Allegato 2 Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kenya concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso a Nairobi il 14 novembre 2006 Entrato in vigore con scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya, a nome, rispettivamente, della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Kenya (qui di seguito denominate «Parti contraenti»), animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o enti giuridici ai sensi della lettera (b) del presente paragrafo.

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Dal testo originale francese (RO ...).

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Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Accordo con il Kenya

(2) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) le obbligazioni, i titoli di prestiti, altre forme di credito e prestiti; (d) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (e) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (come brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il knowhow e la clientela; (f) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, in applicazione della legge.

Ogni modifica della forma in cui gli averi sono investiti non invalida il loro carattere di investimento.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, le remunerazioni e i pagamenti in natura.

(4) Il termine «territorio» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, il territorio terrestre, le acque interne, lo spazio aereo e, se del caso, il mare territoriale nonché le zone marittime situate oltre il mare territoriale, compresi i fondali marini e il loro sottosuolo, e le loro risorse naturali, sui quali la Parte contraente esercita diritti sovrani o una giurisdizione conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Tuttavia non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione e autorizzazione

(1) Nella misura del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio e li autorizza in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

(2) Quando ha ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, le autorizzazioni necessarie in relazione a tale investimento, comprese quelle concernenti l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.

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(3) Ciascuna Parte contraente, fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti concernenti l'autorizzazione, il soggiorno e il lavoro delle persone fisiche, esamina con spirito favorevole le domande di entrata, di soggiorno temporaneo e di lavoro del personale con incarichi chiave sul proprio territorio, compresi i quadri dirigenti e gli specialisti impiegati nell'ambito di un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente. Fatte salve le leggi e i regolamenti della Parte contraente ospitante, anche i congiunti e i figli del suddetto personale con incarichi chiave beneficeranno di un trattamento simile riguardo all'entrata e al soggiorno temporaneo sul territorio di questa Parte contraente.

Art. 4

Protezione e trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo; è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo non impediscono a una Parte contraente di accordare incentivi speciali ai propri cittadini e alle proprie società, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, allo scopo di promuovere la creazione di industrie locali, in particolare di piccole e medie imprese, a condizione che questi incentivi non pregiudichino in modo rilevante gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente.

(5) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qualsiasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

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Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente, accorda a questi investitori il trasferimento senza limitazione o differimento e in valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti e in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l'investimento; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell'investimento; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (d), (e) e (f) del presente Accordo; (e) dei salari e delle altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento; (f) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento; (g) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze; (h) dei pagamenti derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Accordo.

(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle prescrizioni, vigenti in materia di cambio, della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

(3) Per chiarezza, si conferma che l'applicazione del presente articolo non infirma l'obbligo per un investitore di conformarsi alle leggi e alle regolamentazioni fiscali di ciascuna Parte contraente.

Art. 6

Espropriazione e indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che rispettino la procedura legale necessaria e che implichino il pagamento di un indennizzo. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o resa pubblica, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare dell'indennizzo comprende un interesse a un tasso commerciale normale calcolato dalla data dell'espropriazione alla data di pagamento dell'indennizzo, è fissato in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio, ed è liberamente trasferibile. L'investitore interessato ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di procedere tempestivamente a un esame del suo caso e alla stima del suo investimento da parte di un'autorità

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giudiziaria o di un'altra autorità indipendente di tale Parte contraente, in conformità del presente paragrafo.

(2) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita su una parte qualsiasi del proprio territorio conformemente alla legislazione in vigore, e di cui investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto al paragrafo (1) sia versato a questi investitori.

Art. 7

Indennizzo per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente abbiano subìto perdite a causa di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, ribellione, insurrezione o sommossa sul territorio dell'altra Parte contraente, beneficiano, da parte di quest'ultima, per ciò che concerne la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione, di un trattamento non meno favorevole di quello che questa stessa Parte contraente accorda ai propri investitori o a investitori della nazione più favorita, se l'investitore interessato ritiene quest'ultimo trattamento più favorevole.

Art. 8

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente o un organismo da essa designato ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei propri investitori sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente, o dell'organismo da essa designato, secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se un pagamento è stato effettuato in virtù di questa garanzia dalla prima Parte contraente o dall'organismo da essa designato.

Art. 9

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie in merito a investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, e fatto salvo l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro tre mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia alle corti o ai tribunali della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento, oppure all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati2, aper-

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RS 0.975.2

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ta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (di seguito la «Convenzione di Washington»); e (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI).

(3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investimenti all'arbitrato internazionale.

(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte contraente, è considerata società dell'altra Parte contraente conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington.

(5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità sovrana.

(6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un'azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; è eseguita senza differimento conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 10

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti ai paragrafi (3) e (4), il Presidente della Corte internazionale di giustizia è nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine vengono effettuate dal Vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

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(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna Parte contraente.

Art. 11

Altri obblighi

(1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo nella misura in cui sono più favorevoli.

(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 12

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati l'adempimento delle formalità legali richieste per la sua entrata in vigore.

(2) Il presente Accordo ha effetto per un periodo iniziale di dieci anni, e resta in vigore a tempo indeterminato dopo tale termine, a meno che non sia denunciato conformemente al paragrafo (3) del presente articolo.

(3) Allo scadere del periodo iniziale di dieci anni, o in qualsiasi altra data successiva, ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con un preavviso di dodici mesi notificato all'altra Parte contraente.

(4) In caso di cessazione del presente Accordo, gli articoli 1­11 continueranno a essere applicati per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della cessazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nairobi il 14 novembre 2006, in due esemplari originali, ciascuno dei quali in francese e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kenya:

Georges Martin

Amos Kimunya

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