i casi di doppio domicilio. Questa soluzione è del resto già prevista dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61).

Art. 5

Stabile organizzazione

Il Cile chiedeva si riconoscesse un ampio diritto d'imposizione allo Stato della fonte.

Esso esigeva dunque, al paragrafo 3, che fossero considerati stabile organizzazione i cantieri di costruzione o catene di montaggio o le attività di sorveglianza connesse la cui durata fosse superiore a sei mesi, le prestazioni di servizi di un'impresa o di

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indipendenti la cui durata fosse pari ad almeno 183 giorni in un lasso di tempo di 12 mesi e, infine, le attività di assicurazione.

Il compromesso raggiunto tiene conto dell'insieme delle soluzioni concordate nella Convenzione e prevede che una stabile organizzazione è costituita, da un lato, dai cantieri di costruzione e dalle catene di montaggio e dalle attività di sorveglianza connesse la cui durata oltrepassi i sei mesi e, dall'altro, dalla prestazione di servizi sul territorio per oltre 183 giorni in un lasso di tempo di dodici mesi. Per prevenire gli abusi, il Protocollo (n. 2) precisa che, nel calcolare il periodo di 183 giorni, il periodo durante il quale le attività sono esercitate in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contraente associata a un'altra impresa (che non sia del primo Stato contraente) può essere cumulato con il periodo durante il quale l'impresa associata esercita le proprie attività, se le attività della prima impresa sono collegate a quelle realizzate in questo Stato dalla seconda. Se le due o più imprese associate svolgono le rispettive attività simultaneamente, la durata delle stesse sarà inoltre computata una volta sola. Diversamente da quanto preteso dal Cile, che nel caso delle imprese associate chiedeva un ampio cumulo dei periodi di attività, si è potuto fare in modo che tale disposizione si applicasse unicamente ai casi di abuso.

La soluzione adottata al paragrafo 3 corrisponde a livello materiale alle soluzioni che la Svizzera ha convenuto con altri Stati emergenti (ad es. l'Argentina e la Cina).

Art. 7

Utili delle imprese

Il principio del modello OCSE secondo cui l'imposizione degli utili di una stabile organizzazione si riferisce esclusivamente alle attività imputabili a detta stabile organizzazione, è sancito al numero 3 del Protocollo.

Il numero 4 del Protocollo precisa inoltre l'espressione di spese «giustificate a livello commerciale», prevista al paragrafo 3 dell'articolo 7. Originariamente il Cile aveva chiesto di inserire l'espressione «spese necessarie» nel paragrafo 3 dell'articolo 7, al fine di precisare la portata della deducibilità delle spese della stabile organizzazione. La deduzione limitata esclusivamente alle spese necessarie è un principio del diritto interno cileno applicabile a tutte le imprese, società o stabili organizzazioni. Secondo il Cile tale nozione è più precisa, di quella prevista dal modello OCSE, basata sul raffronto con un'impresa indipendente. Questa richiesta ha potuto essere accolta ricorrendo alla nozione di spese «giustificate a livello commerciale», conosciuta nel diritto fiscale svizzero e corrispondente al principio dell'impresa indipendente ai fini della deduzione prevista al paragrafo 3. Su richiesta del Cile, il numero 4 del Protocollo rinvia alla nozione del diritto interno cileno di spese «necessarie» per interpretare l'espressione spese «giustificate a livello commerciale». Poiché queste espressioni possono essere considerate materialmente equivalenti, la domanda cilena è stata accolta dalla Svizzera.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

Come in altre Convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni (ad es. con l'Ucraina e il Canada), il paragrafo 2 dell'articolo 8 riprende i principi del modello OCSE relativi all'esercizio di navi e aeromobili, secondo cui l'esercizio include la locazione a vuoto di navi e aeromobili o di container e del loro equipaggiamento ausiliario.

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Art. 9

Imprese associate

Come nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse di recente, è stato possibile introdurre nei paragrafi 2 e 3 disposizioni che corrispondono alla prassi svizzera. La Convenzione prevede al paragrafo 2 che il secondo Stato procede all'aggiustamento degli utili solo se condivide, in quanto a principio e ad ammontare, l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente. Questi aggiustamenti possono essere effettuati entro un periodo massimo di cinque anni a partire dall'anno in cui i redditi oggetto dell'aggiustamento sono stati realizzati. Tale limitazione temporale non si applica in caso di frode od omissione volontaria (par. 3).

Art. 10

Dividendi

Il Cile dispone di un sistema integrato per quanto concerne l'imposizione degli utili di società e dei dividendi distribuiti, sistema questo che intende prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi. Gli utili distribuiti da una società cilena sono sottoposti all'imposta di prima categoria («impuesto de primera categoria»), ossia l'imposta cilena sugli utili che ammonta attualmente al 17 per cento. Nel caso del beneficiario residente del Cile, l'ammontare lordo dei dividendi è poi assoggettato all'imposta ordinaria sul reddito (imposta marginale fino al 40%), cui è imputata l'imposta di prima categoria del 17 per cento. I dividendi versati a un non residente del Cile vengono tassati con un'imposta addizionale del 35 per cento («impuesto adicional»), ossia l'imposta cilena sulle distribuzioni ai non residenti, cui è parimenti imputata l'imposta di prima categoria del 17 per cento, così da raggiungere un onere fiscale totale del 35 per cento.

Sebbene non preveda un prelevamento alla fonte sui dividendi in senso proprio, il Cile ha chiesto che questo sistema fosse riconosciuto nella Convenzione con la Svizzera, come per le altre convenzioni da esso concluse. Tenuto conto di questo sistema di imposizione integrata che elimina la doppia imposizione economica, secondo il Cile il metodo svizzero per eliminare la doppia imposizione avrebbe procurato al contribuente residente di Svizzera un vantaggio (sotto forma di un computo), se confrontato a una situazione senza convenzione. Queste richieste sono state considerate giustificate da parte svizzera a condizione che il paragrafo 2 prevedesse un'aliquota generale d'imposta alla fonte del 15 per cento, confermando nel contempo il sistema cileno che garantisce l'imputazione dell'imposta cilena di prima categoria sull'imposta addizionale, e che l'articolo 22 paragrafo 2 lettera c prevedesse un computo del 15 per cento.

Art. 11

Interessi

Poiché segue una politica rigida anche per quanto riguarda gli interessi, il Cile non era disposto a prevedere deroghe nei confronti della Svizzera. Le soluzioni convenute corrispondono dunque alla recente politica cilena e sono garantite da una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui il Cile dovesse prevedere soluzioni più favorevoli nei confronti di altri Stati dell'OCSE (n. 6 del Protocollo).

Lo Stato della fonte degli interessi può applicare un'imposta limitata al cinque per cento se gli interessi pagati provengono da prestiti accordati da banche o da società di assicurazione, da titoli od obbligazioni negoziati in modo importante e regolare in un mercato dei titoli riconosciuto, o dalla vendita a credito di macchinari e impianti

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(par. 2 lett. a). Negli altri casi è applicabile un'imposta limitata al 15 per cento (par. 2 lett. b).

Art. 12

Canoni

Lo Stato della fonte dei canoni può prelevare un'imposta massima del 10 per cento (par. 2 lett. b). L'ammontare di tale aliquota è prassi corrente nelle Convenzioni concluse dalla Svizzera con Stati poco industrializzati. Il leasing invece è sottoposto a un'imposta residua del cinque per cento. Queste soluzioni corrispondono alla politica cilena in materia di convenzioni. Come per gli interessi, è stata convenuta una clausola della nazione più favorita (n. 6 del Protocollo).

Art. 13

Utili di capitale

Nella maggior parte dei casi, il diritto interno cileno prevede un'imposta alla fonte sugli utili di capitale pari al 35 per cento. Questa imposizione concerne in particolare le azioni detenute da società che cumulano utili. È applicabile un'aliquota del 17 per cento se le azioni di una società anonima sono state detenute per oltre un anno e la loro cessione non è avvenuta tra imprese associate o in un quadro professionale.

Sono inoltre previste esenzioni per la cessione di azioni sul mercato borsistico nonché per le cessioni operate da fondi pensionistici, fondi di investimento o banche.

Nel caso di utili di capitale realizzati segnatamente su grandi partecipazioni, la politica cilena in materia di convenzioni si basa su un diritto d'imposizione a favore dello Stato della fonte. Detta politica mira più in particolare a instaurare un regime d'imposizione degli utili accumulati analogo a quello degli utili distribuiti. Il Cile ha escluso qualsiasi deroga a questo principio, previsto in particolare nelle convenzioni concluse di recente (ad. es. con la Spagna e la Gran Bretagna). L'adozione di una soluzione di questo tipo era una condizione sine qua non alla conclusione di una Convenzione con la Svizzera. La Svizzera ha del resto concordato soluzioni paragonabili in situazioni simili con l'India, la Tailandia e il Vietnam. La soluzione qui adottata riprende quella convenuta tra Cile e Gran Bretagna. In virtù della lettera a) del paragrafo 4, il diritto d'imposizione dello Stato della fonte è confermato, da un lato, per quanto riguarda gli utili realizzati su cessioni di partecipazioni in società che superano il 20 per cento in qualsiasi momento nei dodici mesi che precedono la vendita oppure, dall'altro, per quanto concerne gli utili provenienti dalla cessione di parti in una società i cui attivi sono costituiti direttamente o indirettamente da beni immobili per oltre il 50 per cento del valore. Secondo la lettera b) del paragrafo 4, il diritto d'imposizione dello Stato della fonte è limitato al 17 per cento per gli altri utili mobili realizzati mediante la cessione di partecipazioni. La lettera c) prevede che gli utili realizzati da fondi pensionistici sulla cessione di azioni o di altri diritti di partecipazione siano tassati esclusivamente nello Stato della residenza.

Per prevenire le doppie
imposizioni, l'articolo 22 paragrafo 2 lettera a precisa che l'esenzione concernente le cessioni di partecipazioni in società in maggioranza di tipo immobiliare o di partecipazioni pari almeno al 20 per cento è accordata solo sulla base dell'imposizione effettiva in Cile. La lettera d) del paragrafo 2 dell'articolo 22 garantisce il diritto a un computo nel caso in cui il diritto di imposizione sia limitato al 17 per cento.

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Art. 18

Pensioni

Le due parti hanno convenuto un diritto di imposizione limitato al 15 per cento in favore dello Stato della fonte. Tale diritto si applicherà indistintamente sia a pensioni di fonte pubblica che a quelle di fonte privata. La Svizzera eliminerà la doppia imposizione accordando un computo per l'imposta prelevata alla fonte in Cile.

Il numero 7 del Protocollo dichiara inoltre che il termine «pensioni» non comprende né le prestazioni in capitale né, per quanto concerne la Svizzera, i pagamenti provenienti da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata. Tale puntualizzazione permette di garantire il diritto di imposizione della Svizzera e di evitare una doppia esenzione. Conformemente al numero 1 del Protocollo, la Convenzione non disciplina l'imposizione degli altri redditi, sottoponendoli al solo diritto interno degli Stati contraenti.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Il Cile applica il metodo del computo per evitare la doppia imposizione. Il metodo dell'esenzione con riserva della progressione è parimenti menzionato per il caso in cui la Svizzera disponesse di un diritto esclusivo di imposizione.

La Svizzera applica il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e per dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta. Si rinvia inoltre al commento degli articoli 10 (dividenti), 13 (utili di capitale) e 18 (pensioni).

Art. 25

Scambio di informazioni

La delegazione cilena esigeva una clausola di scambio di informazioni che comprendesse l'applicazione del diritto interno, in particolare per la lotta contro l'evasione fiscale. Si è potuto convenire una clausola concernente lo scambio su richiesta di informazioni necessarie, da un lato, all'applicazione della Convenzione e, dall'altro, al diritto interno in caso di frode fiscale. Ai sensi di questa disposizione, la frode fiscale è definita come un delitto passibile di una pena detentiva. Una tale disposizione è già stata accordata dalla Svizzera ad altri Stati dell'OCSE e a Stati terzi quali il Sudafrica, la Colombia o il Costa Rica. Il numero 8 del Protocollo rammenta i principi applicati dalla Svizzera in questo ambito: principio di doppia punibilità, necessità di un legame diretto ed esclusione delle «fishing expeditions», principio di reciprocità e prima applicazione a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore per i delitti commessi dopo tale data.

Dato che il Cile dispone di uno statuto di osservatore presso l'OCSE e dovrebbe divenirne membro in un prossimo futuro, lo scambio di informazioni concernente le società holding è previsto e sarà applicabile dal 1° gennaio successivo alla data in cui il Cile diverrà membro dell'OCSE. Questa soluzione (n. 9 del Protocollo) corrisponde agli impegni presi dalla Svizzera nei confronti dell'OCSE.

Art. 27

Disposizioni diverse

Alcune forme d'investimento cilene, amministrate da un residente del Cile e finanziate da fondi esteri, sono accessibili a residenti e a non residenti del Cile. Questi investimenti devono essere effettuati esclusivamente in Cile. Tali forme d'investimento sono considerate entità trasparenti sotto il profilo fiscale e non sono residenti 7683

del Cile. Esse sono tassate sulle loro distribuzioni indipendentemente dal tipo dei redditi conseguiti (dividendi, interessi ecc.). Il paragrafo 1 prevede che il Cile può riscuotere questa imposta sulle distribuzioni nonostante le disposizioni della Convenzione.

Analogamente alla Convenzione contro le doppie imposizioni con il Canada, il paragrafo 2 prevede che la questione se un provvedimento preso nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS; RS 0.632.20 allegato 1.B) rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi solo con l'accordo dei due Stati contraenti.

Il paragrafo 3 cita una legge cilena che permette a un investitore estero di scegliere di essere tassato a un'aliquota fissa del 42 per cento durante 20 anni stipulando un accordo con lo Stato del Cile. Questa regolamentazione, facoltativa e abbastanza frequente in America Latina, fornisce al contribuente una certa garanzia sull'eventuale evoluzione delle aliquote di imposizione. La disposizione ha natura dichiaratoria e la sua introduzione si giustifica nell'ottica della trasparenza.

Il paragrafo 4 conferma, su richiesta del Cile, che le autorità competenti si impegnano a esaminare le misure idonee a impedire che la Convenzione venga sfruttata per ottenere vantaggi da questa non contemplati e ad avviare se del caso discussioni in previsione di una revisione. Va da sé che la revisione della Convenzione può essere richiesta in qualsiasi momento dall'altro Stato interessato, anche in assenza di una disposizione specifica. Il paragrafo 4 non fa che adottare questa regola.

Il paragrafo 5 conferma infine il diritto del Cile di prelevare, nella misura in cui l'imposta di prima categoria continui ad essere accreditata, l'imposta addizionale per quanto concerne gli utili di un residente di Svizzera attribuibili a una stabile organizzazione in Cile.

Disposizione contro gli abusi Il Cile chiedeva l'introduzione nella Convenzione di un'ampia disposizione contro gli abusi in relazione con dividendi, interessi e canoni. Dal punto di vista cileno, il semplice fatto che il contribuente metta in atto un sistema di fruizione abusiva di benefici nell'intenzione di beneficiare dei vantaggi della Convenzione giustifica la negazione di tali benefici. Per la Svizzera,
tale proposta andava troppo lontano; il numero 5 del Protocollo prevede dunque che le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 concernenti i dividendi, gli interessi e i canoni non siano applicabili in presenza di un «sistema di fruizione abusiva di benefici» («conduit arrangement») attuato da un residente di uno Stato terzo con lo scopo principale di ottenere i vantaggi riconosciuti della presente Convenzione.

Questa soluzione riprende la disposizione recentemente convenuta da Svizzera e Gran Bretagna allo scopo di prevenire un uso abusivo della Convenzione. Essa è conforme alla prassi Svizzera per quanto riguarda l'uso abusivo di convenzioni contro le doppie imposizioni.

La soluzione citata mira a impedire che un residente di uno Stato terzo non contraente possa beneficiare dei vantaggi di una convenzione contro le doppie imposizioni usando una persona (il più delle volte una società) residente di uno Stato contraente con l'intenzione di fruire dei vantaggi fiscali della convenzione. Ci si trova in presenza di un sistema di fruizione abusiva di benefici quando un residente di uno Stato contraente organizza un'operazione commerciale con lo scopo principale di ottenere vantaggi fiscali che non potrebbe ottenere con una convenzione contro le doppie 7684

imposizioni. Per stabilire se lo scopo principale consista nel fruire dei vantaggi della convenzione si può ricorrere alla procedura amichevole secondo l'articolo 24.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima notificazione concernente la conclusione delle procedure interne richieste per la sua entrata in vigore. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili dal 1° gennaio successivo a questa data.

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Ripercussioni finanziarie

Quando concludono una convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano, da un lato, dal rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva su dividendi e interessi e, dall'altro, dal computo dell'imposta alla fonte prelevata ­ se del caso ­ in Cile sui dividendi, sugli interessi e sui canoni secondo gli articoli 10, 11 e 12, sugli utili da capitale secondo l'articolo 13 e sulle pensioni secondo l'articolo 18. In mancanza di strumenti adeguati, l'entità di queste perdite non può essere quantificata. Tuttavia tali perdite saranno parzialmente compensate dal potenziamento dell'attrattiva della piazza economica svizzera. Ne dovrebbero risultare entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette.

Questa Convenzione permette di evitare la doppia imposizione e dota la Svizzera e la sua economia di una solida base nei rapporti bilaterali, sopprimendo possibili svantaggi fiscali nei confronti di altri Stati con cui il Cile ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario. Nel suo insieme la Convenzione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali nonché al promovimento degli investimenti diretti svizzeri in Cile. I Cantoni e le cerchie economiche interessate ne hanno del resto accolto favorevolmente la conclusione. Occorre peraltro ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, ossia uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 7685

sul Parlamento (RS 171.10) una disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele (FF 2003 5631), il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera. La Convenzione crea condizioni più favorevoli per i dividendi, gli interessi e i canoni. L'assistenza amministrativa per l'applicazione del diritto interno relativo ai delitti in materia di frode fiscale è già stata prevista in altre convenzioni (ad es. con la Germania e il Sudafrica) e concerne le informazioni che possono già oggi essere ottenute mediante assistenza giudiziaria. Una tale disposizione rafforza la posizione svizzera in campo internazionale per quanto concerne questo ambito.

Rispetto alle altre convenzioni, quella con il Cile non prevede dunque nuovi obblighi importanti per la Svizzera. Il decreto federale non sottostà pertanto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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